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NOTIZIE 1/1999
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

Notizie dall’adunanza del Comitato Nazionale dei Delegati svoltosi a Genova nei giorni 5-6 ottobre 1999

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• Azione da svolgere presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la collaborazione di altri Delegati

Oggetto: presunta illegittimità della proposta di modifica dell’art. 40 dello statuto Inarcassa deliberata nell’adunanza del Comitato Nazionale dei Delegati del 5-6 ottobre 1999

Si riporta la delibera in oggetto così come proposta al Comitato Nazionale dei Delegati e dallo stesso approvata a larga maggioranza

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Il Comitato Nazionale dei Delegati,

- viste le proprie deliberazioni adottate nella riunione del 21, 22 e 23 giugno 1999, con le quali sono stati forniti al Comitato Ristretto Statuto criteri in base ai quali elaborare proposte di modifica all'articolo 40 dello Statuto in materia di restituzione dei contributi;

- viste le proposte di modifica elaborate dal Comitato Ristretto Statuto;

delibera

di modificare l'articolo 40 dello Statuto di Inarcassa, come di seguito indicato:

40.1 - Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ovvero si vengano a trovare nelle condizioni di cui all'art. 27, comma 1, senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso:

a) dei contributi di cui all'articolo 22, primo comma, lettera a) e degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla legislazione precedente, nella misura pari al 95% di quanto complessivamente versato.
b) dei contributi trasferiti ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 45, nella misura prevista dalla normativa dell'Ente di provenienza.
c) delle somme versate ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 45 ed a titolo di riscatto.

40.3 - Le somme di cui al primo comma del presente articolo verranno rivalutate su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione delle somme versate nello stesso anno, ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare

I rimanenti commi rimangono invariati.

La presente delibera, previa approvazione dei Ministeri competenti, avrà effetto dal 1° gennaio successivo alla approvazione stessa. Alle somme versate entro il 31 dicembre precedente verrà applicata la normativa previgente.

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Il sottoscritto ritiene che la delibera approvata sia illegittima per contrasto con l’articolo 20 (Restituzione dei contributi) della Legge 3 gennaio 1981 n. 6 modificata ed integrata della Legge 11 ottobre 1990 n. 290, per contrasto con gli articoli 3 (Scopo) e 5 (Entrate) dello stesso Statuto Inarcassa , per essere discriminatoria e foriera di disparità di trattamento, per violazione dei diritti delle minoranze, per appropriazione indebita di somme per mancanza di titolo.

Si riporta l’articolo 20 (Restituzione dei contributi) della Legge 3 gennaio 1981 n. 6 modificata ed integrata della Legge 11 ottobre 1990 n. 290

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Art. 20 - Restituzione dei contributi

20.1- Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dalla iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9, nonché degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.

20.2 - Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreché i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.

20.3 - Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

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Non si può concordare con il prelievo, pur modesto che sia sul capitale versato, in quanto introdurrebbe un principio contrario oltre che alle leggi citate, anche agli articoli 3 (Scopo) e 5 (Entrate) dello stesso Statuto Inarcassa che di seguito si riportano

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Art. 3 - Scopo

3.1- INARCASSA, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti.

3.2 - Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione delle seguenti prestazioni:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di anzianità;
c) pensioni di inabilità ed invalidità;
d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;
e) rendite.
Ulteriori forme di attività previdenziali possono essere individuate dal Comitato Nazionale dei Delegati con delibera di integrazione del presente Statuto, senza pregiudizio delle forme di attività imposte dalla legge.

3.3 - Le pensioni e le rendite corrisposte da INARCASSA sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.

3.4 - Le attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione della indennità di maternità.
Altre attività di assistenza possono essere:
a) la concessione di contributi per l'impianto dello studio all'ingegnere o all'architetto che si iscriva per la prima volta a INARCASSA prima del compimento del 35esimo anno di età, se versa in condizioni di disagio economico;
b) la concessione di assegni di studio a favore dei figli dell'iscritto attivo, pensionato o deceduto;
c) la corresponsione di sussidi a favore dell'iscritto attivo o pensionato, ovvero, in mancanza, del coniuge o dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico e risultano conviventi ed a suo carico;
d) la concessione di mutui all'iscritto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo parzialmente al pagamento dei relativi interessi.

