NOTIZIE 1/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Unipol, nuovo piano assicurativo multigaranzia
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• Con lettera data 29.1.2004 Inarcassa ha comunicato ai Delegati di aver concordato un nuovo piano assicurativo multigaranzie per la persona, esclusivo per gli associati Inarcassa, piano detto “A regola d'Arte”, progettato esclusivamente per Inarcassa.
“A regola d'Arte” non e una polizza tradizionale, ma un paniere di garanzie, specifiche per l'ingegnere e l'architetto, che non è compreso nelle polizze Sanitarie e in quella Responsabilità Civile Professionale, per assicurare agli associati un valore aggiunto più elevato e una migliore qualità e convenienza nel tutelare la persona, affrontando così in modo concreto le esigenze di sicurezza economica nell’attività professionale e nella vita privata.
Le coperture assicurative di “A regola d'Arte” integrano le prestazioni offerte da Inarcassa e intervengono là dove non ne sono previste (alcuni esempi: diaria per ricovero, diaria per ingessatura, invalidità inferiori al 67%, copertura immediata delle invalidità da malattia, erogazione di capitali anziché di rendite).
Per semplicità di presentazione, le garanzie sono raggruppate in base alle principali aree di rischio:
- Infortuni: la copertura privilegia da un lato la tutela degli eventi che hanno una certa gravità e dall’altro l’assicurazione con massimali elevati. Vi e inoltre una particolare condizione che prevede il raddoppio dell'indennizzo in caso di infortunio mortale in cantiere, per tutti gli iscritti che siano assicurati anche con l'RC professionale.
- Malattia: l'assicurazione riguarda il rischio di invalidità, di solito sottovalutato e con ampie zone di scopertura anche nell’ambito dell'assistenza obbligatoria.
- Assicurazione vita: tutela i familiari con un capitale, quando, ad esempio, i figli siano ancora minori, o se dall'Iscritto dipende il reddito del nucleo familiare.
Il piano è strutturato per combinazioni di garanzie e consente all'Iscritto di costruire un'assicurazione del tutto personale assemblando prodotti che sul mercato sono offerti separatamente, evitando sovrapposizioni e inutili duplicazioni di costi. La soluzione e di particolare interesse per i giovani che, come tali, si trovano nella situazione più critica, con l’attività appena avviata e con tutele obbligatorie in genere limitate a causa dei pochi anni di contribuzione.
Le combinazioni sono denominate:
- PRIME copertura globale, che e la formula "tutto compreso" pensata per chi non ha coperture di tipo antinfortunistico e per il giovane Professionista, oppure PRIME copertura individuale o dei familiari che prevede in più la possibilità di estendere l'assicurazione ai familiari.
- EXECUTIVE che offre la massima tutela contro infortuni e malattie invalidanti e, nella versione EXECUTIVE con l'assicurazione vita, ottimizza tutte le possibilità di detrazione fiscale per ottenere il risparmio più elevato.
Per le esigenze di assicurazione della casa è disponibile la particolare combinazione MULTIGARANZIE CASA che prevede uno sconto del 30%. Per tutte le esigenze specifiche che non trovano risposta nelle combinazioni sopra indicate, si potranno utilizzare le polizze tradizionali Unipol con uno sconto del 20% riservato agli Iscritti Inarcassa.
“A regola d'Arte” prevede inoltre una promozione di lancio, fino al 30 Giugno 2004, promozione che premia gli Iscritti assicurati con la polizza convenzione R.C. Professionale (o che scelgono di assicurarsi durante il periodo della promozione), riservando loro condizioni e sconti particolari.
Sul sito internet Inarcassa, alle pagine dedicate, si hanno informazioni più puntuali e dettagliate.
Sul prossimo numero della rivista Inarcassa, di prossima spedizione, sarà inserito un inserto promozionale ed esplicativo della convenzione.
Come per l'RC professionale, i professionisti interessati potranno richiedere tutte le informazioni presso le agenzie Unipol dislocate sul territorio, facilmente rintracciabili, numeri telefonici compresi, all'indirizzo internet riportato anche sul sito Inarcassa: http://www.unipolonline.it/A-Dove_Trovarci/index.html
A presto
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 2/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
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• Rinnovo del Piano Sanitario Integrativo, estensione ai familiari etc., ulteriore proroga dei termini al 29.2.2004
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• Rinnovo del Piano Sanitario Integrativo, estensione ai familiari etc.
Con recente lettera ai Delegati Inarcassa comunica che, al fine di agevolare
l’estensione ai familiari il termine di scadenza del 31.12.2003, già
prorogato al 31.1.2004 è stato ulteriormente prorogato al 29.2.2004.
Si rinvia al Notiziario Inarcassa 3/2003 (pag. 29,30,31) per il dettaglio delle garanzie, costi etc. ed alla precedente comunicazione relativa al nuovo piano assicurativo multigaranzia Unipol.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 3/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
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• Variazione dell'aliquota del contributo integrativo per la Cassa Geometri,
effetti sulle Società di professionisti ed Associazioni
• Proroga dei termini sanatoria fiscale, circolare n. 7/E dell’Agenzia
delle Entrate del 18.2.2004
• Inarcassa a due velocità ??
Inarcassa "tartaruga"? Inarcassa "locomotiva"?
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• Variazione dell'aliquota del contributo integrativo per la Cassa Geometri, effetti sulle Società di professionisti ed Associazioni
Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, facendo seguito all'aumento
dal 2% al 4% del contributo integrativo della Cassa Geometri, approvato dai
Ministeri Vigilanti in data 27 febbraio 2003, con decorrenza dal 1° gennaio
2004, ha deliberato, nel corso della riunione del 20 marzo 2003, l’incremento
al 4% per il contributo integrativo di Inarcassa. Tale deliberazione, trasmessa
al Ministeri Vigilanti per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.
5.4 dello Statuto di Inarcassa e dell'art. 3.3 del D.Lgs. 509194, è tutt'ora
in corso di esame da parte dei Ministeri stessi.
Allo stato attuale, le normative statutarie vigenti, relative alla quantificazione
del contributo integrativo, prevedono l'applicazione di un'aliquota del 2% per
Inarcassa e del 4% per la cassa Geometri creando una serie di richieste di chiarimenti
da parte di Associazioni e Società di professionisti.
Occorre precisare che ogni professionista deve calcolare il contributo applicando
l'aliquota dovuta alla sua Cassa.
Un esempio numerico dovrebbe fare chiarezza.
ESEMPIO NUMERICO ESEMPLIFICATIVO
Un’associazione o società è composta da un Ingegnere, un
Architetto e un Geometra partecipanti in base alle seguenti quote:
Ingegnere 35%
Architetto 35%
Geometra 30%
Nel corso dell'anno, l'Ingegnere e l' Architetto applicano, su ogni fattura
emessa dalla società o associazione, una maggiorazione pari al 2% del
compenso a loro spettante, in base alla quota di partecipazione posseduta, come
contributo integrativo InarCassa; il Geometra dal 1° gennaio 2004 applica,
su ogni compenso una maggiorazione pari al 4% della parte a lui spettante, in
base alla quota di partecipazione posseduta, come contributo integrativo cassa
Geometri.
Se la società o associazione, deve emettere una fattura per euro 15.000,00
(netto da contributo)
contributo integrativo dell'Architetto 15.000,00 x 35% x 2% = 105,00
contributo integrativo dell'Ingegnere 15.000,00 x 35% x 2% = 105,00
contributo integrativo del Geometra 15.000,00 x 30% x 4% = 180,00
Totale contributi integrativi euro 390,00
Ne segue la fattura
imponibile euro 15.000,00
contributi integrativi euro 390,00
IVA 20% euro 3.078,00
Totale fattura euro 18.468,00
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• Proroga dei termini sanatoria fiscale, circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 18.2.2004
InarCassa informa che ingegneri, Architetti, Società di professionisti
e Società di ingegneria che intendono avvalersi della sanatoria fiscale
(L. 289/02-Finanziaria 2003 e L. 350/03 Finanziaria 2004 e successive modifiche
ed integrazioni) dovranno regolarizzare la propria posizione contributiva presso
Inarcassa, entro 60 giorni dalle scadenze stabilite per la sanatoria fiscale,
provvedendo a determinare i maggiori contributi dovuti sul maggior reddito imponibile
dichiarato.
Il versamento dell'importo relativo al debito contributivo complessivo dovrà
essere effettuato sul conto corrente postale n. 182006 intestato ad Inarcassa,
via Salaria 229 - 00199 Roma, precisando il numero di matricola e la causale
di versamento “Contributi previdenziali per condono fiscale”.
Inoltre entro lo stesso termine dovranno trasmettere ad InarCassa copia della
dichiarazione inviata all’Agenzia delle Entrate con l’attestazione
di avvenuto ricevimento della stessa Agenzia e della copia del versamento effettuato.
Inarcassa si riserva di notificare d’ufficio i provvedimenti sanzionatori
applicabili per eventuali irregolarità sia nei termini che nei pagamenti
Si ricordano le prossime scadenze (riporto così come comunicato da Inarcassa ma confesso di averci capito poco)
Prossime scadenze Inarcassa
Condoni L. 289/02-Finanziaria 2003
Concordato fiscale art. 7 e dichiarazione integrativa art. 8
15 giugno 2004 La proroga fiscale al 16 marzo 2004* riguarda:
-tutti i contribuenti che non hanno effettuato versamenti utili al 02.10.03
(data di entrata in
vigore del D.L. 209/03);
16 giugno 2004 -i titolari di redditi prodotti in forma associata che al 25
giugno 2003 hanno ricevuto comunicazione da parte delle società e
associazioni dell'avvenuta definizione.
(*) Attenzione: lo slittamento della scadenza fiscale del 16 marzo al 16 aprile
è stato confermato in sede di conversione in legge del decreto n. 355/03.
Con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate dovranno essere rideterminati i termini connessi.
(**) Le società e associazioni avvalendosi della proroga disposta dall’art.
34 D.L 269 devono rendere la comunicazione ai soci dell'avvenuta definizione
entro il 16 aprile 2004. Medesimo termine se vogliono definire il periodo d'imposta
2002. A loro volta i titolari di redditi prodotti in forma associata se intendono
aderire alle sanatorie di cui agli artt. 7 e 8 L. n. 289, devono eseguire il
versamento entro il 17 maggio 2004.
Aliquote di calcolo dei contributi
Contributi soggettivi Contributi integrativi
sul reddito IRPEF sul volume IVA
Anno di riferim. % fino ad euro minimo (2) Anno di rif. % minimo (2)
1996 (1) 6 62.181,41 929,62
1997 6 64.608,76 965,77 1997 (1) 2 289,73
1998 6 65.693,32 981,26 1998 2 294,38
1999 10 66.881,17 996,76 1999 2 299,02
2000 10 67.965,73 1.012,25 2000 2 303,67
2001 10 69.721,68 1.038,07 2001 2 311,42
2002 (3) 10 71.600,00 1.065,00 2002 2 320,00
1) annualità oggetto di condono solo in caso di dichiarazione fiscale
omessa;
2) i contributi minimi sono dovuti dai soli iscritti a Inarcassa;
3) la Legge Finanziaria 2004 prevede la possibilità di estendere le disposizioni
agevolative di cui agli artt.7 e 8 L. n. 289 al periodo d'imposta in corso al
31.12.02, a condizione che la relativa dichiarazione fiscale sia stata presentata
entro il 31.10.03 - la condizione e realizzata se la dichiarazione è
stata presentata in via telematica entro il 03.11/03.
Contributo soggettivo:
L’aliquota percentuale si riduce al 3% sulla parte di reddito eccedente
quello indicato nella terza colonna.
Il contributo dovuto dai professionisti iscritti per la prima volta a Inarcassa
prima del 35° anno di età, e ridotto alla meta per il primo anno
di iscrizione e per i due anni solari successivi
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• Inarcassa a due velocità ??
Inarcassa "tartaruga"? Inarcassa "locomotiva"?
Come promesso nel precedente articolo, cercherò di evidenziare, questa volta, Inarcassa "locomotiva", che almeno ha assunto tale aspetto quanto meno a partire dalla privatizzazione dell'Ente.
Un pò di storia è necessaria soprattutto per chi è giovane, ed ha avuto poche opportunità di conoscere i precedenti (chi non lo è più può saltare tranquillamente la prima parte).
Prima parte
Già dagli anni '60 l'allora C.N.P.A.I.A. (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti) assunse un suo ruolo importante nell'ambito degli Enti Previdenziali ed Assistenziali. L'Ente era nato dalla volontà dei liberi professinisti dell'epoca di dotarsi di un Ente Previdenziale ed Assistenziale.
La prima attività della C.N.P.A.I.A., non essendo dotata di fondi propri, fu proprio quella di reperire fondi, fornendo contemporaneamente delle prestazioni.
Ovviamente, con la cassa azzerata, il metodo non poteva che essere il retributivo, con contributi elevati e prestazioni commisurate ai fondi disponibili (miserrime).
In questa situazione la C.N.P.A.I.A. ottenne dallo Stato che le fosse riconosciuto un contributo extra commisurato all'importo delle opere eseguite a seguito di prestazioni di ingegneri ed architetti (il 2 per mille dell'importo dell'opera). Tale entrata migliorò la situazione cassa dell'Ente.
C’era però il rovescio della medaglia in quanto se l’Ente era sotto l'aiuto legislativo, sottoposto al controllo ed alla sorveglianza statate, tale Ente era anche tenuto ad una gestione obbligatoria, in quanto costretto ad impegnare la maggior parte dei fondi disponibili in titoli di Stato e ad investire il resto in immobili. In tale situazione i rendimenti, se c’erano, erano minimi, ed in definitiva, considerando la svalutazione, il capitale non poteva produrre reddito, anzi lo produceva negativo in relazione all'inflazione.
L'Ente doveva anche gestire vari problemi di difficile soluzione, primo fra
tutti la riscossione del contributo di solidarietà (il 2 %0) e questo
per per una molteplicità di fattori (se ne riportano solo alcuni):
- l’efficienza dei Comuni all’epoca era modesta
- i Comuni non avevano interessi diretti al controllo, quindi fornivano una
collaborazione limitata, che doveva essere sollecitata dall’Ente tramite
(costosi) ispettori (controllori)
- i proprietari o i costruttori non avevano alcun interesse a versarre il 2
%0 quindi, in prima ipotesi, cercavano di non versare e, qualora costretti,
cercavano di limitare i versamenti dichiarando un costo dell’opera il
più basso possibile, con conseguente abbassamento del 2 %0.
ed il contenzioso aumentava sempre più per molteplici motivi:
- i motivi suddetti
- i conteggi degli ispettori, basati su parametri di cubatura, venivano contestati
(presunte non rispondenza al costo dell’opera)
- i costruttori contestavano il fatto che, dovendo versare un contributo di
solidarietà, lo dovevano alle casse degli imprenditori, non a quelle
di architetti ed ingegneri.
Non si poteva andare avanti così, e la C.N.P.A.I.A. chiese ed ottenne una specifica normativa (L.6/81) che ribadisse ex lege quanto sopra e, tra l'altro, ottenenne la trasformazione del 2 per mille sull'importo dell'opera nel 2 per cento (importo di prima applicazione, maggiorabile sino al 5%) sulle fatture professonali (di più facile gestione, e con controllo meno dispendioso).
In sostanza, non riuscendo ad incassare da chi di dovere, si andava a bussare cassa ove era più semplice, cioè presso iscritti (e non iscritti tenuti al versamento solo per solidarietà), rendendo di fatto ingegneri ed architetti (iscritti e non iscritti) esattori che, anziché riscuotere l'aggio esattoriale, in un modo o nell'altro, mettevano anche del proprio, rischiando pure pesanti sanzioni (dalla cassa applicate puntualmente).
Gli effetti positivi della legge, l'aumento di numero di ingegneri ed architetti (e relativi contributi,) con il conseguente (e necessario) accumulo di capitali per prestazioni future agli iscritti, fece aumentare le entrate, a dismisura, ed essendo pressoché costanti le uscite (i destinatari delle prestazioni erano quelli di prima, per cui in alcuni anni, per la concomitanza dei vari fattori, la Cassa fornì circa il 7% delle entrate in prestazioni agli iscritti) si ebbe un ovvio ed obbligatorio accumulo di capitali.
Tale accumulo di fondi fece gola, e lo Stato (sempre in difficoltà economiche) in un modo o nell'altro trovò il modo di venirne in possesso (se la memoria non mi inganna un anno i fondi forzosamente prelevati servirono per pagare le pensioni agli agricoltori).
La C.N.P.A.I.A., prese le contromisure, investendo rapidamente il 100% delle somme diponibili, così che non vi fosse nulla da prelevare, aumentò gli importi delle pensioni ai propri iscritti, abbassò i contributi soggettivi (facendo scendere l’aliquota dal 10 sino al 6%) arrivando ad una vera e propria inversione di tendenza, cioè le somme versate dai contribuenti divennero scarse rispetto alle prestazioni fornite (in breve le prestazioni superavano le contribuzioni).
Tale cambiamento di politica gestionale ben presto evidenziò una futura carenza di fondi, per cui, oltre che fare marcia indietro (per la verità solo in poche situazioni), l’Ente cominciò a ricercare fondi altrove.
Nonostante il nome fosse divenuto C.N.P.A.I.A.L.P. (gli L.P. aggiunti stanno per Liberi Professionisti) la cassa pretese l’ingresso forzoso, tra i contribuenti dei pensionati di altro Ente (assimilandoli in pratica ai neolaureati).
Tale mossa aveva l’indubbio vantaggio di aumentare le entrate Cassa, senza che al momento vi fossero uscite (era praticamente impossibile che i pensionati di altro Ente potessero raggiungere la pensione, che avrebbero raggiunto dopo almeno 30 anni di contribuzione). In più i versamenti, se non trasformati in pensione, erano sì restituibili, ma dopo il compimento dei 65 anni degli interessati, ed erano restituiti (solo a domanda) con interessi del 5% in periodi in cui gli interessi erano nell’ordine del 15-20%, per cui, in sintesi, si aumentavano, al momento, le entrate, con una possibile restituzione, per di più parziale, a tempi lunghi.
Ne derivò un nuovo aumento del contenzioso, ed ancora una volta la C.N.P.A.I.A.L.P. ottenne il supporto legislativo (Legge 290/90).
Ma i tempi stavano cambiando, ed ormai gli Enti Previdenziali interessavano sempre meno le casse statali (sia per la politica sempre più difensiva degli Enti stessi, sia per la necessaria restituzione dei prestiti forzosi, pena la bancarotta delle Casse stesse, con ovvio ritorno dei debiti ancora a carico delle casse statali, un pò come il gatto che si tenta di mordersi la coda).
Erano maturi ulteriori interventi legislativi che sbloccassero tale situazione, ed ecco il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).
In sostanza, in presenza di talune condizioni e garanzie, gli enti quali la C.N.P.A.I.A.L.P., pur restando sotto il controllo Ministeriale, si sarebbero comportati come Enti privati.
La C.N.P.A.I.A.L.P. fu tra i primi e più attivi Enti a cogliere la nuova
opportunità, e ad accelerare il processo di svecchiamento, con modifiche
sostanziali, divenendo elemento trainante per la formazione e la gestione dell'ADEPP
(Associazione degli Enti Previdenziali Privati).
Inarcassa (questa la nuova denominazione) ormai libera (a parte il predetto
controllo dei Revisori dei Conti di nomina statale o i controlli Ministeriali
sulle delibere statutarie) cominciò (o meglio comincia, dato che è
ora di usare il presente) a comportarsi come Ente gestore di fondi con nuovi
e più efficienti metodi.
Seconda parte
Primo passo obbligato, dopo la privatizzazione, è stato quello di monitorare il capitale esistente (fabbricati e buoni del tesoro), di controllarne la gestione, per poi studiare migliori strategie di investimento.
Le conseguenti innovazioni sono tali e tante che chiedo scusa sin d’ora se non riuscirò a citarle tutte.
Inarcassa acquista programmi di monitorazione e gestione degli immobili così
che in tempi ridotti si arriva ad avere una situazione chiara del patrimonio
immobiliare, della consistenza, del rendimento, dell’impiego, dell’uso
etc.
In breve si migliora la gestione ma i dati relativi al capitale ben presto evidenziano
che il rendimento del capitale, così come impiegato, è modesto
rispetto ad altre forme di investimento; anche la detenzione di buoni del tesoro
evidenzia limiti in tal senso.
Qualche dato che ho reperito a caso tra i miei appunti: il bilancio consuntivo anno 1999 indicava un patrimonio netto di inarcassa di oltre 3.300 miliardi (di lire), il bilancio di previsione 2001 (bilancio poi migliorato a consuntico) al di sopra dei 4.000 miliardi (di lire) e la tendenza è di questo tipo (dovuta anche all'aumento del numero degli iscritti
Inarcassa si dota allora di personale di altissimo livello, in grado dapprima di analizzare ed impostare i problemi, quindi di indirizzare il C.N.D. in decisioni propedeutiche ma basilari (“asset allocation”, gestione del patrimonio mobiliare, strumenti per la misurazione del rischio nella gestione del patrimonio, mercati azionari, fondi comuni di investimento, mercati obbligazionari, rischio di cambio ed anche “assets immobiliari” dividendi, “capital gain”, “trading immobiliare”, “project financing”, progetti di riqualificazione, ricerca di opportunità nel mercato, “higt and best use” etc.) per una più efficiente gestione del patrimonio, con un rischio programmato (ovviamente estremamente contenuto dato il tipo di Ente da gestire).
La struttura diventa tanto efficiente da meritare (a posteriori) il riconoscimento
europeo ad Inarcassa quale migliore investitore istituzionale negli ultimi due
anni (rimando al sito inarcassa.it per una documentazione completa, con tanto
di foto del presidente, arch. Muratorio che ritira il premio).
Talune operazioni sono particolarmente indovinate, tanto che più volte
è capitato di comperare, ad aste pubbliche, immobili di pregio per i
quali, a distanza di pochi mesi, si sono avute offerte di riacquisto per importi
superiori al 50% del prezzo di acquisto all'asta (per inciso Inarcassa non ha
venduto tali immobili in quanto lo scopo strategico al momento non è
quello della rivendita immediata)
I buoni rendimenti del capitale sono però penalizzati dalla fiscalità statale, ed ecco Inarcassa (ed AdEPP) battersi contro l’iniqua doppia tassazione (sul capitale e sulle pensioni) con interventi a tutti i livelli, convegni etc. tanto che ormai anche i vari Ministeri e Ministri hanno dovuto riconoscere (vedasi l'ultimo numero di Inarcassa, pervenuto ad articolo ormai concluso, ma che conferma quanto sopra, basta rileggere quanto scritto sul convegno di Torino) la validità delle posizioni di Inarcassa (e dell’AdEPP). Certo per i provvedimenti pratici bisognerà attendere ancora, ma si è sulla buona strada.
Il processo di informatizzazione va avanti, tra l'altro anche con il progetto “sinia” (controllo incrociato delle posizioni contributive Inarcassa con i dati del Ministero delle Finanze - posizioni IVA - posizioni IRPEF e dati risultanti dagli ordini professionali), e si sta sempre più allargando (INPS, INAIL etc.)
Finalmente Inarcassa si muove anche sul campo assistenziale, con la Polizza Rischio grandi interventi, polizza che di anno in anno migliora e cresce, cui ora si affianca quella sui gravi eventi morbosi, sui piani sanitari integrativi, sino ad arrivare al nuovissimo piano assicurativo multigaranzia, con possibilita (a basso costo) di estensione ai familiari delle polizze menzionate.
Le esigenze di cassa sono sempre e comunque alte, per cui, oltre il rigido controllo delle entrate (con forti penalità sulle evasioni contributive, attenta gestione del capitale) che sulle uscite (eliminazione, nei limiti del possibile, delle “pensioni d’annata”, modifica del meccanismo delle integrazioni di pensione, della restituzione dei contributi), si rende necessario mette mano anche ai contributi soggettivi vengono riportati al 10% (tanti protesteranno, ma in effetti all'epoca della decisione, ed a tutt'oggi, nessun Ente Previdenziale aveva ed ha aliquote inferiori). Inoltre, sulla sci di quanto fatto e ministerialmente approvato dalla cassa Geometri, i contributi intregrativi vengono proposti al 4 %0 , (proposta al vaglio dei Ministeri vigilanti che hanno dato una prima sospensiva).
L’attenzione non si limita solo all'aspetto venale. Inarcassa si muove dinamicamente anche sulle nuove tecnologie, ad esempio è tra i primi Enti riesce a costruire un sito internet degno di tale nome, tanto che potrei smettere di scrivere dirottandovi su http//www.inarcassa.it
Tale sito è sempre più importante in quanto, già per la sua struttura e configurazione, Inarcassa è in grado di rispondere alla maggior parte dei dubbi che gli iscritti possono avere, ed il sito ormai è così interattivo da poter chiarire ad ognuno la propria posizione previdenziale. Inoltre fornisce una notevole serie di servizi, molti anche on line, quali dichiarazioni annuali, le cosidette dich., variazioni anagrafiche, finanziamenti, pagamenti o dilazioni-rateazioni con inarcassa card etc., oltre alla classica normativa, modulistica etc.
Ma non è solo il sito internet a crescere, cresce anche la raggiungibilità
di Inarcassa:
qualche dato fornito dall'allora direttore generale dott. Paolo Caron (oggi
il nuovo direttore è l'ing. Alfio Di Grazia cui va ovviamente, oltre
il saluto, l'augurio di una proficua collaborazione)
- contatti telefonici mensili passati (dati marzo 2001) da 600 contatti telefonici
mensili con gli iscritti (dato di due anni prima) a 6.000 telefonate al mese
(nonostante l'incremento di altri canali di collegamento, internet in primis)
- contatti tra iscritti ed inarcassa circa 32.000 al mese (oltre 1.000 contatti
al giorno) tra posta normale, posta elettronica (e-mail), fax e telefonate (il
mezzo meno indicato).
- contatti via fax, e-mail
- aggiungo che nel tempo sono stati istituiti, a favore del delegato provinciale (non per uso personale, tra l'altro impensabile) un numero verde (che realmente risponde) un contatto fax diretto con la segreteria della Presidenza, e, recentemente, un ulteriore servizio di appuntamento diretto presso Inarcassa (su prenotazione, con anticipo dell'argomento da trattare di almeno di una settimana, così che gli uffici possano essere documentati in occasione dell'incontro).
Spero proprio, nell'interesse di tutti, che tale ultimo servizio sia limitato ad un numero di casi veramente particolari, in quanto eccessivamente impegnativo per tutte le parti.
Debbo riportare una mia personalissima statistica di contatti con Inarcassa, per risolvere problemi degli iscritti con la stessa, o tramite fax, o via e-mail, o via numero verde, che ha dato come risultato la soluzione del problema in tempi brevissimi (3-4 giorni) in oltre l'80% dei casi, ed in tempi brevi (entro10-15 giorni) del 100% dei casi (sempre con problema risolubile a breve).
Prescrizione quinquennale (a partire dal 1.1.2004 senza effetto retroattivo)
Inarcassa ha una struttura di controllo degli iscritti che ormai le consente di agire in tempi brevi, così da rinunciare, di sua volontà, alla vecchia prescrizione decennale.
Altri esempi di efficienza? La capacità di intervenire rapidamente in
situazioni particolari ed imprevedibili. Ad esempio in occasione del sisma del
settembre 1997, al primo CND utile (entro un mese circa) il CDA aveva già
studiato il problema, proponendo uno stanziamento straordinario in favore di
ingegneri ed architetti (iscritti e non iscritti ad Inarcassa) delle modalità
di domanda di contributo con chiare indicazioni, istituzione di una apposita
commissione per l'esame delle situazioni etc..
Nel giro di pochi mesi venivano erogati contributi che coprivano la quasi totalità
dei danni agli studi professionali (compresi macchinari etc) ed in misura leggermente
inferiore delle abitazioni. In altre parole quando ancora lo stato stava studiando
forme e modalità di domanda di contributo, ingegneri ed architetti avevano
già a disposizione il 70-85% della somma necessaria per le loro abitazioni
o i loro studi professionali (macchinario compreso, come da fatturazione in
atti).
Mi fermo qui ma l’argomento non è di certo esaurito.
Alla prossima.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 4/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
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• Adeguamenti ISTAT Inarcassa (contributi, pensioni, indennità)
• Mutui fondiari, aumenti di minimi e massimi richiedibili
• Calendario adempimenti Inarcassa
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• Adeguamenti ISTAT Inarcassa (contributi, pensioni, indennità)
Con lettera del 2.3.04 Inarcassa comunica la variazione percentuale ISTAT del 2,5% con decorrenza 1.1.2004, ne conseguono i seguenti aumenti:
- pensioni
la minima diventa di euro 8.920,00 (era di 8.720,00, pari ad 8 volte il contributo
soggettivo minimo)
gli scaglioni di reddito su cui calcolare le pensioni che eccedono la minima
(art. 25 comma 5 dello Statuto, pubblicato su un recentissimo numero di Inarcassa)
sono
1° scaglione euro 37.500,00
2° scaglione euro 56.500,00
3° scaglione euro 65.900,00
4° scaglione euro 75.150,00
- indennità di maternità
per le professioniste iscritte, importo minimo euro 4.075,00, massimo euro 20.375,00
(fermi restando i predetti minimo e massimo l'importo si calcola prendendo come
riferimento il reddito di lavoro autonomo denunciato ai fini fiscali nel secondo
anno precedente l'evento, in misura pari all'80% dei cinque dodicesimi di tale
reddito (cinque dodicesimi dell'80% sono, se interpreto bene, quattro dodicesimi,
cioè un terzo del reddito, ne conseguirebbe che con reddito sino a 12.225,00
si ha la minima, con reddito superiore a 61.125,00 si ha la massima, all'interno
si avrebbe 1/3 del dichiarato fiscale)
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• Mutui fondiari, aumenti di minimi e massimi richiedibili
Con lettera del 5.3.04 Inarcassa comunica la modifica all’art. 6 del
Regolamento mutui fondiari-edilizi che comporta le seguenti modifiche;
con decorrenza 1.3.2004, l’importo minimo erogabile diventa di 20.000,00
euro, il massimo di 200.000,00 euro (erano rispettivamente di 10.300,00 e di
103.300,00 euro).
Su www.inarcassa.it sono chiarite modalità di richiesta etc.
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• Calendario adempimenti Inarcassa
Nulla di nuovo, comunque si rammentano le scadenze comunicate da Inarcassa con lettera del 2.3.04:
iscritti ad Inarcassa
30 giugno 1° rata contributi minimi e maternità
31 agosto Dichiarazione (cosiddetta Dich.) per l'anno 2003
30 settembre 2° rata contributi minimi e maternità
31 dicembre conguaglio dei contributi soggettivo ed integrativo
una prima lettera Inarcassa, in vista della scadenza comunicherà gli importi, ed a ridosso della scadenza la Banca Popolare di Sondrio farà pervenire il MAV per il pagamento (il mancato ricevimento non esonera dal pagamento, ed occorrerà contattare il numero verde 800248464)
i non iscritti con partita IVA sono tenuti al solo rispetto della scadenza del 31 agosto, cioè
31 agosto Dichiarazione (cosiddetta Dich.) per l'anno 2003
31 agosto Versamento del contributo integrativo (2% per il 2003)
Inarcassa, in vista della scadenza invierà, assieme al modello Dich. un bollettino di C/C postale per il versamento del 2% del reddito; in assenza di reddito va comunque effettuata la Dich.
Gli appartenenti a Società di professionisti rispetteranno le scadenze di cui sopra, a seconda se trattasi di iscritti o non iscritti ad Inarcassa; la comunicazione non comporta obblighi contributivi per la società, ed il contributo integrativo è a carico dei singoli professionisti soci in proporzione alla loro quota di partecipazione che sono tenuti ad indicare nella Dich.