3.5 - Ulteriori forme di attività di assistenza possono essere individuate dal Comitato Nazionale dei Delegati con delibera di integrazione del presente Statuto.


Art. 5 - Entrate - Patrimonio - investimenti

5.1 - Le entrate di INARCASSA sono costituite:
dalle contribuzioni obbligatorie soggettive ed integrative versate ai sensi degli art. 22 e 23 del presente Statuto;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- da altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti normative.

5.2 - Il patrimonio di INARCASSA è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli ingegneri e Architetti liberi Professionisti;
- da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano.

5.3 - i fondi disponibili di INARCASSA possono essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie, nell'ambito dell'Unione Europea;
b) in depositi fruttiferi presso Istituti di Credito di diritto pubblico o Istituti di Credito a carattere nazionale o Casse di Risparmio, nell'ambito dell'Unione Europea;
c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
d) in mutui ipotecari;
e) in quegli altri modi che potranno essere deliberati dal Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5.4 - Le delibere contenenti i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta dei suddetti impieghi devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed a quello del Tesoro per l'esercizio delle funzioni previste dall’Art. 3, comma 3, del decreto Legislativo n. 509/1994.

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Se il contrasto con l’art. 5 (che non prevede forme di entrata tramite prelievo su somme versate dagli iscritti) potrà essere facilmente superato con una ulteriore modifica statutaria, non altrettanto potrà avvenire per l’articolo 3 che stabilisce lo scopo stesso di Inarcassa che prevede compiti di previdenza e assistenza a favore “degli iscritti” e non a favore “di una parte degli iscritti”.

A questo punto corre l’obbligo di spiegare il meccanismo di tale discriminazione e della violazione dei più elementari diritti delle minoranze.
La grande maggioranza degli iscritti ad Inarcassa è composta da liberi professionisti non soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria che non godono di trattamento pensionistico erogato da altro Ente, che per brevità in seguito verranno chiamati “primi”, soprattutto per motivi storici, in quanto la Cassa Ingegneri ed Architetti è nata solo con tali professionisti, in definitiva i “primi” erano la totalità.
Le varie vicende legislative, travagliate e controverse sono note, sta di fatto che “in assenza di liberi professionisti non soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria ma che già godono di trattamento pensionistico erogato da altro Ente”, che per brevità in seguito verranno chiamati “secondi”, sono state prese dai “primi” delle decisioni che interessavano “i secondi”, stabilendo che questi dovessero fare obbligatoriamente parte di Inarcassa a delle condizioni solo apparentemente uguali a quelle dei “primi”. Quando mai un architetto o ingegnere, che già goda di trattamento pensionistico erogato da altro Ente , può sperare di avere parità di trattamento per ottenere la pensione di anzianità da Inarcassa, se oltre agli anni necessari per raggiungere la prima pensione deve ulteriormente svolgere, quanto meno, altri trenta anni di attività? Certo solo le mosche bianche de “i secondi”, per ovvi motivi, come da nota precedente, potranno ottenere la pensione di vecchiaia da Inarcassa, ma nella generalità dei casi potranno solo aspirare alla restituzione dei contributi, in barba allo scopo di Inarcassa di corrispondere
“... le seguenti prestazioni: a) pensioni di vecchiaia; b) pensioni di anzianità; c) pensioni di inabilità ed invalidità; d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette; e) rendite.”
Lo stesso non può dirsi per i “primi” che nella totalità o quasi dei casi otterranno la pensione Inarcassa, mentre solo le mosche bianche di questi opteranno per la restituzione dei contributi. E’ evidente quindi che con tale modifica statutaria “i primi” si approprieranno illegittimamente del 5% del capitale de “i secondi”. Introdurre il nuovo principio non solo di non corrispondere “di fatto” quanto sopra ai “secondi” ma anche di sottrarre forzosamente del capitale agli stessi, è certamente discriminante, vessatorio e contrario allo stesso statuto Inarcassa.
E’ opportuno far notare come, nella riunione del 21, 22 e 23 giugno 1999 fosse stato proposto un rimborso dei contributi di cui all'articolo 22, primo comma, lettera a) e degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla legislazione precedente, nella misura pari al 70% di quanto complessivamente versato, a dimostrazione della famelicità dei “primi”. Non ci sarebbe da meravigliarsi di una proposta un rimborso dei contributi nella misura pari allo 0% (zero %), dato che in sede di Comitato Nazionale tale proposta è già stata ipotizzata, proposta più facilmente definibile come tentativo di furto. Ma se di furto si tratta, che sia il 30% , il 5% o il 100% la violazione del principio rimane. Se poi in casi particolari debbono richiedersi dei sacrifici, e non sembra questo in caso, dato che Inarcassa sostiene di essere in ottima salute, allora questi devono essere fatti da tutti, non solo sacrifici delle minoranze a vantaggio delle maggioranze. Se poi proprio debbano esserci sacrifici di alcuni a favore di altri, sarebbe obbligo di istituti quali Inarcassa di prelevare dalle categorie più forti a favore di quelle più deboli e non viceversa. Di più il Comitato Ristretto Statuto, contemporaneamente alla proposta di un rimborso dei contributi nella misura pari al 70% di quanto complessivamente versato, adducendo motivazioni analoghe, aveva proposto una riduzione del 50% del supplemento di pensione. Fatto notare che si i “secondi” non arrivano alla pensione a maggior ragione non arrivano al supplemento di pensione, in tal caso la riduzione avrebbe interessato soli i primi, ovvio quindi che il volto sia stato quasi unanime ma in direzione opposta.
Come se non bastasse vengono precluse tutte le “vie di fuga” quali ad esempio l’esclusione dall’iscrizione ad Inarcassa di coloro che già godano di trattamento pensionistico erogato da altro Ente, infatti attualmente sono iscritti obbligatoriamente ad Inarcassa, per decisione presa dai “primi” in assenza dei “secondi” (art. 7 dello Statuto) “... tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità ...” che viene così definito “... ingegneri e architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita IVA. ...”
Orbene, immediatamente prima della approvazione della delibera che il sottoscritto ritiene illegittima, è stata bocciata, a larga maggioranza, la delibera di dare “Incarico al Comitato Ristretto Statuto di affrontare le necessarie modifiche all’art. 7 dello Statuto tali da escludere dall’iscrizione ad Inarcassa coloro che già godano di trattamento pensionistico erogato da altro Ente” mostrando l’evidente intenzione di non voler neppure accettare un dialogo.
Per contro è opportuno ancora far notare come, nonostante le numerose proposte, il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa si è sempre rifiutato di prendere in considerazione l’ipotesi di “Gestione Separata” ora affidata all’INPS proprio per l’Inerzia o la resistenza di Inarcassa; parimenti si è sempre rifiutato di prendere in considerazione l’ipotesi di iscrizione a Inarcassa di tutti gli ingegneri ed architetti iscritti all’albo, in analogia a quanto succede per altre categorie, sempre con votazioni plebiscitarie di diniego dei “primi” che paventano ingressi massicci di colleghi potenziali portatori di pensiero diverso dal loro, in grado di ribaltare i rapporti di forze. In conclusione le minoranze vengono obbligate a permanere in Inarcassa, a subire disparità di trattamento evidenti , ed ora anche a subire prelievi ingiustificati di capitale.
Riguardo l’art. 40.1 lettera b) l’appropriazione indebita è ancora più evidente in quanto il punto b) può esplicitarsi nel seguente modo: nell’ipotesi che pervengano ad Inarcassa “contributi trasferiti ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 45” essi verranno restituiti ai contribuenti “nella misura prevista dalla normativa dell'Ente di provenienza”, Inarcassa incamererà quanto non restituito, non essendo prevista la restituzione all’Ente di provenienza delle somme non utilizzate a favore dell’iscritto. A quale titolo Inarcassa si approprierebbe di dette somme? Non si tratta forse di appropriazione indebita?