Le scadenze che ricadono in giorni festivi o di sabato slittano al primo giorno lavorativo utile successivo
La Dich. può essere inviata anche per via telematica da chi è già registrato ad Inarcassa ON line (chi non è registrato e vuole farlo deve fare richiesta on line almeno un mese prima, vedasi precedenti comunicati, oppure le istruzioni direttamente su Inarcassa ON line - consiglio di munirsi di documento di identità non scaduto e di matricola Inarcassa)
Tramite Inarcassa card (carta di credito) si possono versare anche i contributi on line (eventualmente anche rateizzandoli ad interessi convenienti, vedansi on line le modalità, sempre su www.inarcassa.it)
gli importi, ed a ridosso della scadenza la Banca Popolare di Sondrio farà pervenire il MAV per il pagamento (il mancato ricevimento non esonera dal pagamento, ed occorrerà contattare il numero verde 800248464)
Come promesso nel precedente articolo, cercherò di evidenziare, questa volta, Inarcassa "locomotiva", che almeno ha assunto tale aspetto quanto meno a partire dalla privatizzazione dell'Ente.
Un pò di storia è necessaria soprattutto per chi è giovane, ed ha avuto poche opportunità di conoscere i precedenti (chi non lo è più può saltare tranquillamente la prima parte).
Prima parte
Già dagli anni '60 l'allora C.N.P.A.I.A. (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti) assunse un suo ruolo importante nell'ambito degli Enti Previdenziali ed Assistenziali. L'Ente era nato dalla volontà dei liberi professinisti dell'epoca di dotarsi di un Ente Previdenziale ed Assistenziale.
La prima attività della C.N.P.A.I.A., non essendo dotata di fondi propri, fu proprio quella di reperire fondi, fornendo contemporaneamente delle prestazioni.
Ovviamente, con la cassa azzerata, il metodo non poteva che essere il retributivo, con contributi elevati e prestazioni commisurate ai fondi disponibili (miserrime).
In questa situazione la C.N.P.A.I.A. ottenne dallo Stato che le fosse riconosciuto un contributo extra commisurato all'importo delle opere eseguite a seguito di prestazioni di ingegneri ed architetti (il 2 per mille dell'importo dell'opera). Tale entrata migliorò la situazione cassa dell'Ente.
C’era però il rovescio della medaglia in quanto se l’Ente era sotto l'aiuto legislativo, sottoposto al controllo ed alla sorveglianza statate, tale Ente era anche tenuto ad una gestione obbligatoria, in quanto costretto ad impegnare la maggior parte dei fondi disponibili in titoli di Stato e ad investire il resto in immobili. In tale situazione i rendimenti, se c’erano, erano minimi, ed in definitiva, considerando la svalutazione, il capitale non poteva produrre reddito, anzi lo produceva negativo in relazione all'inflazione.
L'Ente doveva anche gestire vari problemi di difficile soluzione, primo fra
tutti la riscossione del contributo di solidarietà (il 2 %0) e questo
per per una molteplicità di fattori (se ne riportano solo alcuni):
- l’efficienza dei Comuni all’epoca era modesta
- i Comuni non avevano interessi diretti al controllo, quindi fornivano una
collaborazione limitata, che doveva essere sollecitata dall’Ente tramite
(costosi) ispettori (controllori)
- i proprietari o i costruttori non avevano alcun interesse a versarre il 2
%0 quindi, in prima ipotesi, cercavano di non versare e, qualora costretti,
cercavano di limitare i versamenti dichiarando un costo dell’opera il
più basso possibile, con conseguente abbassamento del 2 %0.
ed il contenzioso aumentava sempre più per molteplici motivi:
- i motivi suddetti
- i conteggi degli ispettori, basati su parametri di cubatura, venivano contestati
(presunte non rispondenza al costo dell’opera)
- i costruttori contestavano il fatto che, dovendo versare un contributo di
solidarietà, lo dovevano alle casse degli imprenditori, non a quelle
di architetti ed ingegneri.
Non si poteva andare avanti così, e la C.N.P.A.I.A. chiese ed ottenne una specifica normativa (L.6/81) che ribadisse ex lege quanto sopra e, tra l'altro, ottenenne la trasformazione del 2 per mille sull'importo dell'opera nel 2 per cento (importo di prima applicazione, maggiorabile sino al 5%) sulle fatture professonali (di più facile gestione, e con controllo meno dispendioso).
In sostanza, non riuscendo ad incassare da chi di dovere, si andava a bussare cassa ove era più semplice, cioè presso iscritti (e non iscritti tenuti al versamento solo per solidarietà), rendendo di fatto ingegneri ed architetti (iscritti e non iscritti) esattori che, anziché riscuotere l'aggio esattoriale, in un modo o nell'altro, mettevano anche del proprio, rischiando pure pesanti sanzioni (dalla cassa applicate puntualmente).
Gli effetti positivi della legge, l'aumento di numero di ingegneri ed architetti (e relativi contributi,) con il conseguente (e necessario) accumulo di capitali per prestazioni future agli iscritti, fece aumentare le entrate, a dismisura, ed essendo pressoché costanti le uscite (i destinatari delle prestazioni erano quelli di prima, per cui in alcuni anni, per la concomitanza dei vari fattori, la Cassa fornì circa il 7% delle entrate in prestazioni agli iscritti) si ebbe un ovvio ed obbligatorio accumulo di capitali.
Tale accumulo di fondi fece gola, e lo Stato (sempre in difficoltà economiche) in un modo o nell'altro trovò il modo di venirne in possesso (se la memoria non mi inganna un anno i fondi forzosamente prelevati servirono per pagare le pensioni agli agricoltori).
La C.N.P.A.I.A., prese le contromisure, investendo rapidamente il 100% delle somme diponibili, così che non vi fosse nulla da prelevare, aumentò gli importi delle pensioni ai propri iscritti, abbassò i contributi soggettivi (facendo scendere l’aliquota dal 10 sino al 6%) arrivando ad una vera e propria inversione di tendenza, cioè le somme versate dai contribuenti divennero scarse rispetto alle prestazioni fornite (in breve le prestazioni superavano le contribuzioni).
Tale cambiamento di politica gestionale ben presto evidenziò una futura carenza di fondi, per cui, oltre che fare marcia indietro (per la verità solo in poche situazioni), l’Ente cominciò a ricercare fondi altrove.
Nonostante il nome fosse divenuto C.N.P.A.I.A.L.P. (gli L.P. aggiunti stanno per Liberi Professionisti) la cassa pretese l’ingresso forzoso, tra i contribuenti dei pensionati di altro Ente (assimilandoli in pratica ai neolaureati).
Tale mossa aveva l’indubbio vantaggio di aumentare le entrate Cassa, senza che al momento vi fossero uscite (era praticamente impossibile che i pensionati di altro Ente potessero raggiungere la pensione, che avrebbero raggiunto dopo almeno 30 anni di contribuzione). In più i versamenti, se non trasformati in pensione, erano sì restituibili, ma dopo il compimento dei 65 anni degli interessati, ed erano restituiti (solo a domanda) con interessi del 5% in periodi in cui gli interessi erano nell’ordine del 15-20%, per cui, in sintesi, si aumentavano, al momento, le entrate, con una possibile restituzione, per di più parziale, a tempi lunghi
Ne derivò un nuovo aumento del contenzioso, ed ancora una volta la C.N.P.A.I.A.L.P. ottenne il supporto legislativo (Legge 290/90).
Ma i tempi stavano cambiando, ed ormai gli Enti Previdenziali interessavano sempre meno le casse statali (sia per la politica sempre più difensiva degli Enti stessi, sia per la necessaria restituzione dei prestiti forzosi, pena la bancarotta delle Casse stesse, con ovvio ritorno dei debiti ancora a carico delle casse statali, un pò come il gatto che si tenta di mordersi la coda).
Erano maturi ulteriori interventi legislativi che sbloccassero tale situazione, ed ecco il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).
In sostanza, in presenza di talune condizioni e garanzie, gli enti quali la C.N.P.A.I.A.L.P., pur restando sotto il controllo Ministeriale, si sarebbero comportati come Enti privati.
La C.N.P.A.I.A.L.P. fu tra i primi e più attivi Enti a cogliere la nuova
opportunità, e ad accelerare il processo di svecchiamento, con modifiche
sostanziali, divenendo elemento trainante per la formazione e la gestione dell'ADEPP
(Associazione degli Enti Previdenziali Privati).
Inarcassa (questa la nuova denominazione) ormai libera (a parte il predetto
controllo dei Revisori dei Conti di nomina statale o i controlli Ministeriali
sulle delibere statutarie) cominciò (o meglio comincia, dato che è
ora di usare il presente) a comportarsi come Ente gestore di fondi con nuovi
e più efficienti metodi.
Seconda parte
Primo passo obbligato, dopo la privatizzazione, è stato quello di monitorare il capitale esistente (fabbricati e buoni del tesoro), di controllarne la gestione, per poi studiare migliori strategie di investimento.
Le conseguenti innovazioni sono tali e tante che chiedo scusa sin d’ora se non riuscirò a citarle tutte.
Inarcassa si dota di programmi di monitorazione e gestione degli immobili così
che in tempi ridotti si arriva ad avere una situazione chiara del patrimonio
immobiliare, della consistenza, del rendimento, dell’impiego, dell’uso
etc.
In breve si migliora la gestione ma i dati relativi al capitale ben presto evidenziano
che il rendimento del capitale, così come impiegato, è modesto
rispetto ad altre forme di investimento; anche la detenzione di buoni del tesoro
evidenzia limiti in tal senso.
Qualche dato che ho reperito a caso tra i miei appunti: il bilancio consuntivo anno 1999 indicava un patrimonio netto di inarcassa di oltre 3.300 miliardi (di lire), il bilancio di previsione 2001 (bilancio poi migliorato a consuntico) al di sopra dei 4.000 miliardi (di lire) e la tendenza è di questo tipo (dovuta anche all'aumento del numero degli iscritti
Inarcassa si dota allora di personale di altissimo livello, in grado dapprima di analizzare ed impostare i problemi, quindi di indirizzare il C.N.D. in decisioni propedeutiche ma basilari (“asset allocation”, gestione del patrimonio mobiliare, strumenti per la misurazione del rischio nella gestione del patrimonio, mercati azionari, fondi comuni di investimento, mercati obbligazionari, rischio di cambio ed anche “assets immobiliari” dividendi, “capital gain”, “trading immobiliare”, “project financing”, progetti di riqualificazione, ricerca di opportunità nel mercato, “higt and best use” etc.) per una più efficiente gestione del patrimonio, con un rischio programmato (ovviamente estremamente contenuto dato il tipo di Ente da gestire).
La struttura diventa così efficiente tanto da far meritare (a posteriori)
ad Inarcassa il riconoscimento europeo quale migliore investitore istituzionale
negli ultimi due anni (rimando al sito inarcassa.it per una documentazione completa,
con tanto di foto del presidente, arch. Muratorio che ritira il premio).
Talune operazioni sono particolarmente indovinate, tanto che più volte
è capitato di comperare, ad aste pubbliche, immobili di pregio per i
quali, a distanza di pochi mesi, si sono avute offerte di riacquisto per importi
superiori al 50% del prezzo di acquisto all'asta (per inciso Inarcassa non ha
venduto tali immobili in quanto lo scopo strategico al momento non è
quello della rivendita immediata)
I buoni rendimenti del capitale sono però penalizzati dalla fiscalità statale, ed ecco Inarcassa (ed AdEPP) battersi contro l’iniqua doppia tassazione (sul capitale e sulle pensioni) con interventi a tutti i livelli, convegni etc. tanto che ormai anche i vari Ministeri e Ministri hanno dovuto riconoscere (vedasi l'ultimo numero di Inarcassa, pervenuto ad articolo ormai concluso, ma che conferma quanto sopra, basta rileggere quanto scritto sul convegno di Torino) la validità delle posizioni di Inarcassa (e dell’AdEPP). Certo per i provvedimenti pratici bisognerà attendere ancora, ma si è sulla buona strada.
Il processo di informatizzazione va avanti, tra l'altro anche con il progetto sinia (controllo incrociato delle posizioni contributive Inarcassa con i dati del Ministero delle Finanze - posizioni IVA - posizioni IRPEF e dati risultanti dagli ordini professionali), e si sta sempre più allargando (INPS, INAIL etc.)
Finalmente Inarcassa si muove anche sul campo assistenziale, con la Polizza Rischio grandi interventi, polizza che di anno in anno migliora e cresce, cui ora si affianca quella sui gravi eventi morbosi, sui piani sanitari integrativi, sino ad arrivare al nuovissimo piano assicurativo multigaranzia, con possibilita (a basso costo) di estensione ai familiari delle polizze menzionate.
Le esigenze di cassa sono sempre e comunque alte, per cui, oltre il rigido controllo delle entrate (con forti penalità sulle evasioni contributive, attenta gestione del capitale) che sulle uscite (eliminazione, nei limiti del possibile, delle “pensioni d’annata”, modifica del meccanismo delle integrazioni di pensione, della restituzione dei contributi), si rende necessario mette mano anche ai contributi soggettivi vengono riportati al 10% (tanti protesteranno, ma in effetti all'epoca della decisione, ed a tutt'oggi, nessun Ente Previdenziale aveva ed ha aliquote inferiori). Inoltre, sulla sci di quanto fatto e ministerialmente approvato dalla cassa Geometri, i contributi intregrativi vengono proposti al 4 %0 , (proposta al vaglio dei Ministeri vigilanti che hanno dato una prima sospensiva).
L’attenzione non si limita solo all'aspetto venale. Inarcassa si muove dinamicamente anche sulle nuove tecnologie, ad esempio è tra i primi Enti riesce a costruire un sito internet degno di tale nome, tanto che potrei smettere di scrivere dirottandovi su http//www.inarcassa.it
Tale sito è sempre più importante in quanto, già per la sua struttura e configurazione, Inarcassa è in grado di rispondere alla maggior parte dei dubbi che gli iscritti possono avere, ed il sito ormai è così interattivo da poter chiarire ad ognuno la propria posizione previdenziale. Inoltre fornisce una notevole serie di servizi, molti anche on line, quali dichiarazioni annuali, le cosidette dich., variazioni anagrafiche, finanziamenti, pagamenti o dilazioni-rateazioni con inarcassa card etc., oltre alla classica normativa, modulistica etc.
Ma non è solo il sito internet a crescere, cresce anche la raggiungibilità
di Inarcassa:
qualche dato fornito dall'allora direttore generale dott. Paolo Caron (oggi
il nuovo direttore è l'ing. ** cui va ovviamente, oltre il saluto, l'augurio
di una proficua collaborazione)
- contatti telefonici mensili passati (dati marzo 2001) da 600 contatti telefonici
mensili con gli iscritti (dato di due anni prima) a 6.000 telefonate al mese
(nonostante l'incremento di altri canali di collegamento, internet in primis)
- contatti tra iscritti ed inarcassa circa 32.000 al mese (oltre 1.000 contatti
al giorno) tra posta normale, posta elettronica (e-mail), fax e telefonate (il
mezzo meno indicato).
- contatti via fax, e-mail
- aggiungo che nel tempo sono stati istituiti, a favore del delegato provinciale (non per uso personale, tra l'altro impensabile) un numero verde (che realmente risponde) un contatto fax diretto con la segreteria della Presidenza, e, recentemente, un ulteriore servizio di appuntamento diretto presso Inarcassa (su prenotazione, con anticipo dell'argomento da trattare di almeno di una settimana, così che gli uffici possano essere documentati in occasione dell'incontro).
Spero proprio, nell'interesse di tutti, che tale ultimo servizio sia limitato ad un numero di casi veramente particolari, in quanto eccessivamente impegnativo per tutte le parti.
Debbo riportare una mia personalissima statistica di contatti con Inarcassa, per risolvere problemi degli iscritti con la stessa, o tramite fax, o via e-mail, o via numero verde, che ha dato come risultato la soluzione del problema in tempi brevissimi (3-4 giorni) in oltre l'80% dei casi, ed in tempi brevi (entro10-15 giorni) del 100% dei casi (sempre con problema risolubile a breve).
Prescrizione quinquennale (a partire dal 1.1.2004
In fase di crescita di iscritti (siamo già quota 103.000 con un aumento
del 7% solo nell’ultimo anno), crescita che si prevede anche per i
Prossimi anni (lauree brevi),
12.2003
Altri esempi di efficienza? La capacità di intervenire rapidamente in
situazioni particolari ed imprevedibili. Ad esempio in occasione del sisma del
settembre 1997, al primo CND utile (entro un mese circa) il CDA aveva già
studiato il problema, proponendo uno stanziamento straordinario in favore di
ingegneri ed architetti (iscritti e non iscritti ad Inarcassa) delle modalità
di domanda di contributo con chiare indicazioni, istituzione di una apposita
commissione per l'esame delle situazioni etc..
Nel giro di pochi mesi venivano erogati contributi che coprivano la quasi totalità
dei danni agli studi professionali (compresi macchinari etc) ed in misura leggermente
inferiore
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
Tel/Fax/Q 071981237 e-mail: m.brodolini@fastnet.it
• Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004 (con pesce d’aprile)
- Notizie varie
- Concordato preventivo
- Proposta di modifica degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 ed integrazione dell'art.
42 dello statuto (introduzione dei supplementi di pensione per chi abbia maturato
almeno 5 anni di contribuzioni, eliminazione della restituzione dei contributi)
- Proposta di modifica degli artt. 11 e 12 dello statuto (riduzione del quorum
nelle votazioni, numero dei delegati e loro rappresentatività)
- Proposta di modifica del regolamento elettorale (eliminazione del ballottaggio
e modifiche minori)
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• Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004.
- Notizie varie
Primo aprile, attenti allo scherzo, e così è stato (si veda più
avanti; chi è irrefrenabilmente curioso vada subito ai grafici).
Battute a parte vengo al resoconto (mi scuso sin d'ora per la fretta degli
appunti).
Comincio al solito dalla relazione del Presidente, all'insegna dello slogan
"Inarcassa, da esattore a partner" (slogan con pesce d’aprile)
a rilevare i profondi cambiamenti che si sono avuti dagli inizi, quando il fondo
cassa era minimo e la politica non poteva che essere di esazione (per accumulare
i necessari capitali) per arrivare alla situazione attuale, non di maturità
(Inarcassa è un ente ancora relativamente giovane come si evidenzia da
vari parametri ed indicatori) ma certamente di maggiore costruttività
e consapevolezza.
-Parliamo ancora di bilanci.
Il Presidente rammenta i numerosi incontri avuti con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, Maroni che, dopo vari contatti, ora condivide le
proposte Inarcassa sulle modifiche al collegato alla finanziaria; forse ci sarà
un’ulteriore legge sulla delega, o forse si avranno modifiche presto sotto
altra forma.
Il Ministro concorda infatti sull'istituzione della previdenza complementare
e sanitaria integrativa, già inserita da Inarcassa (in precedenza i Ministeri
avevano espresso seri dubbi in proposito).
Piuttosto il freno che non consente la pratica integrale applicazione della
legge 335/95 è quello economico, infatti dal 1990 ad oggi le tavole di
mortalità indicano un aumento di 5 anni nella vita media, ed i benefici
economici ricercati con la legge 335 /95 si sono vanificati, non consentendo
la prevista inversione di tendenza economica.
Ancora niente di nuovo sulla doppia tassazione e neanche sulla detassazione
della previdenza complementare (ancora motivi economici); sta di fatto che nella
previdenza complementare Inarcassa sconta l'aliquota fiscale del 33%, contro
il 12,5% dell'INPS, ed i passi avanti si fanno solo a parole (grandi sono le
resistenze per motivi economici e lo Stato deve pur far quadrare i suoi bilanci
in modo giusto o ingiusto che sia).
Circa i requisiti minimi per le prestazioni relative all'anzianità l'intervento
del governo, anche sulle casse private, si va mitigando.
E’ accolta la richiesta Inarcassa affinché i nuovi bilanci delle
casse siano effettuati (tutti e per tutte le casse) solo su basi aggiornate
ed eguali per tutti (vedasi precedente articolo); permane ora l'unica differenza
circa il modello di riferimento, che per il Ministero è l'ISTAT (tavole
di mortalità), mentre per Inarcassa si deve far riferimento alle tavole
RG48 (tavole di mortalità usate anche dalle assicurazioni private, che
contengono parametri più prudenti, prevedendo una vita media più
lunga).
Il Ministero indica un nuovo parametro, il punto (o meglio il tempo) di equilibrio
minimo, che sarebbe al 15° anno (novità assoluta, poiché prima
si parlava sempre di indici di copertura finanziaria; tale punto di equilibrio
è il tempo minimo che deve passare per le casse prima che le stesse possano,
di previsione, andare in passivo). Comunque con le tavole proposte (ISTAT) l'obiettivo
sarebbe, per Inarcassa, raggiungibile con maggiore facilità (ma con maggiore
incertezza).
Il Ministero ha poi approvato il bilancio Inarcassa, con la sola raccomandazione
di fare, in futuro, il minimo ricorso a consulenze esterne.
Il rapporto iscritti pensionati negli anni 2002 2003 2004 è cresciuto
(rispettivamente 9,2 9,6 10, in altre parole oggi ci sono 10 lavoratori in attività
per ogni pensionato) a conferma che la popolazione d’Inarcassa è
giovane, come testimonia anche l'incremento +2.2% delle pensioni rispetto l'incremento
delle entrate +7,5% (altro parametro che sta ad Indicare che Inarcassa sta accumulando
fondi per i futuri pensionati).
Il Ministero ha invece bocciato la proposta di modifica all'art. 37 dello statuto,
modifica che prevedeva l'abolizione degli interessi sulle sanzioni. Il Ministero
è contrario in linea di principio perché, anche se di poco, diminuirebbero
le entrate; comunque chiede ulteriori ragguagli circa la sostenibilità
del provvedimento proposto.
Il Ministero ha invece approvato la proposta modifica all'art. 46 dello statuto
(trasparenza nei rapporti con gli iscritti).
In definitiva il Ministero si dimostra molto più attivo del solito, e
questo è un fatto nuovo e positivo.
-Notizie alla rinfusa.
Su fronte delle comunicazioni sono oggi 32814 (in forte crescita) gli iscritti
ad Inarcassa on line, ed è opportuno usare tale servizio gratuito. Per
fare un esempio, un collega ha versato quasi 15.000 euro per ricongiungere presso
Inarcassa anni giacenti presso un altro ente, senza avere alcun ritorno pensionistico,
dato che ha ricongiunto solo anni con versamenti minimi, che, a fronte di una
pensione minima, dopo la ricongiunzione lasciavano ancora la pensione al minimo.
Se avesse usato la simulazione del calcolo della pensione presente in rete,
si sarebbe accorto dell'inutilità dell’operazione e del relativo
versamento.
Sono state superate le 3000 Inarcassa card (carte di credito Inarcassa) numero
previsto da raggiungere a medio termine, ma che è stato raggiunto in
tempi brevi. Tra l'altro Inarcassa card consente di fatto la rateizzazione dei
versamenti ad Inarcassa ad un saggio decisamente buono; anche qui non bisogna
esagerare nelle rateazioni; ad esempio non è conveniente rateare i minimi
mediante il RIB, in quanto solo il costo dei RIB supera il 10% in caso di versamenti
minimi (la percentuale scende all’aumentare degli importi).
Allo scopo di rimediare a tale situazione Inarcassa sta cercando di passare
dalla rata mensile a quella semestrale (riduzione dei costi).
C’è poi il nuovo servizio di finanziamento -on line- per chi ha bisogno di finanziamenti per lo studio o per la casa.
Il nuovo tetto per le indennità di maternità è di 4.075 - 20.375 euro (min - max), ed anche i mutui hanno i nuovi importi 20.000-200.000 euro (min - max).
E' realtà (approvazione Ministeriale) il nuovo indirizzo in materia di prescrizioni delle sanzioni (prescrizione quinquennale) anche se l'effetto non è retroattivo.
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- Concordato preventivo
Il concordato preventivo ha pensato alle casse statali, anche a scapito (talora
esplicitamente dichiarato) delle casse private.
In particolare il comma sette dell'art. 33 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (concordato)
non è di gradimento delle casse private in quanto recita ".... Sul
reddito che eccede quello minimo determinato ..... non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimo .... se il contribuente intende
versare comunque ...." che, letto alla lettera, dà facoltà
di versare o meno il supero dei contributi minimi, anche in presenza di redditi
certi e documentati superiori ai minimi (altrimenti non avrebbe senso chiedere
il concordato).
Inarcassa, al contrario, vuole riscuotere per intero il 2% (contributo integrativo)
ed anche il 10% (contributo soggettivo) sull'eccedenza dei minimi, proprio per
la certa e documentabile esistenza dei redditi.
Riguardo al 2% non si tratta, in sintesi, di contributi a carico del tecnico,
ma di un contributo di solidarietà a carico dell'utente finale, equivalente
ad una partita di giro, per cui non dovrebbero esserci problemi, neppure interpretativi.
Non si tratta di contributo previdenziale, ma di somme che il professionista
riscuote in nome e per conto di Inarcassa (legge 86/91, 290/90) e l’eventuale
appropriazione delle stesse da parte del professionista sarebbe appropriazione
indebita.
Circa il contributo integrativo (10% sino al massimo previsto, 3% sulla parte
eccedente il massimo) la cosa è più complicata: alcuni sostengono
che la normativa si riferisce solo alle casse pubbliche, INPS per esempio (cosa
non scritta nella legge), quindi Inarcassa potrebbe comportarsi autonomamente,
altri sostengono che la normativa (peraltro esplicita) valga anche per Inarcassa
(legge universale).
Certo sarebbe singolare che da una parte lo stato prenda un provvedimento contabilmente
dannoso per i bilanci delle casse private, dall'altra vieti alle stesse di rinunciare
agli interessi sulle sanzioni, proprio per non incidere negativamente sui bilanci
(per inciso gli interessi sono misera cosa, per di più impegnano contabilmente
il personale della cassa, e non è chiaro se la rinuncia porti in realtà
ad un vantaggio o ad uno svantaggio, per contro il mancato versamento, di parte
del 10%, e/o del 3% è invece un danno certo e notevole per le casse).
In relazione a quanto sopra il C.N.D. ha approvato, a larga maggioranza un documento
che riafferma l'autonomia di Inarcassa (artt. 22 ,23 dello statuto artt. visti
anche alla luce del D. L.vo 30 giugno 1994 n. 509) soprattutto per dare forza
al C.D.A. per trattare una possibile soluzione con il Ministero.
Pur ritenendo la delibera "contra legem" ho votato a favore con la
motivazione di cui sopra, resta peraltro il fatto che una legge la si applica,
non la si disapprova.
In ogni caso le possibilità di ottenere risultati concreti sono, a mio
parere, estremamente ridotte.
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- Proposta di modifica statutaria degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 ed integrazione dell'art. 42
In genere sono sintetico, non lo sarò in questo caso data l’importanza dell’argomento.
Chi segue i miei articoli conosce già i preliminari, e può saltare l'intervento da me predisposto (e non effettuato nei termini riportati come spiegherò più avanti); per gli altri riporto tale intervento (a stralci per brevità) solo per inquadrare il problema.
In merito alla proposta di modifica statutaria degli artt. 22, 23, 30, 31,
40 ed integrazione dell'art. 42 ho letto il commento del dott. Fiore, per molti
versi interessante, e che va analizzato prima delle proposte di modifica statutaria,
...
....... oltre a far riferimento a quanto emerge dalla riforma Dini (legge 335/95)
in poi, occorre estendere le analisi quanto meno all'anno 1981 (legge 6/81 del
3.1.1981) quando i concetti della legge 335/95 erano di là da venire,
ma i pensionati di altro ente esistevano già.
Proprio da quell’epoca e sino al 1995 chi era nell'età, e nelle condizioni, doveva prendere la sue decisioni, evidentemente in assenza della legge 335/95, decisioni che debbono essere viste solo in quest'ottica, perché una scelta di vita di vari decenni addietro va rispettata in relazione al contesto, non interpretata in relazione a parametri odierni.
Per fare un esempio banale, all'epoca un pensionato di altro ente non poteva iscriversi alla CNPAIA neanche volontariamente, mentre oggi è obbligato a farlo, volente o nolente. .......
....... nessuno vuole costruire percorsi di inutilità previdenziale, ma è Inarcassa per prima, nei confronti di pensionati di altro ente, a creare percorsi non lineari; peraltro la restituzione non è una inutilità previdenziale, altrimenti si dovrebbero definite inutilità tutte quelle forme assicurative che prevedono, ad un certo punto della vita, la restituzione dei capitali versati, ma non solo (ad esempio esistono i FIP ed altre forme di contribuzioni ove la restituzione del versato, su volontà dell'interessato, addirittura è certa).
Ciò solo per evidenziare che la restituzione dei contributi è un pò come una buonuscita in un particolare momento della vita (specie per chi non ha necessità di avere un trattamento pensionistico, dato che lo ha già) e questa non è farina del mio sacco, ma è quanto affermato anche da fior di relatori appositamente invitati da Inarcassa anche per il CND.
Proporre opzioni da esercitare entro un anno (o altra data breve che si voglia proporre) è un assurdo per chi tale opzione già la ha esercitata, e da decenni.
Piuttosto mi sento di affermare l’esatto contrario, cioè che sono percorsi di inutilità quei versamenti che non producono alcun effetto previdenziale.
Quando poi un ente previdenziale, anziché fornire una prestazione prevista per legge e per statuto, la restituzione di somme versate, pretende di incamerare, non si sa a quale titolo, tali somme, forzosamente o volontariamente versate che siano, al solo scopo di ottenerne il rimborso a tempo debito, certamente siamo più vicini al concetto dell’appropriazione indebita che al principio solidaristico.
Se poi si vuole prendere esempio dallo stato italiano o da enti sue emanazioni che si appropriano di somme simili (cito ad esempio l’INPS) certo non si sceglie il migliore degli esempi; si possono scegliere esempi migliori (le esose banche o assicurazioni che tuttavia restituiscono i capitali) o peggiori (tanto per farne uno, l’esempio dell’Argentina di qualche anno addietro).
D'altra parte lo statuto non parla di volere o dover dare una seconda pensione ha chi ne ha già una, quindi la restituzione dei contributi non utilizzati non è un fatto così anomalo come viene presentato.
Patti chiari ed amicizia lunga, dice il proverbio, e certamente non si può pensare nell'anno 1981 di escludere i pensionati di altro ente, nel '90 di iscriverli forzosamente per di più con effetto retroattivo (barbaramente applicato) in previsione di una restituzione di contributi ad interesse composto del 5% che improvvisamente diventa una restituzione al 95%, che ora dovrebbe diventare una mini pensione (contributiva), senza innescare un sacrosanto contenzioso, a meno di non concedere il beneficio della scelta ai maggiori interessati.
Nel documento si passa poi all'obiettivo di uguaglianza da raggiungere con le modifiche proposte, tra pensionati Inarcassa e pensionati di altro ente, ma tale obbiettivo andrebbe perseguito preliminarmente ed indipendentemente da dette modifiche.
Un esempio per chiarire questo concetto mi viene suggerito quando, nel documento,
si tracciano gli effetti delle modifiche (cito testualmente)"... in qualità
di pensionato dell'Associazione è esonerato dal pagamento dei minimi
..." (ovviamente il pensionato Inarcassa). Questa è una stortura
(delle tante) che va corretta indipendentemente dalle modifiche proposte. Perché
il pensionato di altro ente dopo l'età pensionabile deve continuare a
pagare i minimi ed il pensionato Inarcassa no? Forse a 65 anni il pensionato
Inarcassa (mi si consenta di dire) rinc......isce (rincitrullisce o altro a
scelta) ed il pensionato di altro ente no?
Ripeto un concetto già tante volte espresso: stessi versamenti, stesse
prestazioni, perché continuare a dividere i professionisti in serie A
e serie B?