Per i motivi suesposti si chiede che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale disapprovi la modifica statutaria proposta.

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• Notizie varie

-PROGETTO SINIA
(controllo incrociato delle posizioni contributive Inarcassa con i dati del Ministero delle Finanze - posizioni IVA - posizioni IRPEF e dati risultanti dagli Ordini Professionali).
Il progetto SINIA è stato ultimato ed è operante e funzionante; per ragioni tecniche il collaudo è ancora in corso ma dovrebbe essere alle battute finali.
Uno degli aspetti di tale progetto consente e consentirà l’invio degli estratti conto con le posizioni contributive di tutti gli iscritti (anche al fine di verificare la regolarità della propria posizione);
l’estratto conto dovrebbe essere già pervenuto al 1° gruppo (circa 15.000 iscritti) che hanno omesso la dichiarazione per almeno un anno pregresso (area di possibile maggiore evasione contributiva);
l’estratto conto è in spedizione al 2° gruppo (circa 41.000 iscritti) con dichiarazioni presenti (area di possibile minore evasione contributiva);
l’estratto conto è previsto in spedizione per fine novembre-primi di dicembre al 3° gruppo (circa 12.000 iscritti) con posizioni di presenti (posizioni residuali in fase di preventivo aggiornamento);
non è previsto l’invio dell’estratto per gli iscritti recenti (dal 1997 in poi) in quanto per tali posizioni non è ancora possibile il controllo incrociato (i dati sono attualmente disponibili sino al 1996).
Ad esempio con anno di riferimento 1996, situazione al 5.6.1998 per i soli ingegneri (tra parentesi architetti) di Macerata si avevano i seguenti dati:
si riportano i soli dati sintetici, ma sono disponibili anche i dati suddivisi per fasce di età, per classi di reddito etc. dati da cui risulta evidente la capacità di controllo incrociato sui dati dichiarati ad Inarcassa in relazione ai dati IVA, IRPEF etc. con riscontro automatico di situazioni potenzialmente anomale, situazioni in cui la Cassa di norma effettua ulteriori indagini, chiede ulteriori dati agli interessati etc. (per inciso anche le sanzioni cambieranno in quanto la relativa delibera di modifica è già stata approvata ma non è ancora operante in quanto al vaglio dei Ministeri vigilanti; tanto per citarne una dovrebbe sparire - ma senza effetto retroattivo - l’odiosa sanzione del 150% della somma non versata per ogni anno di ritardo ...)

iscritti all’albo 170 (135)
iscritti Inarcassa 553 (254)
posizioni con dichiarazione 160 (120)
dichiarazioni non tornate 6 (15)
non iscritti Inarcassa 383 (119)
con partita IVA 113 (44)
di cui con dichiarazione 73 (20)
dichiarazioni non tornate 40 (24)

% iscritti Inarcassa/albo 30,7 (53,1)
% non iscritti Inarcassa/albo 69,3 (46,9)
% non iscr. In. con p.IVA/albo 20,4 (17,3)

iscritti Inarcassa
fascia di età con media massima da 61 a 65 (oltre i 65)
importo media massima £ 115.801.000 £ 107.838.000

non iscritti Inarcassa
fascia di età con media massima da 51 a 55 da 51 a 55
importo media massima £ 129.054.000 £ 141.005.000

-REGOLAMENTO ELETTORALE - ELEZIONI
E’ stato approvato il nuovo regolamento elettorale accogliendo le prescrizioni del Ministero vigilante riguardanti l’interpretazione di alcuni articoli, pertanto con tale regolamento si svolgeranno le prossime imminenti elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati.
Era in ballo l’eleggibilità anche di chi ha in un corso contenzioso con Inarcassa, ed il ministero ha interpretato possibile l’eleggibilità finché non si abbia la sentenza definitiva, ed in tal caso l’eleggibilità permane se la posizione viene regolarizzata entro 60 giorni dalla sentenza definitiva (Inarcassa interpretava il contenzioso in corso come motivo di ineleggibilità).
Riguardo le prossime elezioni presumibilmente si dovrebbero svolgere presso lo
- STUDIO NOTARILE VALORI DOTT. LINO
VIA SILONE N. 25 62100 MACERATA
TEL. 0733367078 FAX 0733269630

studio scelto di comune accordo con il delegato cassa per gli Architetti della Provincia di Macerata, arch. Gabriele Cingolani.
Si è in attesa della conferma di Inarcassa.

-REGOLAMENTI VARI
Lo statuto e quasi tutti i regolamenti sono stati di recente modificati, per cui quanto pubblicato nel supplemento al periodico Inarcassa n. 2/95 è in buona parte superato. Per un aggiornamento ai primi mesi del 1999 è consultabile presso la sede dell’Ordine il “Manuale di consultazione Inarcassa” Leggi e procedure che regolano Inarcassa; per un migliore aggiornamento è opportuno consultare il sito internet www.inarcassa.it che, consultato di recente (10.10.1999) risulta aggiornato.

-PIANI SANITARI PER GLI ISCRITTI E PENSIONATI INARCASSA
Al prossimo numero di Inarcassa dovrebbe essere allegata la “Guida ai piani sanitari per gli iscritti e pensionati Inarcassa”, guida che contiene notizie utili (l’elenco dei grandi interventi, la modulistica per le denuncie di sinistri, l’elenco delle case di cura convenzionate etc.) consegnata anche al sottoscritto il 6.10.1999. Qualora per qualsiasi motivo non dovesse essere allegata al prossimo numero di Inarcassa sarà lasciata presso l’Ordine per consultazione.

-ISCRITTI ALLA CASSA
Al 21.6.1999 gli iscritti alla cassa erano in n. di 77.739 (34.956 ingegneri e 42.783 architetti) e sono diventati al 5.10.1999 n. 79.527 con un incremento di 1.788 unità.
Al 21.6.1999 gli iscritti alla cassa da parte dell’ordine ingegneri di Macerata erano in n. di 215 (architetti n. 160)

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA



NOTIZIE 2/1999
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

Pubblicazione del periodico Inarcassa n. 3.99 luglio/settembre

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• Il periodico Inarcassa, di prossima spedizione a tutti gli iscritti, viene inviato con un lieve anticipo al delegato ed è pervenuto al sottoscritto il 26.10.1999. In tale numero vengono, tra l’altro, pubblicate notizie sull’adunanza del Comitato Nazionale dei Delegati svoltosi a Milano nei giorni 21-22-23 giugno 1999 (nel frattempo si è già svolta un’altra sull’adunanza a Genova nei giorni 5-6 ottobre 1999, di cui si è già riportato). Per una migliore lettura delle notizie riferite sul n. 3.99 a pag. 13 in fondo è riportato “Il presidente di Inarcassa replica all’intervento dell’ing. Brodolini sulle sanzioni sottolineando che compito degli amministratori di Inarcassa è quello di difendere gli interessi dell’Ente”, frase questa di non facile lettura se non si ha presente l’intervento a monte della replica. Prima di riportare per sommi capi l’intervento è doveroso, da parte del sottoscritto, complimentarsi con l’ing. Di Martino, ottimo autore di vari testi del periodico, che per ovvi motivi ha dovuto sintetizzare.