Anziché proporre tutta quella serie di modifiche statutarie che non fanno altro che mettere toppe qua e là, con forte probabilità che poi permangano delle discriminazioni, è più logico e più semplice equiparare, a monte, i pensionati Inarcassa ai pensionati di altro ente, modificando lo statuto ove lo stesso parla di pensionato "Inarcassa" aggiungendo le parole ",o altro Ente Previdenziale;
A titolo di esempio l'Art. 22.3 diverrebbe "Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono di un trattamento previdenziale erogato da Inarcassa, o altro Ente (Previdenziale), e che proseguono nell'esercizio della professione. Per essi non si applica il secondo comma del presente articolo." (per inciso il secondo comma parla dei contributi minimi che –automaticamente- sparirebbero anche per i pensionati di altro ente).
Operata tale correzione tutto il resto viene da sé, ....... non ci sarà poi bisogni di fare i vari distinguo.
Occorre infine una normativa transitoria chiara ed il più possibile ampia, che non consenta contenziosi, dannosi per tutte le parti (modifica alla proposta per l'art. 42.8 che diverrebbe un nuovo art. 42.9).
Con quanto sopra detto si propongono i nuovi articoli corretti.
Proposta di modifiche statutarie
Art. 31- Pensionati di altro Ente
(attuale)
Art. 31- Pensionati di altro Ente
Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a
carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione
di pensione di inabilità, invalidità o indiretta.
(proposta di modifica)
Art. 31- Pensionati di altro Ente
Art. 31.1 - Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico
a carico di altro istituto previdenziale è equiparato al rapporto assicurativo
di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di Inarcassa.
Art. 31.2 - I Pensionati di altro Ente, iscritti ad Inarcassa continuativamente
dal 1.1.1996 (Nota: data di allineamento alla legge 335/96 dell'INPDAP e dei
maggiori enti assistenziali, data fissata anche dalla legge quale limite per
esercitare alcune opzioni) entro un anno dall'entrata in vigore della presente
modifica statutaria, potranno optare per l'applicazione, nei loro confronti,
della normativa previgente sia per gli effetti immediati che futuri (Nota: restituzione
dei contributi al raggiungimento dell'età pensionabile etc.)
(proposta di modifica)
Art 23.6 - Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni
effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche
in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il
contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate
nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste
e gli ingegneri ed gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni
o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando
il destinatario della prestazione professionale è l’ingegnere,
l’architetto, l’associazione o società di professionisti,
o la società di Ingegneria quale committente finale. Il contributo integrativo
minimo non è dovuto dagli iscritti che usufruiscono di un trattamento
previdenziale erogato da Inarcassa, o altro Ente Previdenziale, e che proseguono
nell'esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile
all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale....
Naturalmente tale intervento era la logica conseguenza di un precedente (analogo)
contributo da me inviato al C.R.S., contributo non recepito se non per aspetti
marginali, e di altri analoghi contributi che da tempo ho messo in circolazione.
Nel presentare l'argomento però, rispetto al testo contenuto nella proposta
inviata ai Delegati per la discussione, veniva, dal Presidente, illustrato un
testo modificato, per cui l'intervento predetto doveva essere modificato seduta
stante (noto con rammarico che tale modo di procedere - testo presentato all'ultimo
minuto - perdura, nonostante gli impegni assunti).
Un bellissimo intervento dell'ing. Pisano anticipava quello (in fase di modifica)
del sottoscritto e lo sintetizzo nei punti salienti:
- le prestazioni che Inarcassa può fornire col metodo retributivo/contributivo
sono nel rapporto 3/1 o anche 4/1 (si vedano avanti i grafici da me realizzati
ove tale affermazione talvolta si rivela persino ottimistica), con la conseguenza
che le fasce più deboli (non solo i pensionati di altro ente, ma chi
per qualsiasi motivo non raggiunga la pensione) avrebbero prestazioni pari ad
1/3 - 1/4 (o anche molto meno) delle prestazioni riservate alle fasce più
forti, aumentando così la sperequazione già esistente.
Certo l’intervento a parole non rende l’idea quanto l’immagine
espressa in un grafico dal quale si evince chiaramente che Inarcassa propone
una netta distinzione tra ingegneri ed architetti che possono raggiungere la
pensione Inarcassa (di serie “A”) e quelli che non possono raggiungerla
(di serie “B”), nel caso specifico aumentando vieppiù la
forbice già esistente, altro che uguaglianza!
Se poi ci si mettono tutta una serie di interventi di colleghi risentiti (ing.
Marzola in testa) che a gran voce sostengono che con questo provvedimento tutte
le differenze tra colleghi, se mai ci sono state, cadranno con la prossima “democratica”
votazione, e che quindi è ora di finirla con la barzelletta degli ingegneri
ed architetti di serie “A” e di serie “B”, il pesce
d’aprile è completo.
Per chi proprio non vuol capire faccio un esempio con il mondo “animale”:
ci sono 100 formiche, 98 rosse e fameliche, 2 nere, fameliche anch’esse,
che si imbattono in un pasto succulento. Si indicono libere votazioni sul comportamento
da tenere e, tra le tante proposte “democraticamente”, a larga maggioranza,
si approva quella in cui le formiche rosse si sfamano immediatamente, quelle
nere stanno di vedetta; al termine del banchetto gli avanzi saranno portati
da tutto il gruppo al formicaio, formiche nere in testa in modo da controllare
che il loro prelievo non sia più di un assaggio. Se poi sulla strada
del ritorno le formiche rosse intonano un bel coro inneggiante la democrazia
(beeee ... alla Frizzi) è proprio il primo di aprile.
Sempre l’ing. Pisano
- con la proposta di modifica si è in anticipo sugli indirizzi ministeriali
circa la totalizzazione (ogni ente calcolerebbe con il suo sistema, quindi non
con il troppo restrittivo metodo contributivo), conviene pertanto attendere,
prima di prendere una frettolosa decisione, chiarimenti e direttive ministeriali
di prossima emanazione;
- i capitali versati producono una riserva matematica che non viene né
considerata, né trasformata in pensione, e ciò va ovviamente a
danno dei professionisti che, per un motivo o per l’altro, indipendente
dalla loro volontà (categoria più debole o svantaggiata) non raggiungeranno
la pensione o, per contro, andrà a vantaggio degli altri che la raggiungeranno
(categoria più forte o avvantaggiata);
- si andrebbe a modificare un articolo statutario già modificato e non
ancora approvato dai Ministeri, mettendo in atto una procedura affrettata, se
non addirittura inammissibile (modifica su una modifica non ancora in vigore);
- in conclusione l’ing. Pisano chiedeva un ripensamento o almeno, in tale
fase ancora non chiara, una sospensiva.
L'intervento del sottoscritto, oltre a condividere il precedente, mirava, in
previsione del pesce di aprile:
- alla semplificazione, proponendo la modifica dell'art. 31 in modo da equiparare
i pensionati di altro ente a quelli di Inarcassa; qualunque altra modifica,
presente o futura, sarebbe poi semplice, e soprattutto uguale per tutti;
- ad un transitorio con opzione di scelta per gli iscritti ad Inarcassa (pensionati
o meno) continuativamente dal 1.1.1996 (riforma Dini) eliminando di fatto qualsiasi
controversia legale;
- alla restituzione dei contributi versati che non producano alcun effetto (su
domanda, e sempre dopo il compimento dell'età pensionabile) per eliminare
percorsi di inutilità previdenziale.
Anche l'ing. Tesser condivideva quanto sopra rimarcando il fatto che:
- a parità di montante versato si dovrebbero avere le stesse prestazioni,
mentre con la proposta avanzata, a parità di montante si avrebbero prestazioni
estremamente diverse. (Anche se Inarcassa non è una compagnia di assicurazione,
faccio notare come il comportamento delle compagnie assicurative sia diametralmente
opposto. Se ad una compagnia di assicurazioni si presentano due persone che
in quel momento sono in situazioni paragonabili (ad esempio sane, con stessa
composizione del nucleo familiare etc.) che versino lo stesso capitale, entrambe
otterranno la stessa prestazione (indipendentemente dal fatto che una abbia
lavorato per tutta la vita e l’altra sia sempre vissuta di rendita).
Con diverse sfaccettature, erano almeno parzialmente in linea con quanto sopra
gli interventi dell'arch. Caroli, dell'ing. Gibiino dell'ing. Palazzolo etc.
.... poi cominciava una nutrita serie di interventi (delle formiche rosse) a
sostegno delle proposte dell’Amministrazione, interventi che culminavano
con quello del Presidente che li riassumeva tutti.
Cito i punti di maggiore appiglio per forzare la decisione immediata:
- la proposta è stata discussa a più riprese ed ha impegnato a
lungo il C.N.D., per cui è ora di decidere per non vanificare gli sforzi
sinora fatti;
- la restituzione dei contributi è diventata un fatto quasi singolare,
certamente anomalo nell'universo previdenziale;
- la proposta di modifica renderebbe tutti uguali; (nota: non si spiega allora
come mai l'art. 31 faccia ancora i suoi bravi distinguo);
- il C.N.D. è legittimato ad apportare le modifiche proposte in quanto
alla luce del D. L.vo 30 giugno 1994 n. 509 Inarcassa sarebbe autorizzata a
tale modifiche. Un comportamento analogo si è tenuto in altre occasioni,
con modifiche poi approvate con Decreti Interministeriali, Decreti che, approvati,
avrebbero forza di legge;
- dal 1.1.2004 i pensionati di altro ente iscritti alla gestione separata INPS
pagheranno il 15% (non più il 10%) del reddito netto (con il contributo
di una considerevole quota non a carico dei contribuenti) quindi Inarcassa sarà
ancora più conveniente (il confronto ovviamente è con l'INPS);
- il decreto attuativo sulla totalizzazione è già fatto e non
cambierà tanto presto, comunque si propone un transitorio di tre anni
(era stato proposto un anno) in modo tale che se dovessero esserci novità
in tale lasso di tempo, si sarebbe ancora in corsa per ulteriori cambiamenti;
- la modifica così proposta è finanziariamente sostenibile (col
metodo contributivo, quindi senza aggravi per Inarcassa), equa e corrisponde
a moderni canoni;
- si accetterebbe di considerare un montante utile pari al 100% del versato
(sino ai 65 anni, mentre la restituzione dal 2001 oggi è al 95%) così
in qualche modo anche Inarcassa si assumerebbe un onere sociale, anche se piccolo,
e ciò a maggior ragione alla luce della riforma Dini (legge 335/95);
- la prestazione è reversibile (coniuge e figli eventualmente a carico).
Votazioni e, a larga maggioranza il C.N.D boccia la sospensiva ed approva le modifiche come rettificate dalla presidenza (i tanti “Cicero” hanno ovviamente votato “pro domo sua”).
Vengo alle conseguenze di quanto sopra:
- chi non raggiunge la pensione normale (indicativamente 35 anni di contributi
con almeno 58 anni o 30 anni di contributi con almeno 65 anni) ed ha almeno
5 anni di contribuzione, avrà una mini pensione (veramente mini) senza
possibilità di restituzione del versato (per tre anni si potrà
optare per la vecchia normativa);
- con meno di 5 anni di contribuzione o si provvederà (se ci sono le
condizioni) alla ricongiunzione (in genere onerosa) presso altro ente, o i contributi
non produrranno alcun effetto (cioè saranno persi per chi li ha versati,
introitati da Inarcassa);
- i pensionati di altro ente (tranne piccole limitazioni, e questa è
una nota positiva) saranno in pratica equiparati ai liberi professionisti (come
se fossero neolaureati, senza averne i vantaggi della giovane età);
- tale mini pensione non comporta la cancellazione dalla cassa, ed al proseguire
dell'attività e dei versamenti; ogni 5 anni si avrà diritto alla
prestazione supplementare di cui all'art. 25.6 (articolo non ancora approvato
dai Ministeri vigilanti) come i pensionati Inarcassa (l'uguaglianza, per chi
sostiene tale concetto, cominciierebbe almeno a 70 anni di età).
Riporto due tabelle fornite dall'amministrazione (una con contributi versati
minimi, l'altra con contributi versati massimi) con dati di calcolo al 23.1.2004
(cambiando data cambiano i coefficienti di rivalutazione ISTAT, e cambiano,
se pur di poco, i valori indicati), dati in euro (prestazione = pensione annua
lorda)
anzianità al 65° contributi minimi montante maturato prestazione
anno di età versati (attuale restituzione)
5 5.202,10 5.514,80* 346,85 10 9.814,05 12.133,80 740,14
15 13.475,73 18.710,05 1.192,16 20 16.150,97 24.829,52 1.806,75 25 17.050,63
27.360,46 2.177,71
(nota: il dato relativo ai 25 anni è corretto, in quanto negli anni 1979-80-81
il contributo era fisso pari ad euro 74,37, solo dal 1982 il contributo divenne
di 309,87 euro rivalutabile annualmente, ad esempio nel 1983 divenne di 366,68
euro;
* vedi la correzione successiva)
anzianità al 65° contributi massimi montante maturato prestazione
anno di età versati (attuale restituzione)
5 34.946,86 35.492,93 2.250,06 10 53.440,15 61.742,86 3.772,10
15 68.094,10 87.118,89 5.455,32 20 82.920,02 119.937,13 8.521,07 25 87.662,13
132.434,67 10.133,08
(nota: come sopra il dato relativo ai 25 anni è corretto, in quanto negli
anni 1979-80-81 il contributo era fisso pari ad euro 74,37, solo dal 1982 il
contributo divenne di 2.065,83 euro rivalutabile annualmente, ad esempio nel
1983 divenne di 2.453,17 euro)
Ognuno può fare (di massima) i suoi conti.
Per il dettaglio del calcolo sono state fornite ulteriori tabelle, riporto solo
una riga di tali tabelle per comprenderne il meccanismo (posso comunque fornire
agli interessati tali tabelle, anche se presentano qua e là piccoli errori).
Ad esempio i dati della prima tabella prima riga provengono dal calcolo sotto
specificato
anzianità al 65° di anni 5, contributi minimi
anno contributi versati (attuale restituzione)
1999 996,76 996,76+219,08 int. * 2000 1.012,26 1.012,26+163,69 int. * 2001 1.038,08
1.038,08+110,44 int. 2002 1.065,00 1.011,75+ 46,00 int. 2003 1.090,00 1.035,50+
0,00 int.
Totale 5.202,10 5.633,56 *
(Nota: * l'asterisco indica correzioni del sottoscritto in quanto, probabilmente,
nel testo fornito ci sono errori, come rilevabile dalle tabelle successive fornite
sempre da Inarcassa; il totale di 5.633,56 corregge i 5.514,80 indicati in tabella,
comunque la correzione, ai fini del grafico successivo, è trascurabile).
La prestazione annua lorda corrispondente sarebbe di euro 346,85 (calcolo come
per il supplemento di pensione)
(Nota: per i probabili errori contenuti nel documemto, l'importo di 346,85 dovrebbe
aumentare leggermente; con la modifica dell'ultimo momento - montante al 100%
invece del 95%, sia pur di poco, la prestazione aumenterà (la tabella
corretta dovrebbe essere la sottostante, desumendo i dati per analogia dalle
tabelle successive fornite da Inarcassa; il totale di 5.633,56 corregge i 5.514,80
proposti)
anzianità al 65° di anni 5, contributi minimi
anno contributi versati (attuale restituzione)
1999 996,76 996,76+219,08 int. * 2000 1.012,26 1.012,26+163,69 int. * 2001 1.038,08
1.038,08+110,44 int. 2002 1.065,00 1.065,00+ 48,42 int. 2003 1.090,00 1.090,00+
0,00 int.
totale 5.202,10 5.643,73 *
Ma veniamo ai grafici: ecco il primo che chiamerei "Pisano minimi"
ed un commento è doveroso:
- con versamenti pari ai minimi, chi non raggiunge la pensione dopo, ad esempio,
20 anni di versamenti, al compiere dei 65 anni (contributi versati pari ad euro
16.150,97, che rivalutati con l'inflazione corrispondono ad euro 24.829,52)
avrebbe diritto ad una prestazione annua lorda di 1.806,75 (facendo una divisione
bruta si vede che si deve arrivare quasi ad 80 anni per avere indietro il capitale)
- ai 25 o 30 anni di versamento (quest'ultimo dato lo ho calcolato direttamente
ed in via approssimata, dato che la cassa ha fornito dati sino a 25 anni) con
riferimento all'anno 2004 la situazione peggiora, (la prestazione non aumenta
proporzionalmente all'avanzare degli anni) in quanto vengono ad essere inclusi
nel conteggio anni anteriori al 1982 (anni a versamento fisso, indipendente
dal reddito, che abbassano certamente la media)
- a causa di quanto sopra ho introdotto una curva correttiva (linea a tratteggio)
che in prospettiva tiene conto del fatto che nel 2011 tale stortura non dovrebbe
più esistere)
- a 30 anni di versamenti si può fare un confronto, in quanto con tale
anzianità (anche se il caso sarebbe raro) possono coesistere sia pensioni
(chi ha raggiunto i 65 anni) sia prestazioni integrative (chi non ha raggiunto
i 65 anni di età)
- conclusioni (Pisano) si vede che attualmente, rispetto alla pensione minima
di 8.920 euro con 30 anni di versamenti, oggi si ottiene una prestazione integrativa
di 2.291 euro (circa), pari a poco più di un quarto della minima (in
altre parole i soldi versati da professionisti di serie "B", almeno
sino ai 65 anni valgono poco più di 1/4 di quelli versati da professionisti
di serie "A")
- conclusioni in prospettiva (linea tratteggiata) rispetto alla pensione minima
di 8.920 euro con 30 anni di versamenti, si otterrà una prestazione integrativa
di 3.000 euro (circa), pari a circa un terzo della minima (in altre parole i
soldi versati da professionisti di serie "B", almeno sino ai 65 anni
varranno circa 1/3 di quelli di serie "A")
Ma l'ing. Pisano, che nel contesto sembrerebbe pessimista, in realtà
è ottimista, in quanto la situazione è ancora peggiore, ed il
grafico reale (non teorico) è il seguente
che si ottiene calcolando la pensione minima in base ai redditi dichiarati (ovviamente
i minimi) con le regole del calcolo normale della pensione (vedasi la rivista
Inarcassa numero 1 del 2003; si dovranno prendere i migliori 15 redditi degli
ultimi 20 anni rivalutati; i minimi però variano in quanto variano i
coefficienti, l’ISTAT ed altri parametri; per semplicità adopero
la tabella fornita da Inarcassa).
Vi risparmio il calcolo (anni di riferimento, aliquote 6-9-10%, rivalutazione
dei redditi con indici ISTAT etc.) e vado ai risultati (migliori redditi praticamente
corrispondenti agli anni dal 1985 al 1999) con media rivalutata di euro 19.553,09
(ricade entro il primo scaglione di calcolo, quello sino a 37.500 euro, con
aliquota al 2%) cui corrisponde la pensione (vi rimando al numero 1/2003 della
rivista)
Pensione = reddito medio x aliquota scaglione di riferimento x anni di contribuzione
Pensione = 19.553,09 x 2% x 30 = 11.731,85 euro
Dal grafico si possono fare ulteriori considerazioni:
- a 30 anni di versamenti si vede che, rispetto alla pensione corrispondente
ai contributi minimi versati (pensione di 11.732 euro con 30 anni di versamenti)
oggi si ottiene una prestazione integrativa di 2.291 euro (circa), prestazione
integrativa pari a poco meno di un quinto della pensione minima (in altre parole
i soldi versati dai professionisti di serie "B", almeno sino ai 65
anni, valgono poco meno di 1/5 di quelli versati dai professionisti di serie
"A") veramente una differenza eclatante ed ingiusta
- la linea continua si riferisce alla situazione attuale, condizionata da pregresse
situazioni particolari, in prospettiva la linea tratteggiata sarà (all’incirca)
quella reale, e rispetto alla pensione minima di 11.732 euro con 30 anni di
versamenti, in futuro si otterrà una prestazione integrativa di 3.000
euro (circa), pari a circa un quarto della minima (in altre parole i soldi versati
da professionisti di serie "B", almeno sino ai 65 anni varranno circa
1/4 di quelli di serie "A")
- quanto sostenuto dall'ing. Pisano va corretto, in negativo, da 1/3-1/4 a 1/4-1/5,
e ciò amareggia ancora di più perché ai minimi di contribuzione
si parla proprio delle categorie più deboli.
Passiamo ai massimi (le situazioni intermedie saranno comprese tra le due situazioni
limite)
- per il calcolo della pensione massima il procedimento è analogo, con
la differenza che vengono chiamati in causa anche gli scaglioni successivi al
primo. Analogamente, tenendo conto delle aliquote, dei coefficienti di rivalutazione
etc. (al solito vi risparmio il calcolo) con versamenti sempre pari ai massimi,
la media dei migliori redditi di 15 degli ultimi 20 anni (anni dal 1985 al 1999)
risulta di 82.227,27 euro ed il calcolo procede in questa maniera (n. 1/2003
della rivista)
Pensione = sommatoria di più termini di cui ognuno vale
Porzione del reddito medio x aliquota scaglione di riferimento x anni di contribuzione
1° scaglione sino ad euro 37.500 aliquota 2% l’anno
2° scaglione sul di più sino ad euro 56.500 (quindi su 19.000) aliquota
1,71 % l’anno
3° scaglione sul di più sino ad euro 65.900 (quindi su 9.400) aliquota
1,43 % l’anno
4° scaglione sul di più sino ad euro 75.150 (quindi su 9.250) aliquota
1,14 % l’anno, da cui
37.500 x 2% x 30 + 19.000 x 1,71 % x 30 + 9.400 x 1,43 % x 30 + 9.250 x 1,14 % x 30 = 39.443,10 euro lordi l’anno, da qui il grafico successivo ed il relativo commento:
- sino a 20 anni di versamenti la linea continua (prestazione contributiva)
cresce abbastanza regolarmente, poi non è più regolare (vedi analoga
nota precedente) inoltre si fa notare come versamenti fissi di piccola entità
abbiano un effetto maggiore sui massimi piuttosto che sui minimi)
- il rapporto tra pensione Inarcassa a 30 anni e prestazione contributiva è
di poco meno di 4 (i soldi versati dalle categorie più deboli, almeno
sino a 65 anni, valgono poco più di un quarto di quelli versati dalle
categorie più forti)
- prendendo in considerazione la linea tratteggiata, (a regime dal 2011 in poi,
vedi nota precedente) il rapporto diventa poco meno di 3 (i soldi versati dalle
categorie più deboli, almeno sino a 65 anni, valgono poco più
di un terzo di quelli versati dalle categorie più forti)
- in sostanza anche ai massimi dei versamenti si ha una fortissima sperequazione,
anche se si passa dal rapporto 5:1 - 4:1 al rapporto 4:1 - 3:1.
Mi rimane una tenue speranza, dal momento che è la prima volta che mi cimento nel calcolo delle pensioni e dei trattamenti pensionistici contributivi: l’aver clamorosamente sbagliato (ne sarei felicissimo, chi può me lo faccia sapere, d’altra parte in fatto di errori sarei in buona compagnia).
Più fatti mi indicano che in sostanza ho centrato i risultati corretti,
ed uno di questi è il comportamento della maggioranza, che ovviamente
questi conti li ha già fatti e rifatti da tempo (il tema non è
una novità assoluta).
Orbene, quando il supplemento di pensione (così andava di moda chiamarlo
sino a poco tempo fa) era tanto pingue che l’attuario, conti alla mano,
ne affermò l’insostenibilità economica, il C.R. propose
una riduzione del 30% di tale trattamento (vero nocciolo del problema) e contemporaneamente,
per chi non era pensionato Inarcassa una decurtazione nella restituzione dei
contributi versati del 30% (non faceva parte del problema, ma tanto valeva tirare
in ballo un pò tutti; essendo un amante delle esemplificazioni “animali”
torno alle formiche rosse e nere: nel formicaio ove le formiche rosse divorano
a più non posso e quelle nere sono “democraticamente” a dieta,
ci si accorge che le scorte non saranno sufficienti per la stagione, si decide
quindi una riduzione dei consumi del 30% che "democraticamente" sarà
estesa a tutti, anche a chi già è a dieta).
Quando a colpi di votazioni (i vari “Cicero” erano e sono in netta
maggioranza) si ebbe come risultato finale che il supplemento di pensione rimase
com’era, mentre i contributi furono ridotti di circa il 10% (5% riducendo
la restituzione al 95% del versato, un altro 5% circa eliminando gli interessi
indicati dalle leggi 6/81 e 290/90, concedendo al loro posto altri interessi
irrisori) con il pretesto di ipotetiche “spese di gestione” (che
stranamente esistevano solo per ingegneri ed architetti di serie “B”)
pensai che si fosse raggiunto l’apice della disparità di trattamento
(diritti delle minoranze ignorati, un vero e proprio esproprio) mi sbagliavo,
ed ecco puntuale la riprova.
La matematica non è un’opinione e l’attuario è tornato
alla carica facendo capire che ridurre del 10% importi che riguardano solo un
2% (per esempio) della popolazione è un provvedimento su una minoranza,
quindi poco incisivo, mentre per la soluzione del problema, occorre un provvedimento
drastico, sui supplementi di pensione, non sulla restituzione dei contributi,
per cui punto e a capo.
Ed ecco la nuova proposta che guarda caso, anziché incidere solo dove
necessario, va a pescare anche sui contributi da restituire, e questa volta
non interessandoli per un 10%, ma rimettendone in discussione la totalità.
Dai grafici si è visto che i versamenti relativi alla prestazione contributiva
valgono (a parità di montante) mediamente un quarto (per semplificare)
di quelli che vanno a formare la pensione Inarcassa. in pratica con l’operazione
proposta i professionisti di serie “A” si vedono ridotti ad un quarto
circa i contributi versati dopo il 65° anno, quelli di serie “B”
si vedono ridotta ad un quarto tutta la loro vita contributiva.
Porterò alcuni esempi numerici, spesso campati in aria, solo per esemplificazione.
Un professionista versa per 40 anni, va in pensione di vecchiaia Inarcassa (a
65 anni) per altri 20 anni (sino ad 85 anni) versa i contributi (ottenendo ogni
5 anni il trattamento pensionistico conseguente) e sopravvive per altri 5 anni
(sino ai 90 anni; volutamente si è scelta una lunga sopravvivenza che
è il caso meno sfavorevole ai serie “B”).
In totale 40 anni di contributi al 100% (di utilizzo) 20 al 25% (di utilizzo)
danno in media il 75% (di utilizzo), mentre per gli altri (serie “B”)
si avrà sempre il 25% (di utilizzo); rapporto di forze 3 a 1 ovviamente
a favore della serie "A".
Già sento le critiche, esempio troppo semplicistico etc., allora complichiamolo
e vedremo che tale disparità aumenta.
Meglio è ragionare sulle prestazioni (trattamenti pensionistici), allora
facciamo anche questo esempio (si vedrà che comunque si ragioni la sostanza
è sempre la stessa.
Il professionista di serie "A" per 5 anni prenderà il 100%, per altri 5 la media tra il 100% su 40 anni ed il 25% su 5 anni (mediamente il 92%) per altri 5 la media tra il 92% precedente su 45 anni ed il 25% su 5 anni (mediamente l'85% e così via, 85% su 50 anni e 25% su 5 con media 80%, poi analogamente, 75% per una media generale, media delle medie (100+92+85+80+75) l’86% circa, mentre per gli altri (serie “B”) si avrà sempre il 25%. In definitiva un rapporto 75 : 25 o 86 : 25 equivale a 3 a 1 o 3,5 ad 1.
Se, come sostiene la proposta del C.R. e del C.D.A. la restituzione dei contributi
è equivalente alla prestazione contributiva, non si capisce l'insistenza
ad obbligare alla prestazione contributiva al posto della restituzione (al 95%)
dei contributi versati.
Evidentemente le cose non stanno così infatti, per assurdo, ragionando
sugli estremi, se fosse vera l’uguaglianza della restituzione dei contributi
(sia pure al 95%) ed il trattamento pensionistico contributivo, chi oggi prende
la pensione Inarcassa (a parità di montante 5 volte superiore a quella
calcolata col metodo contributivo) o sta intaccando il capitale Inarcassa (ed
in seguito la cassa non potrà più sostenersi) o sta utilizzando
la riserva matematica senza intaccare il capitale (il capitale, oculatamente
amministrato rende, tanto da formare una consistente riserva matematica).
La prima ipotesi è pessimistica (i bilanci attuariali in buona parte
la sconfessano) la seconda è ottimistica (Inarcassa farebbe rendere il
suo capitale tanto da moltiplicarne il valore di cinque volte, quindi non avrebbe
necessità di ricorrere, almeno parzialmente, al sistema retributivo).
Il buon senso dice che la verità è nel mezzo, nel qual caso è
evidente che quanto meno la riserva matematica (ma anche una parte del capitale
a parere del sottoscritto) delle categorie più deboli viene utilizzata
dalle categorie più forti.
Altro esempio ipotetico per valutare la differenza ai 30 anni di contribuzione
(professionista di serie “A”, prestazione calcolata col metodo attuale,
in buona parte retributivo) ed uno ai 30 anni meno un giorno di contribuzione
(professionista di serie “B”, prestazione calcolata col metodo contributivo):
- il primo si iscrive ad Inarcassa a 35 anni (limite massimo per avere la pensione
a 65 anni con 30 anni di contributi), versa sempre i minimi ed a 65 anni (ha
versato, interessi compresi, 28.786 euro) ottiene una pensione lorda annua di
11.732 euro (quasi 1.000 euro al mese)
- il secondo si iscrive ad Inarcassa a 35 anni più un giorno, versa sempre
i minimi ed a 65 anni (ha versato, interessi compresi, 28.786 euro) va in "pensione"
col sistema contributivo, ottiene una “prestazione” lorda annua
di 2.291 euro (circa 190 euro al mese).
Il risultato è sconcertante.
Già sento la contestazione: per un giorno si aspetta il compimento del
30° anno (vero, verissimo) ma se anziché 1 giorno la differenza è
di 1 anno, di 5 anni, 10, 25 o più? E’ sempre logico aspettare
il compimento dei 30 anni di contribuzione o no? Che succede in pratica?
Chiaro che cambiando i parametri cambiano i risultati, e per chiarirsi le idee
occorrerà fissare alcuni parametri eguali per tutti, variando un solo
dato (nello specifico l’età, di 5 anni in 5 anni).
Ipotizziamo quindi un lavoratore che sia attivo sino ad 80 anni, termini la sua esistenza ad 85 anni senza aventi causa, indice ISTAT ai livelli odierni (in modo da poter utilizzare i conteggi forniti da Inarcassa), inflazione a zero (si trascura per tutti, falsando sì i risultati, ma mantenendo inalterati i rapporti.
Intanto vediamo la situazione economica per il professionista di serie “A”
sempre in ipotesi di versamenti minimi (anche se i minimi in tale situazione,
dopo il 65° anno di età spariranno):
uscite previdenziali
- versamenti sino ai 65 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo la pensione)
altri 18.710 euro,
- versamenti totali 47.496
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 20 anni (65-85 anni)
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 246.035
saldo in positivo 198.539 (come da nota precedente numericamente non sarà
così, ma l’esempio mira ai rapporti; in tale situazione è
chiaro che o Inarcassa fallisce o tale somma è sostenibile con la riserva
matematica e con il metodo almeno parzialmente retributivo)
rapporto entrate / uscite pari a 246.035 / 47.496 = 5,18
indice di redditività (valore precedente meno 1) = 4,18
Che cosa succede per l’iscritto di serie "B" che si iscrive
ad Inarcassa a 35 (+1 giorno)-40-45-... anni, versando (c.s.) sempre i minimi?
A 65 anni è ad un bivio:
-o decide di proseguire per altri 5-10- ... anni per ottenere la pensione
-o chiede il trattamento contributivo
1° ipotesi: prosegue il lavoro sino ai 30 anni contributivi (seguono i vari casi)
iscrizione ai 35 anni e 1 giorno (è analoga a quella dei 35 anni esatti)
- versamenti sino ai 65 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo la pensione)
altri 18.710 euro,
- versamenti totali 47.496
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 20 anni (65-85 anni)
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 246.035
saldo in positivo 198.539 (è chiaro che o Inarcassa fallisce o tale somma
è sostenibile con la riserva matematica e con il metodo almeno parzialmente
retributivo)
rapporto entrate / uscite pari a 246.035 / 47.496 = 5,18
indice di redditività (valore precedente meno 1) = 4,18
iscrizione ai 40 anni
- versamenti sino ai 70 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti sino agli 80 anni (10 anni di ulteriori versamenti dopo la pensione)
altri 12.134 euro,
- versamenti totali 40.920 euro
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 15 anni (70-85 anni)
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 181.415
saldo in positivo 140.495 (nota c.s.)
rapporto entrate / uscite pari a 181.415 / 40.920 = 4,43
indice di redditività (c.s.) = 3,43
iscrizione ai 45 anni
- versamenti sino ai 75 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti sino agli 80 anni (5 anni di ulteriori versamenti dopo la pensione)
altri 5.515 euro,
- versamenti totali 34.301 euro
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 10 anni (75-85 anni)
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 117.320
saldo in positivo 83.204 (nota c.s.)
rapporto entrate / uscite pari a 117.320 / 34.301 = 3,42
indice di redditività (c.s.) = 2,42
iscrizione ai 50 anni
- versamenti sino agli 80 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti totali 28.786 euro
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 58.660
saldo in positivo 29.847 (nota c.s.)
rapporto entrate / uscite pari a 58.660 / 28.786 = 2,04
indice di redditività (c.s.) = 1,04
L’iscrizione ai 55 anni o più non ha senso in tale ipotesi, l'indice andrebbe comunque in rosso.
2° ipotesi: optare per il contributo integrativo
iscrizione ai 40 anni
- versamenti sino ai 65 anni (25 anni di contributi) 27.360 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 46.070 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 2.178 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 2.252 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 2.918 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 3.370 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 53.590
saldo in positivo 7.520
rapporto entrate / uscite pari a 53.590 / 46.070 = 1,16
indice di redditività (c.s.) = 0,16
iscrizione ai 45 anni
- versamenti sino ai 65 anni (20 anni di contributi) 24.830 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 43.540 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 1.807 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 2.154 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 2.547 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 2.999 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 36.085
saldo in negativo -7.455
rapporto entrate / uscite pari a 36.085 / 43.540 = 0,83
indice di redditività (c.s.) = -0,17
iscrizione ai 50 anni
- versamenti sino ai 65 anni (15 anni di contributi) 18.710 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 37.420 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 1.539 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 1.932 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 2.384 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 35.235
saldo in negativo -2.185
rapporto entrate / uscite pari a 35.235 / 37.420 = 0,94
indice di redditività (c.s.) = -0,06
iscrizione ai 55 anni
- versamenti sino ai 65 anni (10 anni di contributi) 12.134 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 30.844 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 1.086 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 1.480 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.932 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 26.190
saldo in negativo -4.654
rapporto entrate / uscite pari a 26.190 / 30.844 = 0,85
indice di redditività (c.s.) = -0,15
iscrizione ai 60 anni
- versamenti sino ai 65 anni (5 anni di contributi) 5.515 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 24.225 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.807 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 20.430
saldo in negativo -3.795
rapporto entrate / uscite pari a 20.430 / 24.225 = 0,84
indice di redditività (c.s.) = -0,16
iscrizione ai 65 anni (magari d’ufficio, come spesso accaduto)
- versamenti sino ai 70 anni (5 anni di contributi) 5.515 euro
- versamenti sino agli 80 anni (10 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 12.134 euro,
- versamenti totali 17.649 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 11.395
saldo in negativo -6.254
rapporto entrate / uscite pari a 11.395 / 17.649 = 0,65
indice di redditività (c.s.) = -0,35
iscrizione ai 70 anni (idem c.s.)
- versamenti sino ai 75 anni (5 anni di contributi) 5.515 euro
- versamenti sino agli 80 anni (5 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 5.515 euro,
- versamenti totali 11.030 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 5.435
saldo in negativo -5.595
rapporto entrate / uscite pari a 5.435 / 11.030 = 0,49
indice di redditività (c.s.) = -0,51
iscrizione ai 75 anni (idem c.s.)
- versamenti sino agli 80 anni (5 anni di contributi) 5.515 euro
- versamenti totali 5.515 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 1.735
saldo in negativo -3.780
rapporto entrate / uscite pari a 1.735 / 5.515 = 0,31
indice di redditività (c.s.) = -0,69
Segue il grafico sul cui si potranno fare una serie di considerazioni interessanti.
Alcune oscillazioni, senza senso apparente, derivano dall’aver ipotizzato la cessazione dei versamenti (termine completo dell’attività) all’ottantesimo anno a fronte del termine del godimento (decesso) all’ottantacinquesimo anno.
E’ di tutta evidenza che se si ipotizzasse la cessazione dei versamenti ad esempio a 75 anni di età e si ipotizzasse il termine del godimento a 95 anni le curve tenderebbero a risalire (a fronte degli stessi versamenti le prestazioni durerebbero più a lungo), viceversa in ipotesi di restrizioni o al massimo in coincidenza di detti termini (godimento contemporaneo al decesso) le curve sarebbero inesorabilmente sempre discendenti.
In ogni caso si desume che chi raggiunge almeno la pensione minima Inarcassa al 65° anno di età è certamente molto avvantaggiato rispetto a chi la raggiunge più tardi (si veda come la curva nera scenda rapidamente e costantemente) tanto che
- un iscritto ad Inarcassa a 40 anni di età ha già prestazioni
da Inarcassa pari a circa l’80% di quello di serie “A”
- un iscritto ad Inarcassa a 45 anni di età può essere considerato
a pieno titolo di serie “B” (ha prestazioni da Inarcassa pari a
meno del 58% di quello di serie “A”)
- un iscritto ad Inarcassa a 50 anni di età è ancora più
svantaggiato in quanto ha prestazioni da Inarcassa, se va bene, pari a circa
il 25% di quelle di serie “A”
- un iscritto ad Inarcassa ad oltre 50 anni di età può essere
considerato addirittura di serie “C” (viene depauperato da Inarcassa,
in quanto, oltre al fatto che la sua riserva matematica va a beneficio altrui,
non riesce neanche a riavere quanto ha versato; in questi casi Inarcassa fornisce
un limpido esempio di solidarietà per le categorie più deboli).
Al termine di votazioni che portano a conclusioni di questo tipo, il collega
delegato architetto della Provincia di Macerata, di serie “A” scherzosamente
ripete “... cò sta votazione t’ho ‘fregatò non
so se qualche decina o qualche centinaio de milioni ...” e questo non
è un pesce d’aprile, ma la semplice verità.
Chi si iscrive ad Inarcassa a 45-55-65 anni o più?
La classica iscrizione ai 65 anni, in genere d'ufficio (chi è talmente
masochista da gettarsi in quest'impresa fallimentare) è per chi è
vissuto sempre all'interno di un ente pubblico o di un'azienda privata, e va
in pensione per limiti di età (iscritto all'albo e con partita IVA).
Questi sarà (in genere a sua insaputa, lo saprà anni dopo) inserito
d'ufficio in serie "C", poi, in genere, sarà anche perseguito
quale evasore totale (di Inarcassa) ed accuratamente sanzionato. La maggiore
aspirazione di tale soggetto sarà quella di cancellarsi il prima possibile,
andando ad impinguare la schiera dei lavoratori in nero, dando così piena
attuazione al nobile scopo dello statuto Inarcassa.
Ai 57-58 anni potrebbe iscriversi chi va in pensione con la riforma Dini; in
sostanza sarà in condizioni paragonabili al precedente caso e valgono
le stesse considerazioni.
Ad età inferiori, 40-50 anni, potrebbero iscriversi professionisti dal
percorso incerto e travagliato, che magari hanno più volte cambiato lavoro,
avendo anche periodi di disoccupazione, condizioni economiche vacillanti, comunque
tali da non permettere loro, al momento, di ricongiungere anni precedenti (laurea,
militare, altri anni di lavoro improduttivi etc.). Essi saranno cacciati nella
serie "B" e quando, in prossimità dei 65 anni di età,
faranno i ragionamenti di cui sopra e vorranno magari riscattare anni improduttivi
per assurgere al rango di professionisti di serie "A", vedranno presentarsi
da Inarcassa un conto di ricongiunzione talmente salato (centinaia di migliaia
di euro) da dovere per forza rassegnarsi alla serie "B", con tutte
le conseguenze sopraddette.
Rimangono alcuni personaggi in via di estinzione, i cosiddetti pensionati "baby"
che sulla quarantacinquina (anni ’80) erano esclusi da Inarcassa, più
tardi invece dalla stessa obbligati all’iscrizione (con il deleterio effetto
retroattivo), però con l’esplicita promessa della restituzione
(ai 65 anni) di quanto versato, con interessi composti del 5% annuo. Nel 2001
ripensamento di Inarcassa che prevede, da allora in poi, di restituire solo
parte del versato (il 95%, praticamente senza interessi). Oggi nuovo ripensamento
e pensionati “baby” costretti alla serie "C" (nei casi
migliori ad una serie "B" da retrocessione, senza speranza alcuna,
non avendo questi ultimi anni da riscattare; se li avessero sarebbero ovviamente
più avanti nell'età e ricadrebbero nei casi precedenti).
Di fronte a tali considerazioni prendo lo Statuto Inarcassa e rileggo
Art. 1 ... Inarcassa ... esplica attività di interesse pubblico ...
Art. 3 ... Inarcassa ... provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore
degli iscritti ...
(Nota finale procedurale: nella fretta di concludere non è stata neppure nuovamente votata la modifica statutaria nel suo complesso, cosa che inficerebbe tutto il procedimento, date le correzioni apportate in corsa).
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- Proposta di modifica degli artt. 11 e 12 dello statuto
Chi segue queste mie periodiche comunicazioni conosce già gli argomenti:
- riduzione del quorum nelle votazioni per l'elezione dei delegati:
argomento trito e ritrito, portato alle calende greche per una serie di motivi
futili che già conoscerete,
- numero dei delegati e loro rappresentatività:
argomento complesso e delicato ove il compromesso tra le varie posizioni (Province
con pochissimi e Province con numerosissimi iscritti dovrebbe essere l'elemento
dominante (nello specifico il minimo spetta ad Oristano con 60, il massimo a
Milano con 7308 con un rapporto di oltre 1/100)
Correttamente ed al fine di semplificare le operazioni l'ing. Alongi proponeva di scindere i due argomenti, ma ormai la maggioranza, schierata con il C.D.A. era in vena di pesci d'aprile, e bocciava immediatamente la proposta (forse anche perché firmata anche dal sottoscritto).
Si passa ad esaminare le proposte del C.D.A. ed anche il sottoscritto fa le sue critiche e le sue proposte, ed ecco il mio intervento:
In merito alla proposta di modifica dell'art. 11 comma 2 (riduzione del quorum) ritengo la proposta certamente condivisibile.
Riguardo la proposta di modifica dell'art. 12 ritengo invece l'ipotesi A da scartare, e vado a spiegarne i motivi.
Le modifiche introdotte, nell'ipotesi A, da una parte aumentano il numero dei
componenti il C.N. dei Delegati, dall'altra non modificano in grandi linee il
rapporto dei voti tra Province grandi e piccole (in sintesi si è ben
distanti da un rapporto di voti che in qualche modo possa equiparare i vari
delegati).
In tale ipotesi, tra l'altro, si dimentica l'origine delle proposte sull'argomento,
proposte che avevano l'obiettivo di ridurre il numero dei Delegati, per snellire
le procedure, oggi farraginose.
Nell'ipotesi A si aumenta il numero di Delegati di una quindicina di unità,
senza contare il fatto che potrebbero essere istituite nuove Province, per cui
il problema si aggraverebbe ancora di più.
In sostanza l'ipotesi A fallisce entrambi gli obiettivi iniziali.
Nell'ipotesi B, oltre la necessaria, per il regolamento elettorale, modifica
dell'art. 12.1, ritengo preferibile correggere la ben nota e banale omissione
delle parole "o frazione di 100" presente nel testo originario dell'art.
12.6 comma a), da lustri segnalata, rinviando il resto ad uno studio più
organico, non condizionato dalle contraddittorie indicazioni del C.N.D. di Ischia.
Il pratica l'art. 12.1 comma a) dopo "... un altro voto per ogni cento"
andrebbe aggiunto "o frazione di 100" analogamente ai punti a) e c).
Potrei produrre (ed in passato lo ho già fatto) un allegato esplicativo
in tutto e per tutto simile a quello prodotto dai latori della proposta, a dimostrazione
che la modifica "o frazione di 100" e quella dell'ipotesi B non si
discostano un gran che nella rappresentatività, in quanto, e mi scuso
per il gioco di prole, il "grosso" dipende proprio dall'aver dimenticato
quella "frazione".
Se invece questo C.N.D. proprio vuole mettere mano alla questione del numero
di voti per ogni rappresentante, ritengo che il ventaglio dei voti debba essere
il più compresso possibile, per non svilire la rappresentatività
di chi dispone di un solo voto (se ad esempio avessi un voto, ed il Delegato
di Milano, ad esempio, ne avesse 40, potrei tranquillamente andare a prendere
un boccata di aria buona, non così se il Delegato di Milano, ad esempio,
ne avesse meno di dieci.
In tal caso propongo:
12.6 comma
a) ad un voto fino a 250 (iscritti da lui rappresentati)
b) oltre al voto indicato alla lettera precedente per i primi 250 , ad un voto
per ogni 250 o frazione, se gli iscritti da lui rappresentati non superano il
numero di 500
c) oltre ai voti indicati alle lettere a) e b) per i primi 500, ad un ulteriore
voto per ogni 500 o frazione, se gli iscritti da lui rappresentati non superano
il numero di 1000
d) oltre ai voti indicati alle lettere a), b) e c) per i primi 1000, ad un ulteriore
voto per ogni 1000 o frazione, se gli iscritti da lui rappresentati non superano
il numero di 2000
e) oltre ai voti indicati alle lettere a), b) c) e d) per i primi 2000, ad un
ulteriore voto per ogni ulteriori 2000 iscritti o frazione, se gli iscritti
da lui rappresentati superano il numero di 2000
Intervento con tanto di tabella esplicativa e proposte (A e B) di modifica (che vi risparmio visto l'esito negativo)
In tanti intervengono, ma gli interventi sono tutti del tipo conservativo,
le grosse Province vogliono una grossa rappresentatività e più
delegati, le piccole il contrario.
seguono una serie di proposte tendenti a ribaltare l'ordine delle votazioni,
a scindere i vari argomenti, a modificare qua e là.
Tra le varie proposte il C.D.A. caldeggia quella dell'ing. Fabiani (quasi coincidente
con le proposte del C.D.A., ovviamente concordata) e senza indugi (il tema è
sempre quello del 1° aprile) si passa alle votazioni senza neppure che sia
chiaro se si vota la proposta per intero o per parti.
Onestamente, nonostante tutta la mia buona volontà, non sono riuscito
a capire quale sarà il quorum per le prossime votazioni, qualcosina si
è capito circa i voti a disposizione per ogni delegato (una via di mezzo
tra le mie due proposte -riporto con beneficio di inventario- un primo scaglione
di 300 unità cui corrisponde un voto, un secondo scaglione di 400 ed
un altro voto, altri scaglioni sempre a crescere).
La vera novità si avrà per chi ha più di 2500 iscritti
in quanto, anziché eleggere un solo delegato, avrà diritto ad
un delegato per ogni 2500 iscritti o frazione (Milano ad esempio al posto di
un architetto con 36 voti circa, avrà tre delegati architetti ognuno
con 12 voti circa).
=====================================================
- Proposta di modifica del regolamento elettorale
Ultimo argomento (eliminazione del ballottaggio e modifiche minori).
Ormai siamo in chiusura e lo spirito e diventato quello di votare e chiudere
il prima possibile, per cui il Presidente illustra, in tempi record, le modifiche
(molte formali quali le raccomandate con ricevuta di ritorno prioritaria, l’invio
ai seggi almeno 30 giorni prima delle votazioni, con l’indicazione del
n. di delegati da eleggere etc.).
In sostanza le vere modifiche riguardano
- l'abbassamento del quorum (non so a quanto, vedi argomento precedente)
- l'eliminazione del ballottaggio (è eletto il primo, o sono eletti i
primi con la sola condizione che si sia raggiunto il quorum)
- la creazione di una commissione elettorale centrale (3 membri designati dai
Ministeri) che dirima eventuali ricorsi.
Discussione rapida, votazione ed approvazione e tutti pronti per prendere la
via del ritorno, quando l'arch. Cinciripini propone, in caso di indisponibilità
del delegato per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso etc.) di non ripetere
le elezioni ma di attingere al primo dei non eletti. Dibattito quasi represso,
votazioni (ovviamente proposta bocciata) e ... alla prossima.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 5/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Restituzione dei contributi, ricorso contro la modifica degli artt.
22, 23, 30, 31, 40 dello statuto
=====================================================
• Restituzione dei contributi, ricorso contro la modifica degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 dello statuto (interessa soprattutto i pensionati di altro ente o chi prevede di non raggiungere i 30-35 anni di contribuzione presso Inarcassa)
Come anticipato nella precedente comunicazione, al ricevimento del verbale della
seduta del 1-2 aprile 2004, ho provveduto a redigere ed inviare il ricorso che
allego integralmente (mi auguro che grafici e tabelle siano comprensibili anche
via internet, diversamente invierò copia, in formato Word per Mac o per
PC a chi me ne farà richiesta).
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 e-mail:m.brodolini@fastnet.it
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
00100 R O M A
MINISTERO DEL TESORO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
00100 R O M A
e p. c. INARCASSA
VIA SALARIA 229
00199 R O M A
Oggetto: ricorso per presunta illegittimità della proposta di modifica
degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 e 42 dello statuto Inarcassa deliberata nell’adunanza
del Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004;
richiesta di annullamento della delibera per vizi formali e sostanziali.
Si riporta la delibera in oggetto così come proposta al Comitato Nazionale dei Delegati e dallo stesso approvata a maggioranza.
______________________________
Il Comitato Nazionale dei Delegati,
- visti gli artt. 22, 23, 30, 31, 40 e 42 dello Statuto di Inarcassa
- considerata la propria precedente deliberazione dell’1, 2, 3 e 4 ottobre
2003 per dare mandato al Comitato Ristretto modifiche statutarie (denominato
Statuto) di rieleborare il disposto dell’art. 40;
- vista la proposta elaborata dagli Uffici;
- visto il promemoria n. C2004DA101071 del 15 marzo 2004;
- visto l’esito delle votazioni;
a maggioranza
delibera
di approvare le seguenti modifiche statutarie:
Art. 22.3 Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva ai sensi dell’art. 40, erogate da Inarcassa e che proseguono nell’esercizio della professione. Per essi non si applica il secondo comma del presente articolo.
Art. 23.6 Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni di società di professionisti. Il contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando il destinatario della prestazione professionale è l’ingegnere, l’architetto, l’associazione o società di professionisti, o società di ingegneria quale committente finale. Il contributo integrativo minimo non è dovuto dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell’art. 40, erogate da Inarcassa che proseguono nell’esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.
Art. 30.1 Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità,
di invalidità e la prestazione previdenziale contributiva di cui all’art.
40 sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l’aggiunta per ogni figlio minorenne
o maggiorenne inabile a proficuo lavoro previste dal comma 2;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte ai figli minorenni e ai maggiorenni
inabili a proficuo lavoro;
Art. 31.1 La pensione di inabilità ed invalidità spetta anche
all’iscritto già fruitore di trattamento a carico di altro istituto
previdenziale, qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione
anche non continuativi;
b) l’evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad
Inarcassa e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 31.2 La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione, da erogarsi nelle percentuali indicate all’art. 30, comma 2 viene calcolata con le modalità previste all’art. 40, comma 1.
Art. 40.1. Coloro che, in possesso di almeno 5 anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, abbiano compiuto almeno 65 anni di età senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia e non fruiscano di pensione di inabilità ed invalidità hanno diritto, su richiesta, a ricevere una prestazione previdenziale contributiva reversibile calcolata con le modalità previste dal regolamento per il calcolo della prestazione supplementare di cui all’art. 25.6 su un montante pari al 100%, anziché al 95%, dei contributi soggettivi di cui all’art. 22.1, lettera a), fermo restando che i contributi utili per detta prestazione corrispondono fino al 31 dicembre 2001 ai contributi soggettivi versati ai sensi dell’art. 22 capitalizzati con l’interesse composto del 5%, e al 95% dei contributi soggettivi versati ai sensi dell’art. 22.1 lettera a) tra il l° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003 rivalutati su base composta al 31 dicembre di ciascun anno ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Il trattamento della prestazione previdenziale contributiva non dà luogo all’adeguamento previsto dall’art. 25, comma 4.
Art. 40.2. La prestazione previdenziale contributiva è reversibile secondo le disposizioni di cui all’art. 30 dello Statuto.
Art. 40.3 Per il raggiungimento del periodo minimo di iscrizione e contribuzione previsti dal comma 1 sono utili anche i periodi riscattati ai sensi dell’art. 45 e quelli ricongiunti ai sensi della Legge 45/90; nel calcolo della prestazione saranno ricompresi i relativi contributi trasferiti e versati.
Art. 40.4 Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l’esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari come previsto all’art. 25.6.
Art. 40.5 Stralciato
Art. 40.6 Stralciato
Art. 42.9 Coloro che, pur in costanza di iscrizione, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non maturassero i requisiti assicurativi necessari per la pensione di vecchiaia, possono chiedere, in alternativa alla prestazione previdenziale, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, con le modalità previste dalla normativa previgente.
Ai superstiti di coloro che hanno esercitato l’opzione relativa alla restituzione spetta la pensione indiretta solo nel caso in cui possano far valere ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione.
L’opzione per la restituzione è irrevocabile e deve essere esercitata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti.
Le deliberazioni di cui sopra, conseguenti alle votazioni di cui agli allegati n. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 32, vengono trasmesse ai Ministeri Vigilanti per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 3.2 del D.Lgs. 509/94.
______________________________
Il sottoscritto ritiene che la delibera approvata non sia ammissibile per illegittimità e vizi nella forma e nei contenuti.
Riguardo la forma due sono i principali motivi che inficiano la delibera, motivi che si espongono sinteticamente
1) Il provvedimento è stato approvato con procedura irregolare e frettolosa.
Infatti si è deciso, preliminarmente, di discutere il provvedimento articolo
per articolo. Tale procedura comporta, in caso di modifiche, di coordinare i
vari articoli modificati, articoli che viceversa resterebbero scollegati e di
dubbia interpretazione. Al termine è quindi necessaria l’approvazione
del provvedimento nella sua interezza.
Nel corso della discussione, in effetti sono state approvate varie modifiche
ai singoli articoli proposti e discussi, modifiche tali da interferire tra loro,
tuttavia il provvedimento finale non è stato né riproposto, né
rivotato nella sua interezza, con i dubbi e le incertezze del caso.
Tale omissione, come rilevabile dal verbale, è, di per sé, irregolarità
procedurale tale da pregiudicare la legittimità del provvedimento.
Si rinvia all’allegato su tale punto per un breve riferimento.
2) Con la delibera proposta sono state approvate modifiche anche ad articoli
dello statuto già variati in occasione di precedenti Comitati Nazionali
dei Delegati, articoli non vigenti (quanto meno all’epoca della delibera),
essendo in attesa d’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.
L’art. 25.6 dello Statuto Inarcassa, già oggetto di modifica statutaria,
come rilevato anche nella proposta sottoposta all’approvazione del Comitato
(allegato 12 del verbale), è stato a suo tempo riproposto, nella versione
variata, nel nuovo punto 42.8 dello statuto, punto ancora non avallato in sede
Ministeriale, in ciò interferendo con il nuovo punto 42.9 (così
credo di interpretare alla luce di quanto riportato).
Modifiche a norme ancora non vigenti arrecano confusione, sono discutibili,
in breve sono improponibili.
Si rinvia all’allegato per altri chiarimenti (se tali potranno essere).
Riguardo i contenuti del provvedimento, vi sono ulteriori motivi d’illegittimità.
3) Inammissibile retroattività della norma.
Sono improponibili norme retroattive, a meno di non concedere, agli interessati,
la scelta tra la nuova e la vecchia normativa; nella fattispecie la retroattività
è eclatante, essendo riferita ad un periodo di oltre un ventennio.
Chi oltre venti anni addietro è stato costretto, bene o male, ad una
scelta cui si è dovuto attenere sino ad ora, vedrebbe oggi stravolta
questa sua scelta.
La proposta infatti è in chiaro contrasto con l’articolo 20 della
Legge 3 gennaio 1981 n. 6 modificata ed integrata della Legge 11 ottobre 1990
n. 290.
La retroattività proposta, tra l’altro, come illustrato nell’allegato
al punto 1, genera dubbi interpretativi.
4) Eccessiva disparità di trattamento.
La proposta conduce a pesanti disparità, anche e soprattutto a danno
di soggetti deboli e svantaggiati. Si rinvia all’allegato per una trattazione
più ampia e dettagliata e per gli esempi del caso.
Al di là di grafici e tabelle, si anticipa brevemente il contenuto dell’allegato:
si vedrà come chi, al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
non raggiunga i 30 anni di contribuzione avrà mediamente, per sé
o per il suo nucleo familiare, un trattamento corrispondente ad un terzo - un
quarto (o anche meno) rispetto al trattamento spettante a chi avrà maturato
tale anzianità contributiva.
Se è vero che in campo pensionistico alcune differenze possono e talvolta
debbano pure esistere, è assurdo che il trattamento sia così diverso,
a parità sia di età anagrafica che di montante contributivo; tale
differenza è poi particolarmente odiosa quando è rivolta a categorie
chiaramente indifese.
In una società civile, in particolar modo in un ente previdenziale, sono
inammissibili disparità di trattamento eclatanti, lesive di interessi
delle categorie più deboli in chiaro contrasto con il principio solidaristico.
5) Anche se non è motivo di illegittimità si segnala infine la
difficile, se non fallimentare, gestione del proposto trattamento.
Superato il sessantacinquesimo anno d’età, non si avrebbero minimi
contributivi, e, data l’età, saranno frequenti i casi di iscritti
con redditi annui modesti; altrettanto modesti saranno i versamenti, ed i conseguenti
trattamenti potrebbero essere addirittura risibili.
Si rinvia all’allegato per una trattazione più ampia e per un esempio
chiarificatore.
Per i motivi suesposti si chiede che codesto Ministero, nell’ambito delle funzioni previste dall’Art. 3 del decreto Legislativo n. 509/1994, disapprovi la modifica statutaria proposta.
Recanati 16.6.2004
Dott. ing. Brodolini Mario-Francesco
Delegato per la Provincia di Macerata
Allegato al punto 1)
Riferendoci ad esempio all’art. 42.9, a fronte del termine di un anno
inizialmente proposto, dopo discussione è stato approvato il termine
di tre anni, (ovviamente questo è sono un esempio di intervenuta modifica,
ma se ne possono riportare molte altre di varia natura e vario tipo).
Nel corso della discussione il sottoscritto, tra l’altro, propose, per
evitare un’assurda retroattività, di esercitare la scelta al compimento
del sessantacinquesimo anno.
Così come ora formulato l’art. 42.9 è contraddittorio e
di dubbia interpretazione.
In effetti leggendo il solo primo comma sembrerebbe che, chi non maturi i requisiti
necessari per la pensione di vecchiaia, possa chiedere, in alternativa alla
prestazione previdenziale, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi
antecedenti il 1° gennaio 2004, con le modalità previste dalla normativa
previgente.
Al comma terzo però si afferma che l’opzione per la restituzione
deve essere esercitata entro il termine di tre anni dalla data d’approvazione
della modifica statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti, in ciò modificando
la previgente normativa, contrariamente a quanto affermato al comma 1. Delle
due l’una: la a normativa previgente o è fatta salva (e sarebbe
logico per evitare un’illegittima retroattività) o è modificata.
Si potrebbe interpretare allora, il comma terzo, nel senso che l’opzione
possa essere esercitata entro il termine di tre anni predetto, circa il comportamento
da tenere al raggiungimento del 65° anno. Ad esempio un cinquantenne potrebbe,
entro i tre anni, optare per la restituzione, al compimento del 65° anno
di età, dei contributi versati. Anche in questo caso però la norma
sarebbe di dubbia legittimità in quanto imporrebbe di prendere, a breve
termine, scelte da effettuare nel lungo periodo.
In tali condizioni il contenzioso sarà d’ordinaria amministrazione
per districare ciò che ora è ingarbugliato.
Allegato al punto 2)
Nell’ipotesi che la precedente modifica statutaria non venisse, per qualsivoglia
motivo, accolta, si avrebbe una proposta di modifica statutaria che accoglierebbe,
all’art. 42, il comma sette ed il comma nove, ma non il comma otto, in
ciò ingenerando forte confusione, in quanto il comma otto sarebbe semplicemente
inesistente.
Il fatto che emergano, a getto continuo, proposte di modifica statutaria sugli
stessi articoli, tra l’altro, è un chiaro indice d’analisi
superficiale dell’argomento.
A riprova, se ve ne fosse bisogno, si rileva come sia stato inserito, al sesto
punto dell’ordine del giorno per il prossimo Comitato Nazionale dei Delegati,
la modifica statutaria all’art. 7, comma 5, come di seguito riportato
in copia fotostatica.
Tale proposta di modifica, andando ad interessare ingegneri ed architetti che
godono di trattamento pensionistico da parte di altro Ente previdenziale, ritorna
sull’argomento della delibera contro cui si ricorre, ingenerando ulteriore
confusione.
Vista la nutrita serie di firmatari della proposta è logico attendersi
l’approvazione della stessa, con ulteriore confusione nei riguardi dei
pensionati di altro Ente previdenziale.
Come si può pensare, nell’anno 1981, di escludere da Inarcassa
i pensionati d’altro ente, nel ‘90 di riiscriverli forzosamente
(per di più con effetto retroattivo) prevedendo, ex lege, una restituzione
dei contributi versati ad interesse composto del 5% per coloro che non avessero
raggiunto il minimo di anzianità contributiva (30 anni presso Inarcassa
quindi, in pratica, restituzione per tutti), recentemente divenuta restituzione
al 95% circa, che ora si tramuterebbe in una mini pensione (contributiva sul
100% del versato), tutte decisioni prese nei confronti di soggetti che ora si
propone di escludere nuovamente da Inarcassa, quanto sopra senza mai concedere
il beneficio della scelta agli interessati, per di più senza proporre
un transitorio degno di tale nome?
Solo la semplice lettura della frase precedente è difficoltosa.
E’ evidente che in Inarcassa si stanno prendendo, sugli argomenti predetti,
provvedimenti disorganici, affrettati, incompleti e contraddittori ed illegittimi.
Allegato al punto 4)
Al termine sarà proposto un grafico emblematico riassuntivo, per la cui
comprensione è necessaria una serie di grafici e considerazioni propedeutiche.
A dimostrazione di quanto affermato si proporrà dapprima un esempio numerico
che indicherà una situazione particolare (il quadro complessiva sarà
chiarito man mano che si andrà avanti) che servirà da introduzione
e varrà più di tante astratte considerazioni.
Si ipotizzino due iscritti ad Inarcassa entrambi ultrasessantacinquenni che
abbiano versati i contributi minimi ad Inarcassa, il primo “A” che
venga meno dopo aver versato per 30 anni i contributi obbligatori, maturando
così la pensione di vecchiaia (reversibile), il secondo “B”
che venga meno dopo aver versato gli stessi contributi minimi, per 30 anni meno
un giorno, maturando così il diritto alla prestazione previdenziale contributiva
(reversibile), ma non alla pensione di vecchiaia.
Sulla base dei dati forniti da Inarcassa a corredo della proposta, è
facile vedere che al nucleo familiare di “B” spetterebbero, oggi
(data di riferimento 23.1.2004 per i conteggi forniti da Inarcassa), 2.291 euro/anno,
circa un quarto (di 8.920 euro/anno che spetteranno al nucleo familiare di “A”.
Per semplicità l’esempio è, volutamente, ad una sola variabile
(un giorno di anzianità di differenza) e porta ad una disparità
di trattamento che può essere definita eccessiva senza tema di smentita
(in presenza di una differenza insignificante una prestazione è quadrupla
dell’altra).
Il quadro generale ha molte variabili, e si andrà a tenerle nella dovuta
considerazione, esponendole ed aggiungendole poche alla volta, in modo da non
perdere di vista la sostanza della proposta di modifica statutaria avanzata.
Data di maturazione della prestazione: il riferimento ad una data precisa è
necessario, in quanto il conteggio tiene conto dei versamenti di almeno 30 anni
precedenti, versamenti altalenanti nell’importo a causa di normativa e
situazioni altalenanti (aliquote, tasso di interesse etc.).
In futuro, se la normativa restasse ferma come da proposta, in assenza d’inflazione
etc., al nucleo familiare di “B” spetterebbero circa 3.000 euro/anno
(il risultato è necessariamente approssimato, calcolato utilizzando i
dati Inarcassa, anch’essi approssimati in partenza).
La situazione di regime si raggiungerebbe dal 2011 in poi, e l’importo
di circa 3.000 euro/anno sarebbe pari ad un terzo circa di 8.920 euro/anno che
spettano al nucleo familiare di “A”.
Anzianità contributiva inferiore ai 30 anni meno un giorno: se si cambiano
gli anni di contribuzione, quindi i relativi versamenti, si può vedere
che il rapporto non cambia, come da esempio a seguire.
Si ipotizzino due iscritti ad Inarcassa entrambi ultrasessantacinquenni che
abbiano versato i contributi minimi ad Inarcassa, il primo “A” che
venga meno dopo aver versato per 30 anni i contributi obbligatori, maturando
così la pensione di vecchiaia (reversibile) il secondo “B”
che venga meno dopo aver versato gli stessi contributi minimi, per 15 anni (la
metà degli anni, e circa la metà dei contributi), maturando il
diritto alla prestazione previdenziale contributiva (reversibile). Sempre sulla
base dei dati forniti da Inarcassa a corredo della proposta, è facile
vedere che al nucleo familiare di “B” spetterebbero, oggi (data
di riferimento 23.1.2004 per i conteggi forniti da Inarcassa), 1.192 euro/anno,
circa un ottavo di 8.920 euro/anno che spettano al nucleo familiare di “A”
(si mantiene in pratica la proporzione considerando anche l’anzianità
contributiva; con 15 anni si ottengono prestazioni dimezzate rispetto ai 30
anni meno un giorno).
Continuando con esempi per vari anni si ottiene, per punti, il grafico seguente,
relativo ai versamenti minimi (grafico 1).
La lettura del grafico è semplice alla luce di quanto detto: ad un nucleo
familiare avente diritto al 100% di reversibilità, con contributi minimi
versati, ad esempio, per 20 anni spetterebbero oggi 1.807 euro/anno, circa un
quinto di 8.920 euro/anno che spettano a chi ha versato per 30 anni (prestazione
per pensione di vecchiaia minima), in pratica circa un terzo, facendo le proporzioni
tenendo conto dell’anzianità contributiva (20 anni di contributi
rispetto a 30 anni).
Oltre i 20 anni di contribuzione occorrerà prendere in considerazione
la data di maturazione della prestazione, con prestazioni variabili dal 23.1.2004,
sino al 2011, e ciò per la variabilità della normativa pregressa.
Per l’ipotetica data di cessazione del 23.1.2004 il riferimento è
la linea continua, in futuro, dal 2011 in poi, la linea tratteggiata, in date
intermedie si potrà interpolare (in costanza di normativa e di altre
ipotesi).
Da quanto sopra una prima conclusione, relativa ai contributi minimi, è
evidente: agli aventi causa di “B” spetterebbe un terzo / un quarto
di quanto otterranno gli aventi causa di “A”.
A seguire si riporta l’analogo grafico riferito al trattamento in corrispondenza
di versamenti massimi (grafico 2 costruito in modo analogo al precedente).
La lettura del grafico è analoga: ad un nucleo familiare avente diritto
al 100% di reversibilità, con contributi massimi versati per 15 anni
spettano 5.455 euro/anno, con 30 anni meno un giorno spettano oggi 10.257 euro/anno
(14.500 euro/anno circa, dal 2011, come sopra detto); con 30 anni, sempre di
contributi massimi, il trattamento è di 39.443 euro/anno (pensione di
vecchiaia).
In sostanza il rapporto di un quarto o un terzo evidenziato in corrispondenza
dei versamenti minimi permane anche per i versamenti massimi.
Le situazioni intermedie sono comprese tra le precedenti (anche se si hanno
ulteriori diversità), se ne deduce comunque che il rapporto di prestazioni
(trattamento contributivo/vecchiaia), a parità di condizioni sarebbe
compreso, in grandi linee sempre tra un terzo ed un quarto.
In breve, alla stessa età anagrafica, talvolta con irrisoria differenza
di anzianità contributiva, i trattamenti sarebbero eccessivamente ed
illogicamente diversi, sia oggi che in prospettiva (1/3-1/4).
Per ampliare il quadro occorrerà estendere l’indagine anche ad
iscritti che sopravvivranno oltre il 65° anno d’età.
Il numero delle variabili aumenta, ed è opportuno fare una serie di considerazioni
che possono semplificare il problema, viceversa si avrebbero troppe variabili.
E’ di tutta evidenza che chi è prossimo al raggiungimento dei 30
anni di contribuzione attenderà il compimento dei trenta anni, mentre
più si è lontani dai trenta anni di contribuzione, meno si avrà
convenienza ad attendere (ad esempio un sessantacinquenne alla prima iscrizione
è impensabile che possa prefiggersi di versare per 30 anni i contributi
ad Inarcassa).
Se ognuno potesse conoscere anticipatamente i redditi futuri, la durata della
vita e quella del suo nucleo familiare, la composizione dello stesso, il saggio
di interesse etc. potrebbe effettuare tutti i conteggi del caso, prendendo le
decisioni economicamente corrette (data di pensionamento, forma dello stesso,
eventuali riscatti o ricongiunzioni etc.), ma saremmo in un campo fuori del
normale. In realtà si potrà solo far riferimento alla vita media,
ad una composizione media del nucleo familiare, ad ipotesi di costanza di normativa
etc.
Con riferimento a quanto detto ed a quanto si sta cercando illustrare, si prendono
in considerazione le tavole RG48 per la vita attesa (altre tavole anche ufficiali
rafforzerebbero quanto si sostiene). Per i maschi (categoria prevalente di iscritti
ad Inarcassa) a 65 anni di età si attende una vita media di poco più
di 83 anni. Purtroppo le tabelle non dicono nulla sulla qualità della
vita, in particolare se trattasi di vita attiva (nel senso di capacità
lavorativa, nello specifico riferita a professione intellettuale) né
si hanno indicazioni sul probabile nucleo familiare residuo, quindi non si potrà
che procedere per ipotesi semplificative.
Circa la vita attesa anche in relazione al nucleo familiare, alla reversibilità
etc., il nucleo familiare che permane dopo l’assenza dell’iscritto
equivale alla sopravvivenza dell’iscritto stesso (al 100%, 80% e 60% a
seconda della composizione del nucleo) quindi può essere equiparato ad
un aumento della sopravvivenza dell’iscritto in assenza d'attività.
Abbondantemente sopra gli 80 anni le probabilità di avere figli a carico
sono marginali (d’altra parte la quota di reversibilità è
solo del 20% per ogni figlio con un massimo del 100%, coniuge al 60% compreso)
e quelle di avere il coniuge in vita sono circa del 50%, ammessa l’esistenza
del coniuge (affermazioni tutta da verificare su base statistica, non esistendo
tavole che diano la probabilità, oltre gli 80 anni, di avere il coniuge
in vita, né quelle di probabilità di esistenza del coniuge etc.).
Ipotizzando il coniuge di pari età, ancora si deve tener conto della
vita attesa a quell’età (oltre 83 anni) della reversibilità
(60%) e di altri molteplici fattori. Se si ipotizza una vita attesa, compreso
nucleo familiare nella quota di diritto, di 85 anni, si pensa di non essere
molto distanti dalla realtà; come si vedrà dalle tabelle proposte
l’ipotesi di maggiore sopravvivenza sposterà di poco i risultati
e sarà quasi ininfluente circa le conclusioni.
Da 65 ad 85 anni quanti saranno poi gli anni lavorativi? Di certo non possono
essere quelli a decesso avvenuto (83,5 anni circa) e neppure gli ultimi, per
ovvi motivi, perciò s’ipotizzerà una vita lavorativa sino
ad un massimo di 80 anni (minimo ovviamente 65 anni ed un giorno).
Tale ipotesi (80 anni) è stata scelta anche il funzione del fatto che
il contributo matura ogni 5 anni (i cinque anni prima del decesso teoricamente
non producono alcun trattamento).
Quanto sarà il reddito? Anche qui non si hanno dati statistici, ma non
essendoci più, oltre i 65 anni, un reddito minimo ai fini contributivi,
si può solo andare per ipotesi. E’ un dato di fatto (la statistica
Inarcassa è eloquente) che oltre i 65 anni il reddito diminuisce, andando
abbondantemente sotto i minimi con l’avanzare dell’età ma,
per semplificare il problema, s’ipotizza un reddito, se esistente, costante
e pari al minimo (in caso di redditi altalenanti anche i risultati lo sarebbero
e sarebbe più difficile comprendere il meccanismo).
Per redditi particolarmente bassi si rinvia anche al punto 5 e relativo allegato.
Si andrà quindi a determinare la redditività delle somme impegnate
(rapporto tra quanto ottenuto dalle prestazioni previdenziali ed importo versato)
nelle varie ipotesi, determinando poi il rapporto tra il trattamento dell’ipotetico
iscritto “B” (che a 65 anni non ha maturato i 30 anni minimi di
contribuzione) in confronto all’ipotetico iscritto “A”.
Il saggio d’interesse, in prima approssimazione, sarà trascurato.
In tal modo si rafforzeranno le già pessimistiche ipotesi, giacché
un tasso d’interesse positivo gioca negativamente per il ritorno pensionistico
(si ha sempre un’anticipazione di capitale). D’altra parte, al crescere
dell’interesse, proporzionalmente cresceranno sia i contributi che le
prestazioni, quindi il rapporto risentirà poco di tali variazioni, e
ciò è tanto più vero quanto più è basso il
saggio (con il T.U.S. al 2,5% annuo l’ipotesi può ritenersi ragionevole).
Non si potranno utilizzare le tabelle fornite da Inarcassa a corredo della proposta
di modifica statutaria, valide solo per il pensionamento relativo all’anno
2001 e non in prospettiva.
Per il momento s’ipotizza che, dal pensionamento in poi, l’iscritto
cessi la sua attività (reddito nullo, versamenti assenti e conseguente
prestazione previdenziale contributiva non attivata), in seguito si amplierà
tale ipotesi.
Con le semplificazioni predette è possibile realizzare un foglio elettronico
con i contributi versati e le prestazioni ottenute.
L’iscritto “A” a 65 anni, avendo versato per 30 anni 1.115
euro l’anno (interessi nulli) avrà versato 33.450 euro ed inizierà
a percepire 8.920 euro l’anno. Dopo un anno (a 66 anni) la redditività
(rapporto tra versato e ricevuto) sarà di 8.920/33.450 = 0,27, dopo due
anni (a 67 anni) 2 x 8.920/33.450 = 0,53 e così via sino ai predetti
85 anni.
Ecco la tabella (tabella 1)
versamento annuo euro 1.115,00
versamenti per 30 anni 33.450,00
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
65 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
66 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
67 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
68 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
69 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
70 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
71 0,00 8.920,00 33.450,00 53.520,00 1,60
72 0,00 8.920,00 33.450,00 62.440,00 1,87
73 0,00 8.920,00 33.450,00 71.360,00 2,13
74 0,00 8.920,00 33.450,00 80.280,00 2,40
75 0,00 8.920,00 33.450,00 89.200,00 2,67
76 0,00 8.920,00 33.450,00 98.120,00 2,93
77 0,00 8.920,00 33.450,00 107.040,00 3,20
78 0,00 8.920,00 33.450,00 115.960,00 3,47
79 0,00 8.920,00 33.450,00 124.880,00 3,73
80 0,00 8.920,00 33.450,00 133.800,00 4,00
81 0,00 8.920,00 33.450,00 142.720,00 4,27
82 0,00 8.920,00 33.450,00 151.640,00 4,53
83 0,00 8.920,00 33.450,00 160.560,00 4,80
84 0,00 8.920,00 33.450,00 169.480,00 5,07
85 0,00 8.920,00 33.450,00 178.400,00 5,33
In apparenza il coefficiente 5,33 potrebbe indicare una gestione fallimentare
della cassa, ma occorre tener conto di un’altra serie di parametri quali
redditività del patrimonio, contributo integrativo etc., comunque è
una questione che esula dal contesto.
L’iscritto “B”, avendo versato per 29 anni decide, ad esempio,
di proseguire sino alla maturazione della pensione di vecchiaia (versamenti
per 30 anni come sopra, stesse ipotesi ma con maturazione del diritto ai 66
anni di età) i dati sono riassunti nelle tabella seguente (tabella 2)
pensionamento a 66 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
67 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
68 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
69 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
70 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
71 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
72 0,00 8.920,00 33.450,00 53.520,00 1,60
73 0,00 8.920,00 33.450,00 62.440,00 1,87
74 0,00 8.920,00 33.450,00 71.360,00 2,13
75 0,00 8.920,00 33.450,00 80.280,00 2,40
76 0,00 8.920,00 33.450,00 89.200,00 2,67
77 0,00 8.920,00 33.450,00 98.120,00 2,93
78 0,00 8.920,00 33.450,00 107.040,00 3,20
79 0,00 8.920,00 33.450,00 115.960,00 3,47
80 0,00 8.920,00 33.450,00 124.880,00 3,73
81 0,00 8.920,00 33.450,00 133.800,00 4,00
82 0,00 8.920,00 33.450,00 142.720,00 4,27
83 0,00 8.920,00 33.450,00 151.640,00 4,53
84 0,00 8.920,00 33.450,00 160.560,00 4,80
85 0,00 8.920,00 33.450,00 169.480,00 5,07
Si potrebbero fornire ulteriori tabelle, ma è facile notare come in
tale tabella il pensionato “B” al 66° anno sia nelle condizioni
del pensionato “A” al 65° anno ma, a parità di vita attesa,
con un anno di pensione da godere in meno.
In breve se “A” raggiungerà un coefficiente di redditività
di 5,33, “B” raggiungerà un coefficiente di 5,07, in percentuale
il 95% di “A”
Con le stesse ipotesi se il pensionato “B” avesse, al pensionamento,
un ulteriore anno in più, al 67° anno sarà nelle condizioni
del pensionato “A” al 65° anno, ed al termine della vita attesa
(85 anni, come sopra illustrato) avrà una redditività di 4,80,
in percentuale il 90% di “A”
Continuando con aumenti di anno in anno ne segue la tabella del rapporto di
redditività del pensionato “B” rispetto al pensionato “A”
al variare dell’età di pensionamento (tabella 3)
età (anni) al maturare della pensione percentuale di redditività
66 95,00 %
67 90,00 %
68 85,00 %
69 80,00 %
70 75,00 %
71 70,00 %
72 65,00 %
73 60,00 %
74 55,00 %
75 50,00 %
76 45,00 %
77 40,00 %
78 35,00 %
79 30,00 %
80 25,00 %
e la tabella termina agli 80 anni in quanto, per ipotesi, non si prosegue oltre
nell’attività lavorativa.
Avanzando nell’età di pensionamento, mediamente le prestazioni
a favore di “B” tornano nell’ordine di un quarto di quelle
a favore di “A”, come da grafico a seguire (grafico 3, ipotesi di
cessazione di attività lavorativa all’atto del pensionamento).
Quanto sopra riportato è teorico, in quanto per “par condicio”
se “B” fisicamente e mentalmente potrà proseguire la sua
attività lavorativa sino ad 80 anni, potrà farlo anche “A”
maturando il cosiddetto supplemento di pensione, ora prestazione previdenziale
contributiva, quindi occorrerà riproporre le stesse tabelle nell’ipotesi
di prosecuzione lavorativa.
Versando per 5 anni (versamenti di 5.575 euro) si potrà maturare un primo
supplemento di 351 euro (ricavato per proporzione semplice dai dati forniti
da Inarcassa) che sommati a 8.920 danno 9.271 euro l’anno.
Versando per 10 anni (versamenti di 11.150 euro) si potrà maturare un
supplemento di 680 euro (ricavato come sopra) che sommati a 8.920 danno 9.600
euro l’anno.
Versando per 15 anni (versamenti di 16.725 euro) si potrà maturare un
supplemento di 1.066 euro (ricavato come sopra) che sommati a 8.920 danno 9.986
euro l’anno.
Ne segue, per il pensionato “A” la seguente tabella integrata con
i dati di cui sopra (tabella 4)
versamento annuo euro 1.115,00
versamenti per 30 anni 33.450,00 versamenti per 5 anni 5.575,00
pensionamento a 65 anni con prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
65 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
66 1.115,00 8.920,00 34.565,00 8.920,00 0,26
67 1.115,00 8.920,00 35.680,00 17.840,00 0,50
68 1.115,00 8.920,00 36.795,00 26.760,00 0,73
69 1.115,00 8.920,00 37.910,00 35.680,00 0,94
70 1.115,00 8.920,00 39.025,00 44.600,00 1,14
71 1.115,00 9.271,00 40.140,00 53.871,00 1,34
72 1.115,00 9.271,00 41.255,00 63.142,00 1,53
73 1.115,00 9.271,00 42.370,00 72.413,00 1,71
74 1.115,00 9.271,00 43.485,00 81.684,00 1,88
75 1.115,00 9.271,00 44.600,00 90.955,00 2,04
76 1.115,00 9.600,00 45.715,00 100.555,00 2,20
77 1.115,00 9.600,00 46.830,00 110.155,00 2,35
78 1.115,00 9.600,00 47.945,00 119.755,00 2,50
79 1.115,00 9.600,00 49.060,00 129.355,00 2,64
80 1.115,00 9.600,00 50.175,00 138.955,00 2,77
81 0,00 9.986,00 50.175,00 148.941,00 2,97
82 0,00 9.986,00 50.175,00 158.927,00 3,17
83 0,00 9.986,00 50.175,00 168.913,00 3,37
84 0,00 9.986,00 50.175,00 178.899,00 3,57
85 0,00 9.986,00 50.175,00 188.885,00 3,76
Considerazioni circa la tabella precedente:
Si nota come il coefficiente di redditività peggiori, nonostante la prosecuzione
dell’attività ed il conseguente aumento di prestazioni;
“A” con la pensione di anzianità, ottiene prestazioni esagerate
rispetto a quelle conseguenti ai versamenti successivi, per cui il supplemento
non è remunerativo (“A” è disincentivato a proseguire
nell’attività lavorativa);
il supplemento che “A” riceve è sproporzionato rispetto ai
versamenti, anche tenendo conto del sistema di calcolo retributivo.
Proseguendo per ipotesi, vediamo cosa cambia per “B” se prosegue
nell’attività raggiungendo la pensione, ad esempio a 66 anni (tabella
5)
versamento annuo euro 1.115,00
versamenti per 30 anni 33.450,00 versamenti per 5 anni 5.575,00
pensionamento a 65 anni con prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
67 1.115,00 8.920,00 34.565,00 8.920,00 0,26
68 1.115,00 8.920,00 35.680,00 17.840,00 0,50
69 1.115,00 8.920,00 36.795,00 26.760,00 0,73
70 1.115,00 8.920,00 37.910,00 35.680,00 0,94
71 1.115,00 8.920,00 39.025,00 44.600,00 1,14
72 1.115,00 9.271,00 40.140,00 53.871,00 1,34
73 1.115,00 9.271,00 41.255,00 63.142,00 1,53
74 1.115,00 9.271,00 42.370,00 72.413,00 1,71
75 1.115,00 9.271,00 43.485,00 81.684,00 1,88
76 1.115,00 9.271,00 44.600,00 90.955,00 2,04
77 1.115,00 9.600,00 45.715,00 100.555,00 2,20
78 1.115,00 9.600,00 46.830,00 110.155,00 2,35
79 1.115,00 9.600,00 47.945,00 119.755,00 2,50
80 1.115,00 9.600,00 49.060,00 129.355,00 2,64
81 0,00 9.600,00 49.060,00 138.955,00 2,83
82 0,00 9.986,00 49.060,00 148.941,00 3,04
83 0,00 9.986,00 49.060,00 158.927,00 3,24
84 0,00 9.986,00 49.060,00 168.913,00 3,44
85 0,00 9.986,00 49.060,00 178.899,00 3,65
Questa tabella porta a considerazioni simili alle precedenti, in quanto il
meccanismo è lo stesso (è facile notare come in tale tabella il
pensionato “B” al 66° anno sia nelle condizioni del pensionato
“A” al 65° anno ma, a parità di vita attesa, con un anno
di pensione da godere in meno ....) sino ad 80 anni, poi si hanno piccole variazioni
a causa della cessazione d'attività.
Le prime conclusioni che si possono trarre sono amare: è chiaro che,
a qualsiasi età, una volta raggiunto il minimo di 30 anni di contribuzione,
si è disincentivati dal proseguire nell’attività lavorativa,
proprio oggi che la tendenza è quella di far proseguire i lavoratori
nella loro attività.
La tabella a seguire (rapporto di redditività del pensionato “B” rispetto al pensionato “A” al variare dell’età di pensionamento) è ricavata analogamente a quanto prima esposto (tabella 6).
età (anni) al maturare della pensione percentuale di redditività
66 94,8 %
67 89,4 %
68 84,2 %
69 79,0 %
70 73,5 %
71 68,6 %
72 64,9 %
73 61,0 %
74 57,1 %
75 53,0 %
76 48,8 %
77 44,4 %
78 39,7 %
79 34,8 %
80 29,6 %
ed evidenzia che percentualmente “B”, continuando a lavorare, migliora il suo rapporto con “A”, soltanto perché anche “A” è entrato nel meccanismo del trattamento contributivo; segue l’analogo grafico (grafico 4, ipotesi di prosecuzione d’attività lavorativa all’atto del pensionamento).
In ogni caso la sostanza non cambia: prestazioni a favore di “B”
mediamente nell’ordine di un terzo di quelle a favore di “A”
con le medesime conclusioni.
Ma la par condicio ipotizzata (attività lavorativa sino alla medesima
età) come ipotesi statistica, è un’ipotesi reale o no?
Alla luce di quanto detto, per noti principi d’economia, l’ipotesi
non è veritiera in quanto, tendendo ognuno al massimo profitto, cesserà
l’attività lavorativa una volta raggiunto il pensionamento, quindi
il rapporto delle prestazioni tenderà più ad un quarto che ad
un terzo.
I minimi vanno trattati come caso del tutto particolare, essendo i minimi di
pensione artificialmente alterati, otto volte almeno il contributo minimo annuale,
a tutela delle categorie più deboli a minor reddito.
Sarà facile vedere che, anche con redditi maggiori, il rapporto “B”
/ “A” non varia, sempre in ipotesi di pari condizioni.
Andiamo alle situazioni in cui si versa più del minimo ottenendo sempre
il minimo della pensione, portando il ragionamento alla situazione limite, cioè
quella di massimo versamento contributivo che da luogo al minimo di pensione
La pensione si calcola con la formula a x b x c = pensione, ove
a = media dei migliori redditi (allo scopo si prenderà a= costante pari
all’esatto reddito che consente di pagare il massimo che da luogo alla
pensione minima)
b = coefficiente che dipende dallo scaglione di riferimento; nel caso in esame,
trattandosi di minimi tale coefficiente vale indubbiamente 0,02
c = anni d’anzianità contributiva, nel caso in esame il minimo,
cioè 30 anni
pensione = 8.920 euro corrispondente alla pensione minima
Si ricava quindi a = media dei redditi = 14.866,67 euro l’anno, cui corrisponde
un versamento di 1.487 euro l’anno (10% in cifra tonda), perciò
si ripropongono dapprima la tabella senza prosecuzione di attività (tabella
7 corrispondente alla tabella 1).
versamento annuo euro 1.487,00
versamenti per 30 anni 44.610,00
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
65 44.610,00 0,00 44.610,00 0,00 0,00
66 0,00 8.920,00 44.610,00 8.920,00 0,20
67 0,00 8.920,00 44.610,00 17.840,00 0,40
68 0,00 8.920,00 44.610,00 26.760,00 0,60
69 0,00 8.920,00 44.610,00 35.680,00 0,80
70 0,00 8.920,00 44.610,00 44.600,00 1,00
71 0,00 8.920,00 44.610,00 53.520,00 1,20
72 0,00 8.920,00 44.610,00 62.440,00 1,40
73 0,00 8.920,00 44.610,00 71.360,00 1,60
74 0,00 8.920,00 44.610,00 80.280,00 1,80
75 0,00 8.920,00 44.610,00 89.200,00 2,00
76 0,00 8.920,00 44.610,00 98.120,00 2,20
77 0,00 8.920,00 44.610,00 107.040,00 2,40
78 0,00 8.920,00 44.610,00 115.960,00 2,60
79 0,00 8.920,00 44.610,00 124.880,00 2,80
80 0,00 8.920,00 44.610,00 133.800,00 3,00
81 0,00 8.920,00 44.610,00 142.720,00 3,20
82 0,00 8.920,00 44.610,00 151.640,00 3,40
83 0,00 8.920,00 44.610,00 160.560,00 3,60
84 0,00 8.920,00 44.610,00 169.480,00 3,80
85 0,00 8.920,00 44.610,00 178.400,00 4,00
poi la corrispondente tabella per l’iscritto “B” che, avendo versato per 29 anni decide .... (tabella 8, corrispondente alla tabella 2).
pensionamento a 66 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 44.610,00 0,00 44.610,00 0,00 0,00
67 0,00 8.920,00 44.610,00 8.920,00 0,20
68 0,00 8.920,00 44.610,00 17.840,00 0,40
69 0,00 8.920,00 44.610,00 26.760,00 0,60
70 0,00 8.920,00 44.610,00 35.680,00 0,80
71 0,00 8.920,00 44.610,00 44.600,00 1,00
72 0,00 8.920,00 44.610,00 53.520,00 1,20
73 0,00 8.920,00 44.610,00 62.440,00 1,40
74 0,00 8.920,00 44.610,00 71.360,00 1,60
75 0,00 8.920,00 44.610,00 80.280,00 1,80
76 0,00 8.920,00 44.610,00 89.200,00 2,00
77 0,00 8.920,00 44.610,00 98.120,00 2,20
78 0,00 8.920,00 44.610,00 107.040,00 2,40
79 0,00 8.920,00 44.610,00 115.960,00 2,60
80 0,00 8.920,00 44.610,00 124.880,00 2,80
81 0,00 8.920,00 44.610,00 133.800,00 3,00
82 0,00 8.920,00 44.610,00 142.720,00 3,20
83 0,00 8.920,00 44.610,00 151.640,00 3,40
84 0,00 8.920,00 44.610,00 160.560,00 3,60
85 0,00 8.920,00 44.610,00 169.480,00 3,80
ed è facile notare .....
In breve se “A” raggiungerà un coefficiente di redditività
di 4,00, “B”, con un anno di pensione in meno, raggiungerà
un coefficiente di 3,80, in percentuale il 95% di “A”.
Con le stesse ipotesi se il pensionato “B” avesse, al pensionamento,
ancora anno in più, al 67° anno sarebbe nelle condizioni del pensionato
“A” al 65° anno, ed al termine della vita attesa (85 anni) avrebbe
una redditività di 3,60, in percentuale il 90% di “A”. Ne
segue la tabella del rapporto di redditività del pensionato “B”
rispetto al pensionato “A” al variare dell’età di pensionamento
(tabella 9, esattamente eguale alla tabella 3).
età (anni) al maturare della pensione percentuale di redditività
66 95,00 %
67 90,00 %
68 85,00 %
69 80,00 %
70 75,00 %
71 70,00 %
72 65,00 %
73 60,00 %
74 55,00 %
75 50,00 %
76 45,00 %
77 40,00 %
78 35,00 %
79 30,00 %
80 25,00 %
Una prima conclusione: a parità di versamenti, variando solo l’età,
si vede come le prestazioni che ottiene “B” rispetto ad “A”
sono sempre tra un quarto ed un terzo.
Rimane da analizzare il confronto tra l’iscritto “A” e l’ipotetico
iscritto “B” che, al compiere del 65° anno, opti per il trattamento
contributivo.
Mantenendo le ipotesi di reddito minimo come sopra, si suppone che un iscritto
sessantacinquenne, con zero anni di anzianità contributiva, opti (è
un eufemismo in quanto, data l’età, maturerebbe a 95 anni di età
la pensione di vecchiaia, decisamente fuori di qualsiasi tabella di mortalità)
per il trattamento contributivo (tabella 10)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 0 0,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 2.230,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 3.345,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00
70 1.115,00 0,00 5.575,00 0,00 0,00
71 1.115,00 351,00 6.690,00 351,00 0,05
72 1.115,00 351,00 7.805,00 702,00 0,09
73 1.115,00 351,00 8.920,00 1.053,00 0,12
74 1.115,00 351,00 10.035,00 1.404,00 0,14
75 1.115,00 351,00 11.150,00 1.755,00 0,16
76 1.115,00 680,00 12.265,00 2.435,00 0,20
77 1.115,00 680,00 13.380,00 3.115,00 0,23
78 1.115,00 680,00 14.495,00 3.795,00 0,26
79 1.115,00 680,00 15.610,00 4.475,00 0,29
80 1.115,00 680,00 16.725,00 5.155,00 0,31
81 0,00 1.066,00 16.725,00 6.221,00 0,37
82 0,00 1.066,00 16.725,00 7.287,00 0,44
83 0,00 1.066,00 16.725,00 8.353,00 0,50
84 0,00 1.066,00 16.725,00 9.419,00 0,56
85 0,00 1.066,00 16.725,00 10.485,00 0,63
Qualche considerazione è d’obbligo
- si interrompe la tabella agli 85 anni come sopra notando che l’iscritto
ha un ritorno pensionistico risibile, poco più di un decimo del ritorno
corrispondente dell’iscritto “A” come da tabella 1.
- come da tabella precedente l’iscritto “B”, con tutte le
ipotesi avanzate a suo favore, senza scelta a meno di patti con il diavolo,
deve continuare a lavorare per ulteriori 15 anni per avere, ad 85 anni di età,
un ritorno pensionistico teorico di circa il 63% del versato.
Stesse ipotesi, iscritto sessantacinquenne con un anno di anzianità contributiva che opta (si fa per dire) per il trattamento contributivo (tabella 11)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 1 1.115,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 2.230,00 0,00 2.230,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 3.345,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 5.575,00 0,00 0,00
70 1.115,00 351,00 6.690,00 351,00 0,05
71 1.115,00 351,00 7.805,00 702,00 0,09
72 1.115,00 351,00 8.920,00 1.053,00 0,12
73 1.115,00 351,00 10.035,00 1.404,00 0,14
74 1.115,00 351,00 11.150,00 1.755,00 0,16
75 1.115,00 680,00 12.265,00 2.435,00 0,20
76 1.115,00 680,00 13.380,00 3.115,00 0,23
77 1.115,00 680,00 14.495,00 3.795,00 0,26
78 1.115,00 680,00 15.610,00 4.475,00 0,29
79 1.115,00 680,00 16.725,00 5.155,00 0,31
80 1.115,00 1.066,00 17.840,00 6.221,00 0,35
81 0,00 1.066,00 17.840,00 7.287,00 0,41
82 0,00 1.066,00 17.840,00 8.353,00 0,47
83 0,00 1.066,00 17.840,00 9.419,00 0,53
84 0,00 1.066,00 17.840,00 10.485,00 0,59
85 0,00 1.066,00 17.840,00 11.551,00 0,65
in sostanza valgono le stesse considerazioni.
Si prova ad avanzare più rapidamente con l’età, per scaglioni
di cinque in cinque anni, per seguire l’andamento già notato (tabella
12)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 5 5.575,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 6.690,00 351,00 6.690,00 351,00 0,05
67 1.115,00 351,00 7.805,00 702,00 0,09
68 1.115,00 351,00 8.920,00 1.053,00 0,12
69 1.115,00 351,00 10.035,00 1.404,00 0,14
70 1.115,00 351,00 11.150,00 1.755,00 0,16
71 1.115,00 680,00 12.265,00 2.435,00 0,20
72 1.115,00 680,00 13.380,00 3.115,00 0,23
73 1.115,00 680,00 14.495,00 3.795,00 0,26
74 1.115,00 680,00 15.610,00 4.475,00 0,29
75 1.115,00 680,00 16.725,00 5.155,00 0,31
76 1.115,00 1.066,00 17.840,00 6.221,00 0,35
77 1.115,00 1.066,00 18.955,00 7.287,00 0,38
78 1.115,00 1.066,00 20.070,00 8.353,00 0,42
79 1.115,00 1.066,00 21.185,00 9.419,00 0,44
80 1.115,00 1.066,00 22.300,00 10.485,00 0,47
81 0,00 1.623,00 22.300,00 12.108,00 0,54
82 0,00 1.623,00 22.300,00 13.731,00 0,62
83 0,00 1.623,00 22.300,00 15.354,00 0,69
84 0,00 1.623,00 22.300,00 16.977,00 0,76
85 0,00 1.623,00 22.300,00 18.600,00 0,83
In sostanza il quadro cambia di poco, in quanto l’iscritto “B”
deve lavorare e vivere sino ad 85 anni per avere un trattamento pari a circa
l’83% di quanto versato (in riferimento all’iscritto “A”
tabella 1, circa il 16%).
Avanziamo ancora di 5 anni (tabella 13).
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 10 11.150,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 12.265,00 680,00 12.265,00 680,00 0,06
67 1.115,00 680,00 13.380,00 1.360,00 0,10
68 1.115,00 680,00 14.495,00 2.040,00 0,14
69 1.115,00 680,00 15.610,00 2.720,00 0,17
70 1.115,00 680,00 16.725,00 3.400,00 0,20
71 1.115,00 1.066,00 17.840,00 4.466,00 0,25
72 1.115,00 1.066,00 18.955,00 5.532,00 0,29
73 1.115,00 1.066,00 20.070,00 6.598,00 0,33
74 1.115,00 1.066,00 21.185,00 7.664,00 0,36
75 1.115,00 1.066,00 22.300,00 8.730,00 0,39
76 1.115,00 1.623,00 23.415,00 10.353,00 0,44
77 1.115,00 1.623,00 24.530,00 11.976,00 0,49
78 1.115,00 1.623,00 25.645,00 13.599,00 0,53
79 1.115,00 1.623,00 26.760,00 15.222,00 0,57
80 1.115,00 1.623,00 27.875,00 16.845,00 0,60
81 0,00 2.219,00 27.875,00 19.064,00 0,68
82 0,00 2.219,00 27.875,00 21.283,00 0,76
83 0,00 2.219,00 27.875,00 23.502,00 0,84
84 0,00 2.219,00 27.875,00 25.721,00 0,92
85 0,00 2.219,00 27.875,00 27.940,00 1,00
Il quadro cambia ancora di poco: l’iscritto “B” deve lavorare
come sopra per avere un trattamento circa pari alla sua contribuzione (in riferimento
all’iscritto “A” tabella 1, circa il 19% di prestazione).
Avanziamo ancora di 5 anni e siamo al limite della scelta sinora solo teorica
(tabella 14)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 15 16.725,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 17.840,00 1.066,00 17.840,00 1.066,00 0,06
67 1.115,00 1.066,00 18.955,00 2.132,00 0,11
68 1.115,00 1.066,00 20.070,00 3.198,00 0,16
69 1.115,00 1.066,00 21.185,00 4.264,00 0,20
70 1.115,00 1.066,00 22.300,00 5.330,00 0,24
71 1.115,00 1.623,00 23.415,00 6.953,00 0,30
72 1.115,00 1.623,00 24.530,00 8.576,00 0,35
73 1.115,00 1.623,00 25.645,00 10.199,00 0,40
74 1.115,00 1.623,00 26.760,00 11.822,00 0,44
75 1.115,00 1.623,00 27.875,00 13.445,00 0,48
76 1.115,00 2.219,00 28.990,00 15.664,00 0,54
77 1.115,00 2.219,00 30.105,00 17.883,00 0,59
78 1.115,00 2.219,00 31.220,00 20.102,00 0,64
79 1.115,00 2.219,00 32.335,00 22.321,00 0,69
80 1.115,00 2.219,00 33.450,00 24.540,00 0,73
81 0,00 2.662,00 33.450,00 27.202,00 0,81
82 0,00 2.662,00 33.450,00 29.864,00 0,89
83 0,00 2.662,00 33.450,00 32.526,00 0,97
84 0,00 2.662,00 33.450,00 35.188,00 1,05
85 0,00 2.662,00 33.450,00 37.850,00 1,13
L’iscritto “B” deve lavorare come sopra per avere un trattamento di poco superiore a quanto versato (in riferimento all’iscritto “A” tabella 1, circa il 21% di prestazione), ma ormai siamo al limite della scelta teorica, infatti, superati i 30 anni di contribuzione l’iscritto può decidere (a 65 anni beninteso) di non usufruire del predetto trattamento, versando, senza incassare sino agli 80 anni. La situazione alternativa è riassunta nella tabella seguente (tabella 15)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 15 16.725,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 17.840,00 0,00 17.840,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 18.955,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 20.070,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 21.185,00 0,00 0,00
70 1.115,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00
71 1.115,00 0,00 23.415,00 0,00 0,00
72 1.115,00 0,00 24.530,00 0,00 0,00
73 1.115,00 0,00 25.645,00 0,00 0,00
74 1.115,00 0,00 26.760,00 0,00 0,00
75 1.115,00 0,00 27.875,00 0,00 0,00
76 1.115,00 0,00 28.990,00 0,00 0,00
77 1.115,00 0,00 30.105,00 0,00 0,00
78 1.115,00 0,00 31.220,00 0,00 0,00
79 1.115,00 0,00 32.335,00 0,00 0,00
80 1.115,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
81 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
82 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
83 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
84 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
85 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
Ed ancora un rapido commento:
Il rapporto iscritto “B” su iscritto “A” passa subito
dal 21% al 25% a conferma dei risultati ottenuti in tabella 3 ove, in corrispondenza
del pensionamento ad 80 anni, si vede che il rapporto “B” su “A”
è appunto del 25%.
Anche la restituzione ha un brusco balzo andando al 33% in più di quanto
versato.
In questo caso il problema “... è meglio l’uovo oggi o la
gallina domani ...” non esiste: per bassa anzianità contributiva
la scelta è obbligata per l’uovo, appena l’anzianità
contributiva lo permette è meglio la gallina.
Se non c’è problema di scelta se ne deduce che l’uovo è
talmente piccolo da non essere degno di tale nome (la disparità di trattamento
è ovvia).
Anche se ormai il quadro è chiaro avanziamo ancora di 5 anni per l’ulteriore
tabella contributiva (tabella 16)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 20 22.300,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 23.415,00 1.623,00 23.415,00 1.623,00 0,07
67 1.115,00 1.623,00 24.530,00 3.246,00 0,13
68 1.115,00 1.623,00 25.645,00 4.869,00 0,19
69 1.115,00 1.623,00 26.760,00 6.492,00 0,24
70 1.115,00 1.623,00 27.875,00 8.115,00 0,29
71 1.115,00 2.219,00 28.990,00 10.334,00 0,36
72 1.115,00 2.219,00 30.105,00 12.553,00 0,42
73 1.115,00 2.219,00 31.220,00 14.772,00 0,47
74 1.115,00 2.219,00 32.335,00 16.991,00 0,53
75 1.115,00 2.219,00 33.450,00 19.210,00 0,57
76 1.115,00 2.662,00 34.565,00 21.872,00 0,63
77 1.115,00 2.662,00 35.680,00 24.534,00 0,69
78 1.115,00 2.662,00 36.795,00 27.196,00 0,74
79 1.115,00 2.662,00 37.910,00 29.858,00 0,79
80 1.115,00 2.662,00 39.025,00 32.520,00 0,83
81 0,00 3.106,00 39.025,00 35.626,00 0,91
82 0,00 3.106,00 39.025,00 38.732,00 0,99
83 0,00 3.106,00 39.025,00 41.838,00 1,07
84 0,00 3.106,00 39.025,00 44.944,00 1,15
85 0,00 3.106,00 39.025,00 48.050,00 1,23
ove in sostanza, in relazione al trattamento contributivo, le considerazioni sono le stesse (rapporto “B” su “A” del 23%), mentre con il trattamento pensionistico si ha (tabella 17)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 20 22.300,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 23.415,00 0,00 23.415,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 24.530,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 25.645,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 26.760,00 0,00 0,00
70 1.115,00 0,00 27.875,00 0,00 0,00
71 1.115,00 0,00 28.990,00 0,00 0,00
72 1.115,00 0,00 30.105,00 0,00 0,00
73 1.115,00 0,00 31.220,00 0,00 0,00
74 1.115,00 0,00 32.335,00 0,00 0,00
75 1.115,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
76 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
77 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
78 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
79 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
80 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
81 0,00 8.920,00 33.450,00 53.520,00 1,60
82 0,00 8.920,00 33.450,00 62.440,00 1,87
83 0,00 8.920,00 33.450,00 71.360,00 2,13
84 0,00 8.920,00 33.450,00 80.280,00 2,40
85 0,00 8.920,00 33.450,00 89.200,00 2,67
tabella da cui spicca che il ritorno pensionistico è più che doppio, ed il rapporto “B” su “A” è del 50% (2,67/5,33) a conferma della tabella 3 (in corrispondenza di 75 anni) e del successivo grafico 3.
Ad ulteriore conferma avanziamo ancora di 5 anni per l’ulteriore tabella contributiva ove si conferma la sostanziale staticità della situazione (rapporto “B” su “A” del 24%) (tabella 18)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 25 27.875,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 28.990,00 2.219,00 28.990,00 2.219,00 0,08
67 1.115,00 2.219,00 30.105,00 4.438,00 0,15
68 1.115,00 2.219,00 31.220,00 6.657,00 0,21
69 1.115,00 2.219,00 32.335,00 8.876,00 0,27
70 1.115,00 2.219,00 33.450,00 11.095,00 0,33
71 1.115,00 2.662,00 34.565,00 13.757,00 0,40
72 1.115,00 2.662,00 35.680,00 16.419,00 0,46
73 1.115,00 2.662,00 36.795,00 19.081,00 0,52
74 1.115,00 2.662,00 37.910,00 21.743,00 0,57
75 1.115,00 2.662,00 39.025,00 24.405,00 0,63
76 1.115,00 3.106,00 40.140,00 27.511,00 0,69
77 1.115,00 3.106,00 41.255,00 30.617,00 0,74
78 1.115,00 3.106,00 42.370,00 33.723,00 0,80
79 1.115,00 3.106,00 43.485,00 36.829,00 0,85
80 1.115,00 3.106,00 44.600,00 39.935,00 0,90
81 0,00 3.550,00 44.600,00 43.485,00 0,98
82 0,00 3.550,00 44.600,00 47.035,00 1,05
83 0,00 3.550,00 44.600,00 50.585,00 1,13
84 0,00 3.550,00 44.600,00 54.135,00 1,21
85 0,00 3.550,00 44.600,00 57.685,00 1,29
contro la più dinamica tabella in cui si raggiunge il trattamento pensionistico (tabella 19)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 25 27.875,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 28.990,00 0,00 28.990,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 30.105,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 31.220,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 32.335,00 0,00 0,00
70 1.115,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
71 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
72 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
73 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
74 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
75 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
76 0,00 8.920,00 33.450,00 53.520,00 1,60
77 0,00 8.920,00 33.450,00 62.440,00 1,87
78 0,00 8.920,00 33.450,00 71.360,00 2,13
79 0,00 8.920,00 33.450,00 80.280,00 2,40
80 0,00 8.920,00 33.450,00 89.200,00 2,67
81 0,00 8.920,00 33.450,00 98.120,00 2,93
82 0,00 8.920,00 33.450,00 107.040,00 3,20
83 0,00 8.920,00 33.450,00 115.960,00 3,47
84 0,00 8.920,00 33.450,00 124.880,00 3,73
85 0,00 8.920,00 33.450,00 133.800,00 4,00
ove ancora si nota il grande balzo del ritorno pensionistico in 5 anni, con il rapporto “B” su “A” che diventa del 75% ancora a conferma della tabella 3 (in corrispondenza di 75 anni) e del successivo grafico 3.
Ci si può fermare in quanto ormai l’andamento è chiaro e si ritorna al punto di partenza quando “B” coincide con “A” (a 30 anni con un solo giorno di differenza).
Si possono introdurre ulteriori variabili, ma in grandi linee i risultati non
cambiano o, se cambiano, lo fanno in maniera rafforzativa di quanto sostenuto.
Un esempio. Introduciamo un tasso d’interesse del 2,5% composto (attuale
tasso ufficiale, tasso anche sostanzialmente in linea con le previsioni Inarcassa)
in ipotesi di contribuzione minima per un ipotetico iscritto “B”
che a 65 anni ha 15 anni di contribuzione (il motivo di tale scelta è
che in tali condizioni si è già a regime, inoltre si è
nel caso di possibile scelta tra la pensione ed il trattamento proposto).
Ad ecco la tabella per “A” (tabella 20)
versamenti per 30 anni 33.450,00 (montante attuale)
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita rival. entrata rival. differenza
65 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 -33.450,00
66 0,00 9.143,00 34.286,25 9.143,00 -25.143,25
67 0,00 9.371,58 35.143,41 18.743,16 -16.400,25
68 0,00 9.605,87 36.022,00 28.817,61 -7.204,39
69 0,00 9.846,02 36.922,55 39.384,07 2.461,52
70 0,00 10.092,17 37.845,61 50.460,84 12.615,23
71 0,00 10.344,47 38.791,75 62.066,83 23.275,08
72 0,00 10.603,08 39.761,54 74.221,58 34.460,04
73 0,00 10.868,16 40.755,58 86.945,28 46.189,70
74 0,00 11.139,86 41.774,47 100.258,77 58.484,30
75 0,00 11.418,36 42.818,83 114.183,60 71.364,77
76 0,00 11.703,82 43.889,30 128.742,01 84.852,71
77 0,00 11.996,42 44.986,53 143.956,98 98.970,45
78 0,00 12.296,33 46.111,19 159.852,23 113.741,04
79 0,00 12.603,74 47.263,97 176.452,28 129.188,31
80 0,00 12.918,83 48.445,57 193.782,42 145.336,85
81 0,00 13.241,80 49.656,71 211.868,78 162.212,07
82 0,00 13.572,85 50.898,13 230.738,35 179.840,22
83 0,00 13.912,17 52.170,58 250.418,98 198.248,40
84 0,00 14.259,97 53.474,84 270.939,42 217.464,58
85 0,00 14.616,47 54.811,71 292.329,38 237.517,67
Da cui si desume che all’età di 85 anni si avranno entrate per euro 292.329 ed uscite per 54.882 con un coefficiente di redditività di 5,33 (non si hanno differenze con la tabella 1).
Ora la tabella per “B” che opti per la pensione di vecchiaia (tabella 21)
versamenti per 15 anni 16.725,00 (montante attuale)
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita rival. entrata rival. differenza
65 16.725,00 0,00 16.725,00 0,00 -16.725,00
66 1.142,88 0,00 18.286,01 0,00 -18.286,01
67 1.171,45 0,00 19.914,61 0,00 -19.914,61
68 1.200,74 0,00 21.613,22 0,00 -21.613,22
69 1.230,76 0,00 23.384,31 0,00 -23.384,31
70 1.261,53 0,00 25.230,45 0,00 -25.230,45
71 1.293,07 0,00 27.154,28 0,00 -27.154,28
72 1.325,40 0,00 29.158,54 0,00 -29.158,54
73 1.358,54 0,00 31.246,04 0,00 -31.246,04
74 1.392,50 0,00 33.419,69 0,00 -33.419,69
75 1.427,31 0,00 35.682,49 0,00 -35.682,49
76 1.462,99 0,00 38.037,54 0,00 -38.037,54
77 1.499,56 0,00 40.488,04 0,00 -40.488,04
78 1.537,05 0,00 43.037,29 0,00 -43.037,29
79 1.575,48 0,00 45.688,70 0,00 -45.688,70
80 1.614,87 0,00 48.445,79 0,00 -48.445,79
81 0,00 13.241,80 49.656,93 13.241,80 -36.415,13
82 0,00 13.572,85 50.898,35 27.145,70 -23.752,65
83 0,00 13.912,17 52.170,81 41.736,51 -10.434,30
84 0,00 14.259,97 53.475,08 57.039,89 3.564,81
85 0,00 14.616,47 54.811,96 73.082,36 18.270,40
Da cui si desume che all’età di 85 anni si avranno entrate per euro 73.082 ed uscite per 54.882 con un coefficiente di redditività di 1,33 per un rapporto “B” su “A” del 25,0% (non si hanno differenze con le tabelle 1 e 3)
E la tabella per “B” che opti per il trattamento pensionistico contributivo (tabella 22)
versamenti per 15 anni 16.725,00 (montante attuale)
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita rival. entrata rival. differenza
65 16.725,00 0,00 16.725,00 0,00 -16.725,00
66 1.142,88 1.066,00 18.286,01 1.066,00 -17.220,01
67 1.171,45 1.092,65 19.914,61 2.185,30 -17.729,31
68 1.200,74 1.119,97 21.613,22 3.359,90 -18.253,32
69 1.230,76 1.147,97 23.384,31 4.591,87 -18.792,44
70 1.261,53 1.176,67 25.230,45 5.883,34 -19.347,11
71 1.293,07 1.836,29 27.154,28 7.866,71 -19.287,57
72 1.325,40 1.882,20 29.158,54 9.945,58 -19.212,96
73 1.358,54 1.929,26 31.246,04 12.123,48 -19.122,56
74 1.392,50 1.977,49 33.419,69 14.404,06 -19.015,63
75 1.427,31 2.026,93 35.682,49 16.791,09 -18.891,40
76 1.462,99 2.840,49 38.037,54 20.051,36 -17.986,18
77 1.499,56 2.911,50 40.488,04 23.464,14 -17.023,90
78 1.537,05 2.984,29 43.037,29 27.035,03 -16.002,26
79 1.575,48 3.058,90 45.688,70 30.769,81 -14.918,89
80 1.614,87 3.135,37 48.445,79 34.674,43 -13.771,36
81 0,00 3.797,45 49.656,93 39.338,74 -10.318,19
82 0,00 3.892,39 50.898,35 44.214,60 -6.683,75
83 0,00 3.989,70 52.170,81 49.309,67 -2.861,14
84 0,00 4.089,44 53.475,08 54.631,85 1.156,77
85 0,00 4.191,68 54.811,96 60.189,33 5.377,37
Da cui si desume che all’età di 85 anni si avranno entrate per
euro 60.189 ed uscite per 54.882 con un coefficiente di redditività di
1,10 per un rapporto “B” su “A” del 20,6% inferiore,
sia pur di poco, al 21,2% precedente.
Aumentando il tasso di interesse non si hanno variazioni di rapporto per chi
raggiungerà la pensione, mentre per chi sarà nel trattamento pensionistico
contributivo le cose peggioreranno. Nell’esempio precedente con interesse
del 5% il rapporto “B” su “A” scende al 20,1%, con interesse
del 10% il rapporto “B” su “A” scende ancora al 19,1%
e così via.
Quanto sopra ad ulteriore riprova di quanto asserito.
A conclusione, si riporta un unico grafico che sintetizza quanto sopra ponendo a zero il saggio e con tutte le ipotesi semplificative (grafico 5)
Tale grafico sintetizza, in funzione dell’anzianità contributiva
a 65 anni, il rapporto delle prestazioni attese da “B” rispetto
a quelle attese da chi raggiunge a 65 anni l’anzianità di 30 anni
“A”.
Esempio: un iscritto che a 65 anni ha 10 anni di iscrizione, a parità
di capitale versato deve aspettarsi una prestazione corrispondente al 18,8%
(o meno) di quella attesa da “A”.
Se è logico che con il sistema retributivo si abbiano prestazioni di
importo superiore rispetto al contributivo, una differenza da tre a quattro,
sino a dieci volte superiore è eccessiva.
I fautori della proposta, circa quanto illustrato, sostengono che “B”
sarà trattato correttamente, in quanto le prestazioni saranno calcolate
col metodo contributivo, unico sostenibile. Inarcassa in sostanza non avrebbe
ritorni economici dall’operazione.
Se ciò fosse vero, perché non lasciare agli interessati la scelta,
piuttosto che obbligarli ad un trattamento risibile?
Viene piuttosto da pensare che si preveda, in ipotesi, l’impossibilità
di mantenere in futuro il sistema retributivo per i vecchi iscritti e, piuttosto
che prendere i provvedimenti conseguenti a tale ipotesi, si cerchi di addossare
ad altri l’onere di tale insostenibilità.
Ma poi chi sono gli iscritti “B” contribuenti di Inarcassa per un
congruo periodo (almeno 5 anni) obiettivo della proposta avanzata?
Si può fare la seguente distinzione: iscritti pensionati o non pensionati
di altro ente. (Meglio sarebbe una distinzione in base al reddito, ma in tutti
gli atti preparatori tale distinzione non è mai comparsa).
Gli iscritti “B” che, al 65° anno di età, non hanno maturato
la pensione presso alcun ente previdenziale, se hanno redditi minimi o inferiori
ai minimi, non sono forse un categoria ancora più debole degli iscritti
“A”?
Perché Inarcassa dovrebbe accanirsi con gli iscritti “B”,
o almeno con quelli che non godono di trattamento pensionistico?
Se lo scopo della cassa è quello di dare una pensione dignitosa a chi
non l’ha, perché a tale categoria non si vuole dare una prestazione
in linea con gli altri?
Un ente che pretende di avere una funzione sociale ha il dovere di tutelare
il più debole, non di tartassarlo.
Gli iscritti “B” che, al 65° anno di età, hanno maturato
la pensione con altri enti previdenziali, sono in migliori condizioni (godono
di pensione) ma in genere, non saranno agiatissimi perché avranno la
pensione minima (dati i tempi tecnici di laurea e di reperimento del posto di
lavoro, se hanno iniziato a lavorare a 27 anni, a 57 anni ne avranno 30 di anzianità
contributiva, appunto il minimo; se poi col minimo il trattamento fosse buono,
certamente non abbandonerebbero il posto di lavoro per andare alla ricerca,
presso Inarcassa, del misero trattamento contributivo o di una seconda pensione
che otterrebbero, o meglio non otterrebbero, all’età di 87 anni,
e neppure della potenziale restituzione al 95% dei futuri versamenti).
Dato che non rientra tra gli scopi statutari la prestazione di seconda pensione,
perché Inarcassa vuole obbligatoriamente dare ai già pensionati
una seconda pensione? Perché negare la restituzione a soggetti che, in
fin dei conti, non abbisognano di pensione in quanti già ne godono? Per
Inarcassa non è forse economicamente indifferente?
Con l’attuale normativa, tranne casi eccezionali non riconducibili a futuri
potenziali iscritti di Inarcassa, non si può andare in pensione prima
dei 57-58 anni, quindi, a regime, gli effetti economici della proposta sarebbero
nefasti per gli interessati (si rinvia al precedente grafico 5, del quale sarebbe
utilizzabile solo la parte iniziale).
Comunque, una volta fatta la norma, i destinatari dovranno rispettarla, con
la conseguenza che i futuri potenziali iscritti si comporteranno in maniera
economicamente conseguente, cioè non si iscriveranno ad Inarcassa, con
conseguente aumento del lavoro in nero e con risvolti decisamente negativi anche
per l’ente.
Tale elementare comportamento sarebbe negato agli attuali iscritti, con il risultato
che chi avrà 62 anni o più si affretterà a chiedere la
restituzione, gli altri resterebbero invischiati nel meccanismo illustrato che,
di fatto, impone una norma illegalmente retroattiva. Ne scaturirà un
contenzioso dagli effetti certamente negativi anche per Inarcassa.
Altro bersaglio del provvedimento può essere il pensionato di altro ente
cosiddetto pensionato “baby”, categoria in via di estinzione come
detto.
Ma proprio questa categoria (il “baby” pensionato) è quella
che si difenderebbe meglio, ed al solito un esempio anche per utilizzare le
tabelle sopra esposte:
Il laureato 25enne “B” avendo lavorato per 15 anni e riscattato
5 anni di laurea si è iscritto ad Inarcassa a 40 anni ed a 65 anni ha
25 anni di anzianità. Ovvio che, se già iscritto, si comporterà
come da tabella 19 ottenendo in media prestazioni pari al 75% di “A”.
Viene da chiedersi il perché di tale proposta, il perché di tanta
fretta, il perché dell’ampio consenso etc. se è vero, com’è
vero (si rinvia al punto precedente ed al relativo allegato) che la proposta
non ha alcuna logica previdenziale.
Tanto vale dire le cose come stanno.
A parere del sottoscritto la proposta eccede le competenze di Inarcassa, infatti,
camuffata da proposta previndenziale, è un tentativo di regimentare la
professione.
Infatti Inarcassa, nata come Cassa per soli liberi professionisti (tanto da
assumere anche la denominazione di C.N.P.A.I.A.L.P. Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), proprio perché
composta quasi esclusivamente da liberi professionisti da lunga data, opera
con la logica di questi ultimi, che hanno sempre visto il loro colleghi ingegneri
ed architetti, dipendenti, pensionati etc. come indesiderati.
A più riprese i predetti liberi professionisti hanno tentato, in varie
sedi, di impedire, boicottare o limitare l’attività di tale concorrenza.
L’influenza di Inarcassa può, oggi, estendersi su chi ha svolto
altre attività, ed in prospettiva su chi la sta svolgendo.
L’obiettivo non dichiarato è di disincentivante, rendere in qualche
modo più difficile la possibile concorrenza, con un trattamento pensionistico
fortemente disincentivante.
La decisione politica di impedire o limitare la professione a dipendenti di
altro ente, pensionati etc. non è certo di competenza di Inarcassa che,
così operando, invade, di fatto, un campo di evidente competenza Ministeriale.
Allegato al punto 5)
Da quanto detto sembra più logico l’indirizzo della Cassa Ragionieri,
che propende per la cessazione dei supplementi di pensione a favore dei pensionati
attivi che pagherebbero, in futuro, solo il contributo integrativo.
A riprova di quanto affermato si propone un esempio numerico frequente: un iscritto
ultrasessantacinquenne si iscrive per la prima volta ad Inarcassa e compie modeste
prestazioni.
Si supponga che il suo reddito sia mediamente di mille euro l’anno (un
modesto reddito per alleviare una situazione economica magari non brillante)
con conseguente versamento di cento euro l’anno (10%).
Ai 70 anni, dopo cinque anni di adempimenti, l’iscritto chiede il trattamento
di prestazione di anzianità contributiva, ed ecco il conteggio (ipotesi
di assenza di interessi etc. come all’allegato al punto 4).
Versamento anni 5 x 100 = 500 euro che produce una prestazione contributiva
(calcolo in proporzione fatto con le tabelle Inarcassa a corredo della proposta
di modifica statutaria) pari a 31,45 euro l’anno, circa 2,50 euro al mese.
Se si considerano i tempi tecnici di lavorazione della pratica, le spese connesse
etc. si comprende facilmente come tale prestazione sia antieconomica per tutti.
NOTIZIE 6/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Chiusura estiva
• Periodico Inarcassa
• Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25/6/2004
• Comunicazioni del Presidente
• Bilancio
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• Chiusura estiva
Inarcassa comunica che gli uffici di segreteria osserveranno la chiusura estiva
dal 9 al 20 agosto compresi
• Periodico Inarcassa
Il periodico Inarcassa dovrebbe essere arrivato a tutti per cui faccio solo
una segnalazione:
è presente il calcolo della pensione aggiornato e chiaro, basta leggere
con attenzione.
Rammento comunque che il calcolo della pensione si può fare (personalizzato)
via internet (vedansi comunicazioni 6/2001 per l’accesso a Inarcassa On
line e del 6/2003.
Interessante l'articolo sulla totalizzazione, la materia tuttavia è in
evoluzione e certamente si riparlerà dell’argomento, dal momento
che si è in attesa dei decreti attuativi
• Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25/6/2004
Il Comitato Nazionale dei Delegati (C.N.D.) tenutosi a Roma si è aperto,
come al solito, con le comunicazione del Presidente (arch. Paola Muratorio,
delegata di Imperia).
I ministeri vigilanti hanno approvato la polizza assicurativa che è stata anche ampliata (polizza sanitaria, gratuita per gli iscritti, a pagamento per i familiari vedansi comunicazione del marzo 2002)
Concordato
Inarcassa non condivide l’impostazione dello stesso
Riguardo il 2% (eccedenza dei minimi, in quanto è pacifico che i minimi
sono dovuti) non si tratta, in definitiva, di contributi a carico del cliente,
per cui Inarcassa li richiede (non dovrebbero esserci problemi da parte ministeriale)
Circa il 10% o il supero dei massimi la faccenda è più complicata,
alcuni sostengono che la normativa si riferisca solo alle casse pubbliche (Inps
per es.), quindi ritengono che Inarcassa possa comportarsi autonomamente, altri
sostengono che la normativa valga anche per Inarcassa invocando il sostengono
della legge, che dovrebbe essere universale
Inarcassa ha approvato documento in cui riafferma la sua autonomia (quindi tutti
i contributi andrebbero versati) ed ora si è in attesa di chiarimenti
ministeriali.
E’ ora possibile effettuare, oltre che la dichiarazione circa i redditi 1993, anche eventuali rettifiche on line (termine 31 ottobre ma occorre munirsi del codice di accesso; chi ne è sprovvisto può richiederlo con un certo anticipo, 20 gg. Circa).
La prescrizione quinquennale approvata; è stata tolta, per volere ministeriale la retroattività decennale anche per le pratiche precedenti.
Riguardo l’argomento ricongiunzioni, il 39% delle stesse viene effettuato
gratuitamente; per chi ricongiunge in maniera onerosa ha un onere medio di 21.781
euro.
Attenzione comunque in quanto un collega ha versato quasi 15.000 euro per ricongiungere
anni senza poi avere alcun aumento di pensione, dato che ricongiungeva solo
anni con versamenti minimi (quanto meno consultare su internet la simulazione)
E’ stato stabilito un nuovo tetto per l’indennità di maternità
(euro 4.075 min., euro 20.375 max).
E’ stato stabilito un nuovo importo nuovi mutui (min 20.000, max 200.000
euro)
E’ stata potenziata la comunicazione con gli iscritti, ad esempio le telefonate con risposta operatore sono aumentate del 19,5% nell’anno (+66% nel biennio) per un totale di 7.800 telefonate al mese; meglio ancora la comunicazione via internet che negli ultimi due anni è passata da 13.500 a 29.000 a 40.000 accessi mensili (2002-2004).
Sono state superate le 3000 “inarcassa card” con largo anticipo sulle previsioni (tra l’altro inarcassa card può risultare utile per rateizzare in qualche modo i contributi da versare ad Inarcassa; attenzione non rateare i minimi in quanto solo il costo dei “rib” supera il 10%, quanto meno attendere che Inarcassa riesca a passare da rate mensili a rate semestrali proprio nell’intento di ridurre i costi).
L’argomento principe della riunione comunque era il bilancio consuntivo,
approvato a larga maggioranza.
La redditività nella gestione inarcassa è stata del 6.32% (media
quinquennale 5 57%) quasi il doppio redditivita della cassa forense che pure
ha pubblicizzato con toni trionfalistici il suo bilancio sui maggiori giornali
specializzati.
Vi è stato un ulteriore incremento degli iscritti che sono ora circa
111.000 (più che raddoppiati negli ultimi otto anni); il rapporto iscritti
pensionati è arrivato a 9,6 nel 2003 (era 9,2 nel 2002 ed ora è
ormai a 10, cioè lavoratori per ogni pensionato a testimonianza che la
cassa è un ente giovane)
Le pensioni sono aumentate del 2.2%, le entrate sono incrementate del 7,5%
Una buona estate a tutti, in attesa del prossimo incontro.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 7/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
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• Modifica contributo di maternità 2004
• Periodico InArSind
• Periodico Inarcassa
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• Modifica contributo di maternità 2004
Inarcassa informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 23 luglio
2004, ha comunicato che il contributo di maternità deve essere rettificato
in 77 euro per assicurare il raggiungimento di una situazione di pieno equilibrio
tra contributi versati e prestazioni erogate, come previsto dall' art. 83, comma
3, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, modificato dal D.Lgs. n. 115 del 23
aprile 2003.
Pertanto, l'importo della seconda rata a saldo del contributo per l'anno 2004
sarà di 44 euro.
Analoghe notizie sono reperibili sul sito dell' Associazione www.inarcassa.it.
Chi con solerzia ha preso nota delle due rate di 33 euro ciascuna (66 euro il precedente valore comunicato, erano 60 euro nel 2003) prenda ora nota che la seconda rata passa da 33 a 44 euro (le sanzioni sono sempre in agguato).
Personalmente ritengo estemporaneo che i Ministeri, come nel caso degli interessi
sulle sanzioni che Inarcassa avrebbe voluto eliminare, vada ad imporre ad Inarcassa
dei balzelli che Inarcassa non propone (e non gradisce -in fin dei conti da
60 a 77 euro l’aumento è di oltre il 28%- come nel caso degli interessi
sulle sanzioni che Inarcassa avrebbe voluto eliminare) quando poi impone (o
vorrebbe imporre) dei tagli nelle entrate come nel caso del concordato;
Ricordi che Inarcassa, nel caso del concordato, non condivide, anzi contesta
l’imposizione ministeriale (cioè pretende, oltre al sacrosanto
2%, anche il 10% su tutte le entrate dichiarate).
• Periodico InArSind
L’ing. Marcello Conti - Presidente InArSind (ex SNILPI) già presidente
Inarcassa per tanti anni, ha scritto sul quindicinale InArSind il seguente articolo
di fondo che condivido e riporto integralmente.
Sempre in gamba il nostro ex presidente!
Ordinanza Sismica
In merito all’Ordinanza n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata sulla G.U. n. 105 del 08-05-2003, recante "Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale
e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" e in particolare
alle nuove Norme Tecniche approvate e ad essa allegate, lo scrivente Sindacato
- in rappresentanza dei liberi professionisti che quotidianamente applicano
le norme e progettano strutture - ritiene doveroso esprimere le seguenti osservazioni.
Come esposto al comma 2 dell’articolo 2 dell’Ordinanza, le Norme
Tecniche vigenti sopravviveranno per 18 mesi dall’entrata in vigore della
medesima. Trascorso detto periodo la progettazione dovrà essere svolta
esclusivamente utilizzando le prescrizioni contenute nell’ordinanza. Nel
prendere atto che l’adozione in via esclusiva del metodo illustrato nella
ordinanza risponde anche a una necessita di adeguamento agli altri Paesi comunitari,
e osservando preliminarmente che la emanazione della Ordinanza - accompagnata
da ulteriori Ordinanze che hanno, tra l’altro, apportato oltre cento correzioni
al testo originario e ingenerato un clima mai riscontrato di grande confusione
- non ci si può esimere dal segnalare una forte preoccupazione per le
reali difficoltà che si prospettano agli operatori che operano in un
settore ove primaria e la sicurezza di tutti i cittadini.
E’ bene chiarire che si esprimono tali perplessità non per avvallare
posizioni di conservazione o di pigrizia mentale - non certamente ascrivibili
alla nostra categoria professionale, al contrario sempre protesa all’innovazione
progettuale - ma semplicemente per la necessita di realismo culturale e quindi
di concretezza, requisiti questi sì che da sempre contraddistinguono
la nostra professione.
Nel nostro Paese operano decine di migliaia di ingegneri che, per formazione
universitaria e per pratica professionale ultradecennale, hanno assimilato un
metodo, acquisendo con esso una sensibilità progettuale, che non può
essere sostituito da un semplice adeguamento normativo.
Alla maggiore complicazione di calcolo e al maggior onere economico di realizzazione
delle opere conseguente alle nuove norme, non corrisponde un sostanziale beneficio
in termini di accresciuta sicurezza del le costruzioni.
Anzi, a parere dello scrivente Sindacato, le nuove norme tecniche così
come emanate, per la complicazione che comporteranno in tutti gli atti tecnici
e amministrativi costituiranno un serio ostacolo alla concreta realizzazione
del Programma delle Grandi -Opere del Governo.
E' chiaro che l'adozione dal nuovo metodo ha un logico nesso con il sistema
di norme per la progettazione antisismica, ma è proprio questo collegamento
che dovrebbe suggerire una certa prudenza nell’innovazione: gli Ingegneri
raccolti nel Sindacato osservano che non è certo il riferimento al metodo
degli stati limite ciò che preoccupa i professionisti italiani, essendo
esso, come è noto, gia previsto in forma sostanzialmente uguale dalle
Norme Italiane da circa 30 anni, bensì la prescrizione impositiva di
un unico metodo, che peraltro e tarato sui risultati e sull’esperienza
centenaria derivanti dall’applicazione dell’altro metodo (messo
ora fuori legge), mortificando in questo modo la libertà di scelta e
la professionalità degli ingegneri italiani, ben nota e apprezzata in
tutto il mondo!
Occorre ribadire che l’adozione paritetica di più metodi di calcolo,
prevista dalla attuale normativa, così come da altre normative internazionali
di sicuro prestigio scientifico, quali ad esempio le norme vigenti negli Stati
Uniti d’America, consente di trarre vantaggio dalle informazioni che si
ricavano dalla osservazione del comportamento in servizio delle costruzioni
esistenti, realizzate per la maggior parte in Italia, come altrove, applicando
il metodo delle tensioni ammissibili.
Inoltre la imposizione di un unico metodo di calcolo contrasta con il tradizionale
atteggiamento di apertura della Normativa Italiana che consente ai Progettisti
di applicare il metodo di calcolo da loro giudicato più adeguato al problema
specifico, facendo anche eventualmente ricorso a metodi assolutamente innovativi,
salvo dimostrarne l'efficacia al fine di garantire la salvaguardia della pubblica
incolumità.
In aggiunta a quanto sopra vi e un ulteriore aspetto da considerare, relativo alla sproporzionata brevità del periodo di tempo nel quale e previsto che il nuovo metodo sostituisca quello esistente: proprio il Gruppo di Lavoro che ha redatto il "Documento esplicativo" della norma approvata con l’Ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, nella Premessa di detto documento, al punto 9), così si esprime:
"La corretta applicazione di norme tecniche moderne è favorita
da un adeguato livello di razione dei tecnici del settore.
- E' quindi opportuno prendere in esame l'emanazione di norme che consentano
la creazione di albi speciali di professionisti competenti nelle attività
progettuali su strutture importanti in Zona sismica.
- Tali norme dovrebbero comprendere ad esempio indicazioni sul necessario curriculum
-degli studi o dei corsi post-laurea, sugli eventuali esami da sostenere, sulla
durata dell'abilitazione e sugli obblighi di aggiornamento, sugli eventuali
obblighi di continuità nella pratica dell'esercizio della professione.
- Anche in relazione a questo problema è necessario considerare l’opportunità
di prevedere norme transitorie".
Gli Ingegneri si interrogano sulla ponderatezza di questo aspetto della ordinanza,
che di fatto cancella, a decorrere dal giorno 8 Novembre 2004, conoscenze durevolmente
sperimentate, che formano il bagaglio tecnico-conoscitivo di larghissima parte
dei professionisti italiani.
Si chiedono inoltre, con grave preoccupazione, se sia ragionevole prevedere
che entro un termine così immediato trovino "la diffusione delle
conoscenze", così da garantire la sicurezza delle costruzioni, cioè
la sicurezza dei cittadini, ponendo la nostra categoria nelle condizioni di
svolgere con efficacia la propria attività, che e di pubblico interesse.
Le risposte a tali quesiti non possono che essere negative e determinano pertanto
un grave stato di incertezza.
Sembrerebbe molto più appropriato e saggio consentire l’utilizzazione
di entrambi i metodi, con le opportune limitazioni e graduazioni, assicurando
ai giovani un’adeguata e mirata istruzione universitaria e permettendo
ai professionisti che gia operano con serietà e scrupolo, di acquisire
le dovute conoscenze e sensibilità progettuali, maturate in parallelo
e attraverso un costruttivo confronto con il metodo fino ad oggi adottato, così
come avviene nel quadro internazionale dei paesi dotati di normative organiche.
In definitiva nell’affermare, e non potrebbe essere altrimenti, la condivisione
di un’impostazione di progetto moderna e in linea con le altre realtà
internazionali, lo scrivente Sindacato ritiene sia proprio precipuo dovere,
nell’interesse superiore della sicurezza delle costruzioni e del buon
andamento di un settore fondamentale dell’economia nazionale, proporre
di ritirare l’Ordinanza o in subordine di modificarla, per consentire
a tutti gli operatori del settore di assimilare, con piena consapevolezza, costi
e vantaggi del nuovo metodo, garantendo così la permanenza nel tempo
dell’elevato livello di sicurezza dei cittadini così come è
gia stato garantito con successo in passato dal preesistente organico quadro
normativo.
Ing. Marcello Conti - Presidente InArSind
• Periodico Inarcassa
alcuni appunti al volo:
- pag. 17 (articolo attività istituzionali) rammento che si da come in itinere l’approvazione della prescrizione quinquennale mentre la stessa è stata approvata dai Ministeri (vedansi artt. precedenti), tra l’altro con obbligo di quinquennale pura (la decennale non esiste più).
- pag. 63 (spazio aperto a cura del vice-presidente)
Nella risposta finale si dà per scontata l’avvenuta trasformazione
della restituzione dei contributi (a 65 anni per chi non raggiunge la pensione)
in mini-pensione (metodo contributivo).
Rammento che contro tale provvedimento ho presentato ricorso ai Ministeri e
spero proprio che Di Martino non sia più informato di me (l’approvazione
in tempi così brevi ed in questo periodo peraltro sembra cosa strana).
- pag. 43-54 l’inserto (rosa) sempre ben curato
- pag. 80-82 l’interessante articolo di Marco Agiata sui supporti informatici.
Colgo l' occasione per porgerVi cordiali saluti.
NOTIZIE 8/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
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• Proroga per ricorsi amministrativi
• Modifiche statutarie
• Prossimo Comitato Nazionale dei Delegati (7-8 ottobre)
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• Proroga per ricorsi amministrativi
Inarcassa, in relazione all’attività sanzionatoria più
o meno normale (rammento che nel corso dell’anno solare mediamente invia
notifiche di possibili sanzioni per circa 50.000 posizioni) ha inviato notifiche
di “aggiornamento posizioni previdenziali” (leggasi potenziali sanzioni)
anche nei mesi di luglio ed agosto 2004.
Il normale termine (in genere 30 gg. dal ricevimento come indicato nelle notifiche)
visto il periodo, è apparso ridotto per cui, in ogni caso, non saranno
arigettati (per decadenza dei termini) tutti quei ricorsi che perverranno entro
il 31.10.2004.
Sul sito Internet (www.inarcassa.it) Inarcassa dovrebbe già pubblicizzare
tale proroga di termini (purtroppo non sono riuscito a collegarmi recentemente
-domenica 26/9- con il sito e non so se tale aggiornamento è riportato).
• Modifiche statutarie
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, hanno approvato (Decreti Interministeriali del 12 e 25 agosto
2004) le modifiche proposte agli art. 3, 29, 37 e 42 proposte.
Non sono riuscito a verificare (vedi prima) se lo statuto presente sul sito
Internet di Inarcassa (www.inarcassa.it) riporta il testo aggiornato, di certo
tale modifica sarà introdotta a breve.
L’argomento, tanto perché ciascuno possa capire se di interesse,
è
- art. 3 provvidenze in favore degli iscritti in caso di inabilità temporanee
- art. 29 in caso di inabilità temporanee si prescinde da eventuali risarcimenti
corrisposti da altre assicurazioni
- art. 37 in caso di comunicazione del reddito Irpef e del volume d’affari
irregolare (omissione, ritardo ...) viene eliminato l’addebito degli interessi
di mora sulla sanzione
- art. 25 e 42 modifiche al calcolo dei supplementi di pensione (diventano reversibili
e con aggiornamento quinquennale, non più biennale) e regolamentazione
del periodo transitorio tra vecchie e nuovo regolamento.
Sul sito Internet (www.inarcassa.it) Inarcassa rammenta che sono reperibili
tali notizie con più particolari.
• Prossimo Comitato Nazionale dei Delegati
Si terrà a Roma (7-8 ottobre) il prossimo CND.
Tra i vari argomenti, trascurando quelli tecnici non di interesse per gli iscritti,
vi sarà la proposta di modifica dell’art. 7 dello statuto (Iscrizione
ad Inarcassa) comma 5 (sarebbero esclusi dall'iscrizione ad Inarcassa gli ingegneri
e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di
un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.).
La proposta nasce dalla constatazione che i pensionati di altro ente, con le
normative proposte da Inarcassa (ma non ancora approvate), potrebbero iscriversi
alla gestione separata INPS (in molti casi lo stesso Ente previdenziale di provenienza)
mantenendo un percorso previdenziale unico piuttosto che frammentario (INPS
- Inarcassa).
D’altra parte il metodo di calcolo contributivo si sta uniformando (anche
Inarcassa per i supplementi di pensione è passata o sta passando o cercando
di passare al metodo di calcolo contributivo) quindi per il pensionato il ritorno
pensionistico dovrebbe essere lo stesso in ogni caso, con la differenza che
si avrebbe a che fare con un unico Ente.
In teoria tutto bene, in pratica restano forti dubbi sull’effettiva eguaglianza
di trattamento, ma soprattutto forti dubbi sulla gestione del transitorio.
Ancora non si hanno notizie dell’esito del ricorso da me presentato (vedasi
comunicazione di giugno 2004) che interferisce con la modifica proposta, quindi
a mio parere l’argomento non è ancora maturo per la delibera, anche
perché
- non è ancora noto il riflesso economico immediato su Inarcassa (probabilmente
verrà illustrato al prossimo CND) mentre in futuro l’impatto dovrebbe
essere nullo (il metodo contributivo dovrebbe garantire un equilibrio di cassa)
- non si conosce il parere dell’INPS e degli altri Enti direttamente interessati
- non è chiara la gestione del pregresso (restituzione dei contributi?
accantonamento per una futura mini pensione Inarcassa? trasferimento delle somme
versate all’INPS? o anche permanenza o meno in Inarcassa dei già
iscritti? su base volontaria o coattiva?.... altre ipotesi?)
- in caso di restituzione dei contributi quale sarà l’impatto sul
bilancio Inarcassa.
Certo è sconfortante pensare come vengono trattati i pensionati di altro
ente che, indipendentemente dalla loro volontà sono stati dapprima estromessi
dalla Cassa (alla nascita della allora CNPAIA) né iscrivibili neanche
su base volontaria, poi iscritti obbligatoriamente, poi ancora cancellati infine
reiscritti con la beffa dell’effetto retroattivo (con squilibrio di versamenti
ed altri effetti collaterali negativi) pensionati che ora si propone di ricancellare.
Anche i contributi versati, a suo tempo previsti in restituzione in caso di
non conseguimento di trattamento previdenziale (interesse composto del 5%) dal
2001, vengono restituiti al 95% (più interessi insignificanti) ed ora
non si sa se verranno trasformati in mini pensione (come vorrebbe Inarcassa)
o meno.
Una cosa è certa: l’arroganza dei liberi professionisti cosiddetti
puri (li chiamo di serie “A”) che a loro piacimento decidono della
sorte previdenziale degli altri, applicando la democrazia in modo “sui
generis”, decidendo “democraticamente” in un’assemblea
(CND) in cui i liberi professionisti di serie “B” sono inesistenti
o quasi.
Vi terrò informati, perché ho il dovere di aggiornare i colleghi
di serie “B” che vengono ad apprendere del loro destino a giuochi
fatti.
Come ciliegina sulla torta i liberi professionisti di serie “A”
pretendano di applicare l’assurdo principio di retroattività delle
loro decisioni ai colleghi di serie “B”.
Un esempio paradossale ma tipico: il cosiddetto “baby” pensionato,
e vengo ad un caso pratico frequente.
Ipotizziamo un architetto o ingegnere che negli anni ’60-’70, scelta
n. 1 logica con la legislazione dell’epoca, cominciò col fare un
pò di libera professione ed un pò di altra attività (ad
esempio supplenze, ripetizioni etc.), con conseguente iscrizione ad Inarcassa.
Dopo un periodo più o meno breve, scelta n. 2 (logica come sopra), ebbe
modo di diventare insegnante scuola (o altro impiego equivalente ai fini pensionistici),
con conseguente cancellazione dalla cassa (magari con restituzione dei contributi
e perdita dell’anzianità, ma nulla cambia in sostanza se i contributi
sono rimasti presso Inarcassa) .
Negli anni ‘80 (quando era sempre più concreta la possibilità
di eliminazione del pensionamento “baby”) optò, scelta n.
3 (logica come sopra), per il pensionamento trovandosi nuovamente nella condizione
di libero professionista, ma, anche volendo, non poteva iscriversi alla cassa.
Data la misera pensione “baby” e l’impossibilità di
crearsi un futuro previdenziale con Inarcassa, si rivolse, scelta n. 4 (logica
come sopra), si rivolse ad una compagnia di assicurazione per poter versare
somme che gli garantissero, a suo tempo, di ottenere un’altra (magari
piccola) pensione.
Alla fine degli anni ‘80 cambio di direzione: Iscrizione obbligatoria
alla cassa con effetto retroattivo (con pagamento immediato di tutti gli arretrati
etc.). Il pensionato magari ha opposto anche resistenza, ma gli avvocati della
cassa sono stati efficienti ed la reiscrizione è cosa “forzosamente”
fatta.
A causa di ciò il pensionato di altro Ente avrebbe voluto disdire il
contratto con la compagnia di assicurazione, ma questo aveva una durata magari
di 20 anni e la compagnia era tutt’altro che propensa alla restituzione.
Ancora un bivio, cambiare mestiere (qualcuno di mia conoscenza ha optato per
fare il fotografo) o restare con Inarcassa? Diciamo restare con Inarcassa, scelta
n. 5 (logica come sopra), per restare nel campo dell’ingegneria o dell’architettura
(in fin dei conti si è ben sudato per avere quella maledettissima laurea).
Peraltro i contributi versati o andranno a costituire una pensione calcolata
col metodo retributivo, magari dopo il compimento dei 70 anni, o saranno restituiti
con l’interesse composto del 5% (e ciò è sancito da leggi
dello stato 6/81, 290/90).
Passano venti anni e scade il contratto con la compagnia di assicurazione ed
ancora un bivio, rinnovare il contratto e proseguire, ed ancora la scelta n.
6 (logica come sopra), sia quel che sia, ma basata sui presupposti predetti.
Arriviamo al 2001 ed arriva la notizia che da quel momento in poi i contributi
versati saranno restituiti al 95% ad interessi irrisori (ormai le scelte sono
state fatte e non sarà un 5% a stravolgere la situazione, questo 5% servirà
solo a mettere in moto un certo meccanismo ...).
Arriviamo a tempi recenti, quando Inarcassa delibera (speriamo che i Ministeri
vigilanti siano di parere contrario) che la restituzione dei contributi non
si farà più (tranne un transitorio di 3 anni) e gli stessi andranno
a formare una mini pensione calcolata col metodo contributivo (in breve si andrà
a prendere 1/3 o 1/4 di quanto si sarebbe preso col metodo retributivo). Ne
consegue che chi ha più di 62 anni potrà optare per la restituzione,
chi ne ha meno no (il meccanismo di prima se era già in moto subirà
un’accelerazione vorticosa ...). Il fatto è grave in quanto stravolge
scelte fatte più di 20 anni addietro con un effetto retroattivo improponibile
in una società civile.
Ora Inarcassa vorrebbe deliberare anche la cancellazione da Inarcassa dei pensionati
di altro ente (è in dubbio se si potrà esercitare un’opzione
per chi attualmente è iscritto.
Certo che chi oltre 20 anni prima sosteneva di non dover essere iscritto vedrebbe
riconosciuta la sua tesi, con una ventina di anni di ritardo, magra consolazione
dato che nella vita non c’è la marcia indietro. E le scelte, a
cosa sono servite quando i presupposti sono stati tutti stravolti? Era meglio
fare a testa e croce?
Inarcassa ha mai chiesto a qualche pensionato la sua opinione? Domanda ovviamente
retorica, tanto cosa conta il parere di un professionista di serie “B”
quando ci sono i professionisti di serie “A” a decidere per lui.
Vi farò sapere quando le cose saranno un pò più chiare.
NOTIZIE 9/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Comitato Nazionale dei Delegati (7-8 ottobre 2004)
- pensionati di altro ente (esclusione da Inarcassa)
- notizie varie
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Come anticipato aggiorno circa le decisioni del CND (Comitato Nazionale dei Delegati) del 7-8 ottobre 2004
• Comitato Nazionale dei Delegati
- pensionati di altro ente
In merito al punto dell'ordine del giorno preannunciato (iscrizione ad Inarcassa
di ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in
dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività
esercitata) alla fine è stata approvata la proposta dell’ing. Zocca
(che avevo preannunciato nel precedente comunicato) con alcune modifiche migliorative.
Le decisioni sono state prese dopo una discussione molto tecnica che, per la
prima volta, ha visto i liberi professionisti guardare i pensionati di altro
ente senza pregiudizi.
Vengo al testo approvato (non ufficiale e che dovrà passare al vaglio
dei Ministeri Vigilanti, con tempi tecnici di vari mesi prima dell’eventuale
entrata in vigore).
“Il Comitato Nazionale dei Delegati
• ritenuto che il nuovo quadro normativo previdenziale venuto a delinearsi
con l’introduzione della Gestione Separata INPS rende di fatto non più
necessaria la previsione statutaria di cui all’art. 7
con voto .... delibera
di modificare l’art. 7.5 dello Statuto come di seguito indicato:
7.5 - Sono esclusi dall’iscrizione ad Inarcassa gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Sono altresì esclusi dall’iscrizione ad Inarcassa gli ingegneri e gli architetti che godono di un trattamento pensionistico erogato da altro ente previdenziale.
Coloro i quali alla data ... (data di approvazione della modifica statutaria) siano iscritti ad Inarcassa e si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, nel termine perentorio di un anno dovranno esercitare l’opzione per l’eventuale cancellazione dai ruoli di iscritto ad Inarcassa.
In mancanza dell’esercizio dell’opzione, a detta scadenza, l’iscrizione sarà considerata mantenuta.”
Precedenti delibere (non ancor approvate dai Ministeri) hanno imposto, tra
l'altro, il sistema contributivo ai supplementi di pensione oltre il 65°
anno di età in analogia a quanto sta avvenendo a livello dei vari enti
previdenziali. (Rammento come dal 30 settembre 2004 i geometri calcolino -con
approvazione Ministeriale- i supplementi di pensione con un nuovo meccanismo
contributivo, vedasi ad esempio quanto riportato in Edilizia e Territorio del
15-15/10/2004).
Tali delibere porteranno come conseguenza (se avallate) che i pensionati di
altro ente saranno trattati in maniera simile (non uguale) dall'INPS e da Inarcassa,
ed ecco spiegato perché la grande maggioranza dei delegati (non pensionati
da altro ente) ha cambiato atteggiamento.
Infatti la permanenza in Inarcassa, ai fini economici della Cassa, dovrebbe
essere ininfluente, cosicché viene meno l’interesse all'iscrizione
obbligatoria che, al contrario, potrebbe danneggiare gli interessati.
La decisione presa, sgradita al sottoscritto anche per la limitazione temporale
dell’opzione (un anno), è stata di non consentire più ai
pensionati di altro ente l'iscrizione, mantenendo la prosecuzione volontaria
soltanto per i pensionati di altro ente che al momento dell’entrata in
vigore saranno iscritti ad Inarcassa.
Riporto parte del testo dell’intervento che avrei voluto effettuare, intervento
che ho poi radicalmente modificato “a braccio” per la precedente
presentazione della proposta “ing. Benetti” praticamente uguale
a quella che sarei andato a proporre in seguito (sono stato anticipato da Benetti
...).
“Dopo decenni che sostengo che, in un contesto normativo discriminate
quale quello di Inarcassa, i pensionati di altro Ente (PAE) non debbano essere
iscritti, ecco una proposta di modifica statutaria che va in tale direzione.
Condivido parzialmente le motivazioni della proposta ma, a mio parere, ve ne
sono altre, sempre a favore, ben più importanti.
I PAE non sono mai stati chiamati a contribuire alle riforme statutarie e si
trovano forzosamente in un contesto nel quale non si riconoscono.
Quando l’ufficio studi e ricerche afferma che il contenzioso Inarcassa/PAE
è più che triplo rispetto alla normalità, e che mediamente
il costo legale per Inarcassa supera i 15.000 euro per ogni ricorso bisogna
riflettere.
Dato che anche il PAE nel contenzioso ha costi paragonabili se non superiori
a quelli di Inarcassa, o il PAE è un litigioso autolesionista o ritiene
di subire torti rilevanti.
Se non si apre un discorso serio che tenga conto delle esigenze di tutti è
bene che le strade si dividano, ma non nel termine di un anno che inevitabilmente
innescherebbe un ulteriore contenzioso.
D’altra parte il fatto che l’opzione possa essere esercitata in
tempi diversi non provoca ad Inarcassa né danni economici, né
particolari difficoltà di gestione, per cui non ne vedo l’utilità.
Nella modifica degli art. 40, 42 etc. (22, 23, 30, 31 riguardante anche e soprattutto
i PAE) recentemente approvata dal CND, ma non ancora in vigore, si dice (il
nuovo punto 9 dell’art. 42.9) “... L’opzione per la restituzione
è irrevocabile e deve essere esercitata entro il termine perentorio di
tre anni ...”.
Non basta, avendo fatto ricorso contro tale delibera, anche perché inammissibilmente
retroattiva, non solo il termine dovrebbe essere portato a tre anni, ma, dal
mio punto di vista, non dovrebbe esistere un termine perché si incapperebbe
ancora in una delibera retroattiva.
Anticipo che, pur essendo favorevole alla proposta, qualora permanga un limite
per esercitare l’opzione, mi vedrò costretto a chiedere nuovamente
una sospensiva, e, in caso di rigetto, a presentare un ulteriore ricorso in
quanto è inammissibile votare una modifica statutaria, correlata ad un’altra
ancora in itinere, il cui esito condiziona la presente.”
Vengo alle considerazioni (oltre quanto già implicitamente esposto nell’intervento).
La motivazione ufficiale della modifica è quella di consentire la continuità
previdenziale (ad esempio un pensionato ex dipendente statale potrebbe continuare
a versare i contributi all'INPS, suo ente erogatore di pensione, con un rapporto
previdenziale con un unico Ente). La vera motivazione, questa almeno è
la mia opinione, è che i pensionati di altro Ente sarebbero diventati
giocoforza (vista l'attuale normativa) sempre di meno, con un risvolto economico
sempre minore, ma con impegno gestionale che non sarebbe diminuito in proporzione,
tutt'altro.
Comunque una modifica tutto sommato positiva, peccato che non sia stata lasciata
la scelta ai pensionati di altro ente di iscriversi o meno ad Inarcassa e per
il transitorio troppo esiguo.
Riguardo il transitorio restano poi dubbi interpretativi: coloro che opteranno
per la cancellazione (a mio avviso chi è già in Inarcassa non
ha nessun motivo per cancellarsi in quanto si troverebbe un domani con due spezzoni
previdenziali anziché uno) avranno indietro il versato o avranno la mini
pensione con calcolo contributivo?
Restano inoltre dubbi circa i pensionati di altro ente che non abbiano partita
IVA (si sa solo che Inarcassa non li vuole, ma non si sa se potranno andare
con l’INPS, ma questo ovviamente ad Inarcassa non importa).
• CND 6-7 ottobre 2004
- notizie varie
Approvazioni dei Ministeri riguardo varie proposte di Inarcassa
I Ministeri Vigilanti hanno dato parere favorevole (pertanto entrano in vigore)
ad alcune iniziative di Inarcassa
- Inabilità temporanea. Finalmente anche le inabilità temporanee (almeno quelle di rilevanza) potranno essere sostenute da Inarcassa (chi, sfortunatamente, fosse interessato, potrà consultare il sito internet della Cassa, ove, fra le varie normative dovrebbe rintracciare, aggiornato, il Regolamento sulle inabilità).
- Finanziamenti alla professione. Ancora è stata riconosciuta ad Inarcassa la possibilità di finanziare (oltre i mutui studio-casa) anche iniziative professionali che necessitino, per essere avviate, di esborsi iniziali (ancora gli interessati potranno far capo al sito internet della Cassa).
- Abolizione degli interessi di mora. Ancora un riconoscimento della sempre maggiore efficienza di Inarcassa che si è attivata per eliminare gli odiosi interessi di mora che andavano ad inasprire le già pesanti sanzioni (anche queste oggetto di revisione in diminuzione, anche se tuttora eccessivamente onerose) ancora gli interessati potranno far capo al sito internet della Cassa, o semplicemente prestare attenzione alle comunicazioni della Cassa, che ha preso la sana abitudine di informare gli iscritti in prossimità delle scadenze (che se non rispettate portano alle sanzioni).
- Riconoscimento delle forme di tutela sanitaria integrativa. Ancora un successo di Inarcassa che ha convinto i Ministeri sia della legittimità che della bontà della tutela sanitaria integrativa. E' legittimo l'impegno di spesa per l'assicurazione sanitaria degli iscritti, nonché l'eventuale estensione facoltativa ai familiari (a pagamento, in verità di quote assai modeste, che per l'anno prossimo saranno addirittura ridotte, sembra di oltre il 50%, a fronte del mantenimento, ed addirittura dell’ampliamento delle prestazioni, ad esempio saranno riconosciuti anche i tumori benigni gravi, i tumori non operabili, con possibilità di estensione ai familiari anche oltre il precedente limite di 80 anni etc.). Il rinnovo con l'Unipol (Grandi interventi - gravi eventi morbosi) ha consentito anche di aggiornare ed ampliare la casistica prevista (al solito il sito internet o il numero verde Unipol potranno essere utili per maggiori ragguagli). Permane anche l'assicurazione volontaria per piccoli interventi, ricoveri etc. (quest'ultima assicurazione, a parere del sottoscritto, è a prezzi meno convenienti della precedente, ma ognuno potrà avere una sua opinione in proposito).
- Rifinanziamento mutui. Viste le richieste che hanno quasi esaurito il fondo destinato a mutui agli iscritti, è stato deliberato un ulteriore finanziamento cosicché si avrà continuità sull'erogazione di mutui (di particolare interesse per l'impianto studio, per l'acquisto dell'abitazione etc.) con possibilità di finanziamento anche per iniziative professionali che necessitino, per essere avviate, di importanti impegni economici preliminari (ancora gli interessati potranno far capo al sito internet della Cassa).
- Sito internet e carta di credito Inarcassa. Al 5.10.04 sono ormai quasi 40.000 gli iscritti collegati on-line con Inarcassa e le carte di credito Inarcassa hanno superato le 5.000 unità (rammento che la carta di credito - per accordo con la Banca Popolare di Sondrio è gratuita, non richiede apertura di ulteriori conti correnti in quanto si aggancia al proprio, e consente il pagamento, anche dilazionato e ad interessi modici, dei versamenti obbligatori ad Inarcassa (previo scelta delle modalità di pagamento, che sono ampie e varie).
- Rinnovo del CND, elezioni, scadenze. Il quinquennio 2000-2005 volge a termine (visto in relazione ai tempi tecnici di rinnovo) e la macchina elettorale per il rinnovo 2006-2010 sta per mettersi in moto. Entro il 5.11.04 saranno indette le elezioni e le candidature dovranno essere presentate entro in 14.12.04; il materiale ai seggi interessati sarà inviato entro fine gennaio etc. (inutile dilungarsi in quanto l'informativa sarà inviata a tutti al domicilio noto ad Inarcassa, occorre solo preoccuparsi che Inarcassa abbia i dati corretti ed aggiornati, al solito il sito internet sarà utilissimo).
A presto, in quanto entro fine anno dovrebbe esserci un altro CND.
NOTIZIE 10/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Comitato Nazionale dei Delegati (25-26 novembre 2004)
- Workshop del 24 novembre
- Relazione del Presidente - colpo grosso di Inarcassa
- Bilancio di previsione 2005
- Regolamento interno per le riunioni del CND
• Ricorso circa la proposta di modifica degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 e 42 dello statuto
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Vado in ordine cronologico seguendo i miei appunti (fin dove sono riuscito a
prenderli data la grande mole di dati).
• Workshop (giornata di studio) del 24 novembre
Introdotti brillantemente dal Presidente arch. Muratorio il Prof. Luigi Scimia
(Presidente della COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ed il
Prof. Lucio Francario (Università del Molise, Ordinario di Diritto Privato)
hanno chiaramente illustrato le problematiche con cui avranno a che fare i vari
Istituti di Previdenza, sia Privati che Pubblici.
Ovviamente si è parlato molto della legge delega (243/2004) anche de
la stessa riguarda principalmente i dipendenti.
Nel 1960 la vita media era di circa 66 anni, oggi per gli uomini è di
77 anni, per le donne di 83 anni.
Oggi il rapporto tra ultrasessantacinquenni e persone in età lavorativa
(20-65) è di 0,22 (22%), in futuro, nel 2050 tale rapporto si prevede
sia di 0,5 (50%).
I dati predetti si prevedono, fortunatamente, in miglioramento (allungamento
della vita media), ma a tale miglioramento consegue un corrispondente peggioramento
della copertura pensionistica (l'uno è il contrario dell'altro).
La copertura con pensione, oggi nell'ordine dell'80% (copertura massima in condizioni
favorevoli), a parità di condizioni dovrà scendere al 40% o meno.
Definendo pari ad 1 l'indice di sostenibilità (condizione in cui un ente
è in grado di mantenersi autonomo a lungo termine) oggi Inarcassa avrebbe
un indice 0,4 pur essendo uno degli enti privati in migliore condizione.
In tali condizioni il passaggio al sistema contributivo (ognuno ha una prestazione
previdenziale in relazione a quanto ha versato) è praticamente obbligatorio.
Per fare un esempio, oggi, con un reddito medio di 40.000 euro/anno, versandone
4.000 (10%) per 30 anni si arriva a circa 23.300 euro/anno di pensione (sistema
retributivo); con il contributivo si arriverà a 8.876 euro/anno o meno
(8.237 euro/anno come da conteggio della Ragioneria Generale dello Stato).
In pratica oggi il cosiddetto tasso di sostituzione e almeno il doppio di quanto
sostenibile.
Se si vuole che le pensioni restino ai livelli attuali (rispetto le entrate
attuali) occorrerà far ricorso alla previdenza complementare, oggi facoltativa.
Se si vorranno avere prestazioni previdenziali (pensioni) nell'ordine delle
attuali (80% circa delle entrate in attività lavorativa) occorrerà
ricorrere a versamenti supplementari in appositi fondi pensione che permetteranno,
in seguito, di avere pensioni decenti.
Specie i più giovani dovranno (tutti in generale, tranne chi è
in procinto di andare in pensione) cominciare a cambiare atteggiamento rispetto
al sistema pensionistico che, allo stato attuale, si prevede non sia in grado
di fornire prestazioni adeguate.
Aumentare i versamenti potrebbe essere una soluzione ma per ottenere i predetti
risultati occorrerebbe triplicarli (l'attuale aliquota Inarcassa del 10% dovrebbe
essere portata circa al 30%) cosa al momento improponibile per moltissimi motivi.
Tale scompenso in parte potrebbe essere attenuato se i capitali versati vengono
messi opportunamente a frutto (le rendite potrebbero coprire buona parte dei
versamenti).
Purtroppo in Italia (contrariamente a tutti i paesi più progrediti) vige
la doppia tassazione, in quanto le rendite da capitale anche dei beni delle
casse di previdenza vengono tassati, successivamente anche le pensioni vengono
tassate con il risultato di ridurre le risorse pensionistiche.
Inarcassa nel contesto è considerata la Cassa di riferimento sia per
la sua capacità di gestire il capitale, sia per le giuste rivendicazioni
che sta rivendicando (vedasi ad esempio il congresso di Torino).
• Comitato Nazionale dei Delegati (25-26 novembre 2004)
• Relazione del Presidente - colpo grosso di Inarcassa
Come al solito le riunioni cominciano con la relazione del presidente, relazione
questa volta particolarmente succosa.
Inarcassa, partecipando ad aste pubbliche con particolare riguardo ad immobili
di pregio questa volta si è aggiudicata molti immobili di valore (naturalmente
nel trimestrale di Inarcassa si avranno notizie più precise e dettagliate):
- Venezia, Santa Croce, palazzo Giovannelli 10.000.000 euro (importo a base
d'asta 8.200.000 euro, importo offerto giudicato conveniente dalle valutazioni
Inarcassa)
- Milano - Cernusco sul Naviglio 9.542.000 euro (importo a base d'asta 9.536.000
euro, Inarcassa unico offerente, ma l'immobile è strategico per Inarcassa
in quanto consente la proprietà dell'intero isolato)
- Asta del CONI intero pacchetto offerto per un totale di 55.609.000 euro
Quest'ultima asta è stato possibile aggiudicarsela in virtù della
efficienza di Inarcassa che in brevissimo tempo è stata in grado di visionare
e valutare tutti gli immobili e di formulare la sua offerta sull'intero pacchetto
di immobili (altri grandi investitori nazionali ed internazionali non sono riusciti
nell'intento nei termini del bando).
Poiché la somma delle singole offerte non raggiungeva il totale offerto
da Inarcassa (55.609.000 euro) si è avuta l'aggiudicazione nonostante
sui singoli immobili la valutazione (e quindi l’offerta) di Inarcassa
spesso fosse inferiore.
Come si dice il Jolly è stato l'immobile di Messina (via Cavalluccio)
offerto a base d'asta a 1.700.000 euro (valutazione Inarcassa 1.400.000) la
cui asta è andata deserta (a conferma della corretta valutazione della
cassa, deserta ovviamente ad eccezione di Inarcassa con l’offerta per
l'intero pacchetto).
Di seguito si citano gli altri immobili aggiudicati, con l'offerta (valutazione
Inarcassa) seguita, tra parentesi dall'offerta/offerte di altri investitori,
queste ultime riferite al singolo immobile.
2 palazzine in Milano Corso di Porta Vigentina al prezzo di 14.800.000 euro
(17.200.000 euro come detto altro offerente a conferma ...)
fabbricato in Roma via Crescenzio 5.500.000 (8.000.000 euro; 8.700.000 euro)
fabbricato in Roma Piazza Maresciallo Diaz 6.500.000 (10.223.000 euro)
fabbricato in Bari Lungomare Nazario Sauro 2.816.000 (4.121.560 euro)
fabbricato in Firenze via Matteotti 3.787.000 (3.915.000 euro)
fabbricato in Bologna Piazza Malpighi ..............000 (.............000 euro)
fabbricato in Palermo via Terrasanta 2.740.000 (2.800.000 euro)
mi scuso per i puntini ma non ho fatto in tempo a scrivere tutti i dati. Comunque
le offerte tra parentesi sono una reale stima di altri investitori il che è
garanzia della bontà dell'acquisto di Inarcassa.
La futura rendita di tali immobili, sommata agli altri già in proprietà
sarà una delle tante entrate che potrebbero consentire ad Inarcassa di
non spingere sull'acceleratore della contribuzione.
Ancora, dalla relazione del Presidente
Inarcassa on line nell'anno in corso è aumentato di 9.500 utenze portandosi
ad un totale di oltre 45.000 (su un totale di iscritti di oltre 110.000 e di
ingegneri ed architetti comunque interessati di oltre 250.000)
Inarcassa card (carta di credito gratuita per tutti gli iscritti) è passata
da 9.900 utenze del 2002 a 20.000 utenze nel 2004; tra gli utilizzatori 3510
iscritti la utilizzano per la rateazione dei contributi, 2.707 la utilizzano
per il saldo dei contributi in unica soluzione (così facendo i contributi
si pagano alle scadenze senza incorrere in sanzioni per ritardi e senza andare
né in banca né all'ufficio postale)
Inarcassa report conta 1.734 utenze
E' allo studio una forma di collegamento che consenta ai commercialisti dei
professionisti di interagire direttamente con Inarcassa liberando così
ingegneri ed architetti (che lo vogliano) da qualsiasi incombenza delegando
all'uopo il loro commercialista.
I Ministeri vigilanti hanno approvato varie modifiche statutarie (non ancora
quella degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 e 42 dello Statuto di Inarcassa contro
cui è giacente il ricorso da me presentato) e, tra l’altro, è
stato anche approvato il termine del 31 ottobre per le comunicazioni obbligatorie
per via telematica (d’ora in poi quindi il termine sarà quello
del 30 agosto per posta e del 31 ottobre per via telematica - rammento che se
non si ha già l’accesso via internet occorre muoversi almeno un
mese prima della scadenza).
Già che ho rispolverato il discorso del ricorso rinvio gli interessati
all’ultimo punto.
Il bilancio 2003 a consuntivo approvato dal Ministero del Lavoro con la nota
di insistere sul recupero crediti prima che questi vadano a scadenza (si rammenta
anche l'approvazione della scadenza quinquennale contro la precedente decennale)
• Bilancio di previsione 2005
Al solito il bilancio di previsione è impostato in maniera prudente,
come è giusto che sia, ciò nonostante i numeri sono questi:
entrate 679.154.000 (euro)
uscite 297.735.000 (euro)
avanzo economico 381.419000 (euro).
Quest'ultimo valore in particolare aumenta, rispetto la previsione del bilancio
2004 di ben 52.632.000 (euro), di 44.974.000 (euro) rispetto il consuntivo 2003
e di 35.307.000 (euro) rispetto il preconsuntivo.
Se è vero che l'incremento sensibile degli iscritti porta come conseguenza
un'aumento considerevole delle entrate, tuttavia l'aumento è in percentuale
ben superiore e, in breve, è riconducibile sia ad un aumento medio dei
redditi (fatto ovviamente positivo) sia ad una corretta gestione della cassa
(fatto ancora positivo).
Un dato però frena un pò l'ottimismo, ed è il rapporto
contributi/pensioni, pari a 2,2 nel 2002 divenuto 2,3 nel 2003, rapporto che
tende a stabilizzarsi (2,3 nel 2004) che si prevede ancora pari a 2,3 nel 2005.
Quanto esposto sembrerebbe una contraddizione in termini, ma non è così
essenzialmente per due fattori
- pensioni generose (in confronto ai versamenti) almeno per quanto riguarda
le pensioni di vecchia con anzianità contributiva superiore a 35 anni
- eccesso di tassazione degli utili Inarcassa (doppia tassazione degli utili
da parte dello Stato).
Considerando vari fattori, quali svalutazione, incremento degli iscritti, incremento
dei redditi et; in pratica il dato precedente dice, in parole povere, che Il
debito Inarcassa è in aumento del 4% l’anno, per cui certamente
andranno presi tempestivamente altri provvedimenti de le cose dovessero restare
così.
Cambio argomento e vado alle sanzioni, questa volta richiamando gli iscritti
ad una maggiore attenzione alle scadenze.
A fronte di una cassa che ormai, come il postino, bussa sempre due volte (doppio
avviso), continua la disattenzione dei colleghi, tanto che Inarcassa prevede
in bilancio, utilizzando i dati dell'anagrafe tributaria anni 2001/2 un gettito
di 37.000.000 euro di contributi (6.000.000 per iscrizioni retroattive, 16.000.000
per omesse dichiarazioni e 15.000.000 per discordanze rilevate all'incrocio
dei dati).
Tra l’altro nel 2005 Inarcassa intende inviare l’estratto conto
aggiornato a quasi tutti gli iscritti (tutti coloro possono avere un qualche
interesse), quindi circa 150.000 comunicazioni, e tale estratto va ad aggiornare
quello già inviato nel 2003 cxon analoga operazione.
• Regolamento interno per le riunioni del CND
Dopo vari tentativi finalmente è stato approvato in nuovo regolamento
interno per le riunioni del CND (modifica del precedente). Per gli iscritti
la cosa non ha quasi interesse se non per notizia e per il fatto che Inarcassa
è uno dei pochissimi Enti Previdenziali ad avere tale strumento, veramente
utile per dare ordine alle riunioni altrimenti difficili da condurre in maniera
ordinata. In vista di un CND 2005-2010 più numeroso (gli ordini più
numerosi anziché avere un solo rappresentante ne avranno uno ogni 1.500
iscritti (con la situazione attuale aumenterebbero gli architetti di Firenze
+1, Milano +4, Napoli +1, Roma +4 e gli ingegneri di Bari +1, Milano +2, Napoli
+1, Roma +2 e forse Bologna +1) nonché 2 ulteriori delegati per ogni
nuova Provincia (ad esempio potrebbero esserci 2 ulteriori delegati in rappresentanza
di Fermo) quindi i partecipanti alle riunioni da 206 potrebbero diventare circa
250 con i conseguenti problemi di ordine nelle riunioni.
• Ricorso circa la proposta di modifica degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 e 42 dello statuto
Mi è giunta notizia che anche altri colleghi intendono presentare ricorso
per analoghi motivi (probabilmente alla pubblicazione un ricorso collettivo
dovrebbe essere stato già inoltrato da oltre 50 colleghi della provincia
di Foggia). Vi terrò informati sull’argomento soprattutto se si
dovesse rendere necessaria un’azione comune.
In proposito gradirei avere notizia degli eventuali interessati della provincia
di Macerata (più si è più si potranno dividere i costi),
preferibilmente via e-mail a
<m.brodolini@fastnet.it>
in modo da avere eventualmente pronta una lista di colleghi pensionati di altro ente.
Colgo l’occasione per gli auguri di Buon Natale dato che non dovrebbero più esservi riunioni per il 2004 (probabilmente la prossima riunione sarà a fine maggio 2005)
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 11/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Rinnovo della convenzione Inarcassa/Unipol sia per RC Professionale, sia per RC legge Merloni
• Rinnovo della convenzione Inarcassa/Unipol sia per il rinnovo delle Polizze sanitarie (e relativa estensione ai familiari - Piano Sanitario Integrativo)
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Nell’augurare a tutti un felice Anno Nuovo comunico che INARCASSA ha fatto
pervenire ai Delegati le informazioni che sintetizzo come segue:
• Rinnovo della convenzione Inarcassa/Unipol sia RC Professionale, sia per RC legge Merloni
Inarcassa ha rinnovato dal l° gennaio 2005 la convenzione con Unipol Assicurazioni
che riserva agli iscritti Inarcassa la possibilità di stipulare a particolari
condizioni di favore le seguenti polizze per i rischi di natura professionale:
- Polizza di responsabilità civile esercizio attività professionale;
- Rischi accessori relativi alla condotta dello studio professionale; - Polizza
in assolvimento agli obblighi assicurativi previsti dalla Legge Merloni.
L'assicurazione è offerta da Unipol, in esclusiva, come in passato, agli
Ingegneri ed Architetti che svolgono abitualmente attività di lavoro
autonomo (sia iscritti a Inarcassa, sia non iscritti con Partita Iva), agli
studi associati, alle società di ingegneria e professionali registrate
nei ruoli dell'Associazione, a condizioni inalterate fino al 31 dicembre 2006.
Per la “Polizza di responsabilità civile attività professionale",
i premi sono stati ridotti del 3% su tutte le opzioni, con l'introduzione di
sconti fino al 10% sulle tariffe attuali per coloro che scelgono, per la “rischi
accessori" collegata alla tutela dello studio, le garanzie a capitale assicurato
più elevato.
Importante novità inoltre è rappresentata dall'introduzione di
un massimale intermedio di euro 1.750.000,00, in alterativa a quello base (euro
1.000.000,00) e quello super (euro 2.500.000,00).
Testi integrali delle polizze, le modalità di adesione e la relativa
modulistica sono in consultazione sul internet Inarcassa (www.inarcassa.it).
• Rinnovo della Polizza Sanitaria "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi", della relativa estensione ai familiari e del Piano Sanitario integrativo.
Come da me anticipato in precedenti comunicazioni, la polizza sanitaria Unipol
Unisalute in favore degli iscritti e pensionati Inarcassa e stata rinnovata
per i prossimi tre anni con l'espletamento di una gara europea.
La nuova polizza è in vigore per il periodo 1.1.2005 - 31.12.2007.
Si è arrivati a fornire un servizio più ampio e completo sia per
la copertura Grandi Interventi Chirurgici, sia per quella Gravi Eventi Morbosi.
Sono stati apportati ad entrambe le garanzie miglioramenti significativi ottenendo
una riduzione di costo.
Fra le novità più significative:
per la "Grandi Interventi Chirurgici" una tutela più estesa
dei tumori, dei trapianti, degli interventi e di alcuni trattamenti post-operatori;
per la "Gravi Eventi Morbosi" l'introduzione in copertura di conseguenze
di situazioni patologiche preesistenti alla data di attivazione della polizza,
che ora sono rimborsabili.
Ciascun associato come in passato, scegliere di estendere a propria discrezione
le prestazioni ai componenti del nucleo familiare, per i quali, nel nuovo piano
sanitario, e stato eliminato il limite di 80 anni di età.
L'estensione può essere stipulata per entrambe le garanzie o per una
sola di esse.
Anche sui relativi premi, a carico degli associati, si ha un sensibile contenimento
dei costi:
per la "Grandi Interventi Chirurgici" euro 42,00 annui, con una riduzione
pari al 4%;
per la "Gravi Eventi Morbosi" euro 70,00 annui, con una riduzione
pari al 55%.
Per lo stesso periodo e stato inoltre rinnovato il "Piano sanitario integrativo
fino agli 80 anni di età", la cui adesione è sempre a discrezione
dell'associato.
A premi sostanzialmente invariati sono stati apportati alcuni miglioramenti.
Il più significativo riguarda il pagamento della retta giornaliera per
l'accompagnatore dell'ammalato e per l’assistenza infermieristica che
passa per entrambe da euro 75,00 a euro 100,00. I premi, previsti per classe
di età e tipologia di garanzia, sono i seguenti:
Età 0-49
Premi Garanzia Principale (per tutte le forme di ricovero con o senza intervento chirurgico e l' alta diagnostica) euro 400,00
Premi Garanzia Facoltativa (visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche) euro 310,00
Età 50-75
Premi Garanzia Principale (per tutte le forme di ricovero con o senza intervento chirurgico e l' alta diagnostica) euro 550,00
Premi Garanzia Facoltativa (visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche) euro 410,00
Età 76-80
Premi Garanzia Principale (per tutte le forme di ricovero con o senza intervento chirurgico e l' alta diagnostica) euro 780,00
Premi Garanzia Facoltativa (visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche) euro 480,00
E' in fase di invio a tutti gli associati Inarcassa una nota informativa a
cura della UNISALUTE, con le informazioni sui nuovi Piani sanitari ed una Guida
con la modulistica necessaria per effettuare l'estensione ai familiari.
Gli interessati possono già effettuare tale estensione sia per il Piano
Sanitario Base (Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi) che per quello Integrativo
ad Adesione (Rimborso dei Ricoveri e delle Spese Mediche) consultando il sito
www.inarcassa.it, dove troveranno indicate le relative modalità e disponibili
la modulistica e il testo integrale delle Polizze.
Per tutte le estensioni il termine di adesione scade improrogabilmente il 31.1.2005.
E' comunque possibile richiedere ogni dettaglio ad Unisalute:
numero verde 800.114444
linee dedicate 051.6386280 - 051.6386339 - 051.6386218
Difficilmente pertanto si avranno proroghe come avvenuto in passato.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
• Unipol, nuovo piano assicurativo multigaranzia
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• Con lettera data 29.1.2004 Inarcassa ha comunicato ai Delegati di aver concordato un nuovo piano assicurativo multigaranzie per la persona, esclusivo per gli associati Inarcassa, piano detto “A regola d'Arte”, progettato esclusivamente per Inarcassa.
“A regola d'Arte” non e una polizza tradizionale, ma un paniere di garanzie, specifiche per l'ingegnere e l'architetto, che non è compreso nelle polizze Sanitarie e in quella Responsabilità Civile Professionale, per assicurare agli associati un valore aggiunto più elevato e una migliore qualità e convenienza nel tutelare la persona, affrontando così in modo concreto le esigenze di sicurezza economica nell’attività professionale e nella vita privata.
Le coperture assicurative di “A regola d'Arte” integrano le prestazioni offerte da Inarcassa e intervengono là dove non ne sono previste (alcuni esempi: diaria per ricovero, diaria per ingessatura, invalidità inferiori al 67%, copertura immediata delle invalidità da malattia, erogazione di capitali anziché di rendite).
Per semplicità di presentazione, le garanzie sono raggruppate in base alle principali aree di rischio:
- Infortuni: la copertura privilegia da un lato la tutela degli eventi che hanno una certa gravità e dall’altro l’assicurazione con massimali elevati. Vi e inoltre una particolare condizione che prevede il raddoppio dell'indennizzo in caso di infortunio mortale in cantiere, per tutti gli iscritti che siano assicurati anche con l'RC professionale.
- Malattia: l'assicurazione riguarda il rischio di invalidità, di solito sottovalutato e con ampie zone di scopertura anche nell’ambito dell'assistenza obbligatoria.
- Assicurazione vita: tutela i familiari con un capitale, quando, ad esempio, i figli siano ancora minori, o se dall'Iscritto dipende il reddito del nucleo familiare.
Il piano è strutturato per combinazioni di garanzie e consente all'Iscritto di costruire un'assicurazione del tutto personale assemblando prodotti che sul mercato sono offerti separatamente, evitando sovrapposizioni e inutili duplicazioni di costi. La soluzione e di particolare interesse per i giovani che, come tali, si trovano nella situazione più critica, con l’attività appena avviata e con tutele obbligatorie in genere limitate a causa dei pochi anni di contribuzione.
Le combinazioni sono denominate:
- PRIME copertura globale, che e la formula "tutto compreso" pensata per chi non ha coperture di tipo antinfortunistico e per il giovane Professionista, oppure PRIME copertura individuale o dei familiari che prevede in più la possibilità di estendere l'assicurazione ai familiari.
- EXECUTIVE che offre la massima tutela contro infortuni e malattie invalidanti e, nella versione EXECUTIVE con l'assicurazione vita, ottimizza tutte le possibilità di detrazione fiscale per ottenere il risparmio più elevato.
Per le esigenze di assicurazione della casa è disponibile la particolare combinazione MULTIGARANZIE CASA che prevede uno sconto del 30%. Per tutte le esigenze specifiche che non trovano risposta nelle combinazioni sopra indicate, si potranno utilizzare le polizze tradizionali Unipol con uno sconto del 20% riservato agli Iscritti Inarcassa.
“A regola d'Arte” prevede inoltre una promozione di lancio, fino al 30 Giugno 2004, promozione che premia gli Iscritti assicurati con la polizza convenzione R.C. Professionale (o che scelgono di assicurarsi durante il periodo della promozione), riservando loro condizioni e sconti particolari.
Sul sito internet Inarcassa, alle pagine dedicate, si hanno informazioni più puntuali e dettagliate.
Sul prossimo numero della rivista Inarcassa, di prossima spedizione, sarà inserito un inserto promozionale ed esplicativo della convenzione.
Come per l'RC professionale, i professionisti interessati potranno richiedere tutte le informazioni presso le agenzie Unipol dislocate sul territorio, facilmente rintracciabili, numeri telefonici compresi, all'indirizzo internet riportato anche sul sito Inarcassa: http://www.unipolonline.it/A-Dove_Trovarci/index.html
A presto
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 2/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Rinnovo del Piano Sanitario Integrativo, estensione ai familiari etc., ulteriore proroga dei termini al 29.2.2004
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• Rinnovo del Piano Sanitario Integrativo, estensione ai familiari etc.
Con recente lettera ai Delegati Inarcassa comunica che, al fine di agevolare
l’estensione ai familiari il termine di scadenza del 31.12.2003, già
prorogato al 31.1.2004 è stato ulteriormente prorogato al 29.2.2004.
Si rinvia al Notiziario Inarcassa 3/2003 (pag. 29,30,31) per il dettaglio delle garanzie, costi etc. ed alla precedente comunicazione relativa al nuovo piano assicurativo multigaranzia Unipol.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 3/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Variazione dell'aliquota del contributo integrativo per la Cassa Geometri,
effetti sulle Società di professionisti ed Associazioni
• Proroga dei termini sanatoria fiscale, circolare n. 7/E dell’Agenzia
delle Entrate del 18.2.2004
• Inarcassa a due velocità ??
Inarcassa "tartaruga"? Inarcassa "locomotiva"?
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• Variazione dell'aliquota del contributo integrativo per la Cassa Geometri, effetti sulle Società di professionisti ed Associazioni
Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, facendo seguito all'aumento
dal 2% al 4% del contributo integrativo della Cassa Geometri, approvato dai
Ministeri Vigilanti in data 27 febbraio 2003, con decorrenza dal 1° gennaio
2004, ha deliberato, nel corso della riunione del 20 marzo 2003, l’incremento
al 4% per il contributo integrativo di Inarcassa. Tale deliberazione, trasmessa
al Ministeri Vigilanti per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.
5.4 dello Statuto di Inarcassa e dell'art. 3.3 del D.Lgs. 509194, è tutt'ora
in corso di esame da parte dei Ministeri stessi.
Allo stato attuale, le normative statutarie vigenti, relative alla quantificazione
del contributo integrativo, prevedono l'applicazione di un'aliquota del 2% per
Inarcassa e del 4% per la cassa Geometri creando una serie di richieste di chiarimenti
da parte di Associazioni e Società di professionisti.
Occorre precisare che ogni professionista deve calcolare il contributo applicando
l'aliquota dovuta alla sua Cassa.
Un esempio numerico dovrebbe fare chiarezza.
ESEMPIO NUMERICO ESEMPLIFICATIVO
Un’associazione o società è composta da un Ingegnere, un
Architetto e un Geometra partecipanti in base alle seguenti quote:
Ingegnere 35%
Architetto 35%
Geometra 30%
Nel corso dell'anno, l'Ingegnere e l' Architetto applicano, su ogni fattura
emessa dalla società o associazione, una maggiorazione pari al 2% del
compenso a loro spettante, in base alla quota di partecipazione posseduta, come
contributo integrativo InarCassa; il Geometra dal 1° gennaio 2004 applica,
su ogni compenso una maggiorazione pari al 4% della parte a lui spettante, in
base alla quota di partecipazione posseduta, come contributo integrativo cassa
Geometri.
Se la società o associazione, deve emettere una fattura per euro 15.000,00
(netto da contributo)
contributo integrativo dell'Architetto 15.000,00 x 35% x 2% = 105,00
contributo integrativo dell'Ingegnere 15.000,00 x 35% x 2% = 105,00
contributo integrativo del Geometra 15.000,00 x 30% x 4% = 180,00
Totale contributi integrativi euro 390,00
Ne segue la fattura
imponibile euro 15.000,00
contributi integrativi euro 390,00
IVA 20% euro 3.078,00
Totale fattura euro 18.468,00
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• Proroga dei termini sanatoria fiscale, circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 18.2.2004
InarCassa informa che ingegneri, Architetti, Società di professionisti
e Società di ingegneria che intendono avvalersi della sanatoria fiscale
(L. 289/02-Finanziaria 2003 e L. 350/03 Finanziaria 2004 e successive modifiche
ed integrazioni) dovranno regolarizzare la propria posizione contributiva presso
Inarcassa, entro 60 giorni dalle scadenze stabilite per la sanatoria fiscale,
provvedendo a determinare i maggiori contributi dovuti sul maggior reddito imponibile
dichiarato.
Il versamento dell'importo relativo al debito contributivo complessivo dovrà
essere effettuato sul conto corrente postale n. 182006 intestato ad Inarcassa,
via Salaria 229 - 00199 Roma, precisando il numero di matricola e la causale
di versamento “Contributi previdenziali per condono fiscale”.
Inoltre entro lo stesso termine dovranno trasmettere ad InarCassa copia della
dichiarazione inviata all’Agenzia delle Entrate con l’attestazione
di avvenuto ricevimento della stessa Agenzia e della copia del versamento effettuato.
Inarcassa si riserva di notificare d’ufficio i provvedimenti sanzionatori
applicabili per eventuali irregolarità sia nei termini che nei pagamenti
Si ricordano le prossime scadenze (riporto così come comunicato da Inarcassa ma confesso di averci capito poco)
Prossime scadenze Inarcassa
Condoni L. 289/02-Finanziaria 2003
Concordato fiscale art. 7 e dichiarazione integrativa art. 8
15 giugno 2004 La proroga fiscale al 16 marzo 2004* riguarda:
-tutti i contribuenti che non hanno effettuato versamenti utili al 02.10.03
(data di entrata in
vigore del D.L. 209/03);
16 giugno 2004 -i titolari di redditi prodotti in forma associata che al 25
giugno 2003 hanno ricevuto comunicazione da parte delle società e
associazioni dell'avvenuta definizione.
(*) Attenzione: lo slittamento della scadenza fiscale del 16 marzo al 16 aprile
è stato confermato in sede di conversione in legge del decreto n. 355/03.
Con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate dovranno essere rideterminati i termini connessi.
(**) Le società e associazioni avvalendosi della proroga disposta dall’art.
34 D.L 269 devono rendere la comunicazione ai soci dell'avvenuta definizione
entro il 16 aprile 2004. Medesimo termine se vogliono definire il periodo d'imposta
2002. A loro volta i titolari di redditi prodotti in forma associata se intendono
aderire alle sanatorie di cui agli artt. 7 e 8 L. n. 289, devono eseguire il
versamento entro il 17 maggio 2004.
Aliquote di calcolo dei contributi
Contributi soggettivi Contributi integrativi
sul reddito IRPEF sul volume IVA
Anno di riferim. % fino ad euro minimo (2) Anno di rif. % minimo (2)
1996 (1) 6 62.181,41 929,62
1997 6 64.608,76 965,77 1997 (1) 2 289,73
1998 6 65.693,32 981,26 1998 2 294,38
1999 10 66.881,17 996,76 1999 2 299,02
2