Ecco il testo dell’intervento

Milano Comitato dei Delegati 21-22-23/6/1999
A pag. 77 del bilancio leggo che le sanzioni contributive, a consuntivo, sono state di oltre 27 miliardi (1), rispetto a meno di 4,5 miliardi (2) dell’anno precedente, con un incremento di oltre il 600% annuo (3), segno di una forte attività della Cassa nel ricercare le evasioni e sanzionarle, attività forse sin troppo forte.
Nel terzo trimestre 1999 si dovrebbe concludere l’attività dei collaudatori del progetto SINIA (4) e, vista la raccomandazione del Collegio Revisore dei Conti di interrompere la prescrizione e procedere al rapido recupero delle somme (5), è presumibile che venga mandata agli iscritti una raccomandata contenente non solo i dati di interesse, ma anche la comunicazione di interruzione dei termini.
Ricordo che nel maggio 1991 la Cassa, in occasione del condono, comunicava (6), tra l’altro, anche l’interruzione dei termini, così che ad oggi sostiene di poter recuperare non solo i crediti degli ultimi 10 anni (art. 38 dello statuto, e art. 18 legge 6/81) ma anche, di poter risalire sino al 1981, essendo compreso l’anno 1991 entro i 10 anni. Con la nuova comunicazione la Cassa amplierà a circa trent’anni tale retroattività.
Già è fuori dalla consuetudine una prescrizione decennale (7), figuriamoci una trentennale e forse più.
Considerando poi le particolari categorie dei destinatari di tali sanzioni (8) dissento dalla scelta del Consiglio di Amministrazione di travalicare il limite decennale, sia statutario che legislativo (9), con conseguenze negative quanto meno all’immagine della Cassa; pavento una soccombenza della Cassa nei ricorsi che certamente sono in arrivo contro tale comportamento.
Concludendo mi asterrò nei riguardi del bilancio chiedendo contemporaneamente che sia il Comitato dei Delegati e non il Consiglio di Amministrazione a dare le direttive sui tempi del recupero dei crediti pregressi.
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(1) lire 27.177.000.000
(2) lire 4.487.000.000
(3) 606%
(4) bilancio pag. 39
(5) dalla relazione del Collegio Revisore dei Conti a pag. 107 si legge “ ... In proposito il Collegio ritiene di dover rinnovare la raccomandazione fatta nella relazione al consuntivo 1997 circa un’ulteriore attenta analisi sulle posizioni previdenziali, volta a definire l’esigibilità dei crediti pregressi, onde procedere alla interruzione della prescrizione e ad un loro sollecito recupero. ...”
(6) con raccomandata a tutti gli iscritti
(7) generalmente la prescrizione è quinquennale
(8) nella maggior parte dei casi, sono i cosiddetti “professionisti di serie B, i cosiddetti pesci piccoli” spesso dipendenti che, per effetto di particolari contratti, sono assunti per 10-11 mesi l’anno, talvolta sono singoli liberi professionisti, erroneamente convinti che quanto dovuto venga automaticamente incamerato dalla cassa tramite ruoli esattoriali, (in questo confortati da decine di anni in cui tale fatto si è verificato, senza applicazione di sanzioni) e che quasi mai nella rete cade chi evade deliberatamente.
(9) legge 6/81
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ing. Brodolini Mario-Francesco (del. Macerata)

Parimenti la replica del presidente sopra riportata è stata abbreviata, non ricordo le parole testuali ma il senso chiaro della replica era il seguente: noi Amministratori miriamo al massimo incasso a favore della Cassa, saranno poi i singoli, attraverso azioni legali, a tutelare i loro interessi. Nel verbale la replica del Presidente è sintetizzata in questa maniera “... compito degli Amministratori di Inarcassa è quello di difendere gli interessi dell’Ente. La durata della prescrizione, gli atti interruttivi della stessa, etc, devono essere fatti valere dagli interessati: non è la Cassa che deve sostenere posizioni di operatività della prescrizione o di assenza di manifestazioni di volontà atte ad interromperla.”

Purtoppo in tale fase non sono ammesse repliche, quindi il sottoscritto non ha potuto replicare e non lo fa neppure in questa occasione lasciando al lettore le considerazioni.

Un altro intervento del sottoscritto è citato a pag. 16

Ecco il testo dell’intervento

Milano comitato dei delegati 21-22-23/6/1999
(proposta C.R.S modifiche in materia di restituzione di contributi)

Personalmente ritengo condivisibile la proposta del Comitato Ristretto Statuto con le pregiudiziali di fondo che essa, ancora una volta, è ad uso dei soli liberi professionisti “di serie A”, e che impone la modifica dell’art. 20 della legge 6/81.

Nessuno può essere contento di dover “prestare” dei soldi alla Cassa potendo solo aspirare poi di vederseli restituiti decurtati.

Quando questa cassa si vide obbligata dallo Stato Italiano, a prestiti forzosi allo stesso, vi fu indignazione da parte della Cassa. Ora la stessa cosa la sta facendo la Cassa nei confronti dei professionisti di “serie B”, da “serie A” quando si tratta di dare.

Ricordo perfettamente, neanche molto tempo orsono, il nostro Presidente riferire del rientro di una parte di soldi del prestito forzoso allo stato con la frase “le pecorelle stanno tornando all’ovile”.

Con la modifica proposta i professionisti di “serie B” potranno solo dire “alcune pecorelle stanno tornando all’ovile, le altre sono state fagocitate dalla Cassa”

Oltre al voto contrario rinnovo l’invito già espresso di gestione separata o quanto meni di modifica dei criteri di iscrivibilità. (1)

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(1) L’art. 21 comma 2 della legge 3.1.81 n. 60 (confermato dalla successiva legge 11.10.1990 n. 290) dice soltanto che è obbligatoria l’iscrizione di chi esercita la professione con carattere di continuità. Il successivo comma 3 prevede che il C.N. Delegati provvede ogni 5 anni “ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l’esercizio della libera professione.”
Ad evitare questa e future contraddizioni che non potranno che aumentare la conflittualità ritengo siano maturi i tempi per modificare la decisione di un lontano comitato dei delegati che stabilì i famosi 3 punti:
- iscrizione all’albo
- titolarità di partita IVA
- non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Modifichiamo tali criteri facendo sì che non partecipino forzosamente alla Cassa dipendenti che vengono licenziati per uno due mesi e pensionati di altro ente, mettiamoli eventualmente in un fondo a gestione separata e tutto sarà più facile.

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ing. Brodolini Mario-Francesco (del. Macerata)

A seguito anche del predetto intervento la proposta di decurtare la restituzione di quanto versato da chi non raggiunge l’anzianità minima (30 anni di contribuzione) oltre che di quasi tutti gli interessi anche del 30% del capitale è stata rinviata al C.R.S. per un ulteriore approfondimento.

Il seguito è già stato riportato nelle “Notizie dall’adunanza del Comitato Nazionale dei Delegati svoltosi a Genova nei giorni 5-6 ottobre 1999”

Rischio grandi interventi

Oltre quanto è già stato riportato dal sottoscritto nelle “Notizie dall’adunanza del Comitato Nazionale dei Delegati svoltosi a Genova nei giorni 5-6 ottobre 1999” e quanto detto dal Vice Presidente arch. Paola Muratorio, si fa notare come non sia stato allegata al n. 3.99 di Inarcassa la prevista “Guida ai piani sanitari per gli iscritti e pensionati Inarcassa” di cui si è parlato nelle notizie dall’adunanza del Comitato Nazionale dei Delegati svoltosi a Genova; come anticipato tale guida è disponibile presso l’Ordine per consultazione.

E’ opportuno chiarire che la possibilità di estensione ai familiari della polizza “Rischio grandi interventi”, previo versamento di un contributo di lire 103.000, per tutto il nucleo familiare, è scaduta, come comunicato personalmente ad ogni iscritto, il 24 settembre scorso e non è possibile versare tardivamente tale somma in quanto la compagnia di assicurazioni considera il versamento tardivo a “rischio troppo elevato” per la stessa. Chi fosse interessato dovrà attendere il prossimo anno, al rinnovo della polizza. Solo casi dimostrabili di comunicazione pervenuta tardivamente possono essere presi in considerazione.

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BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA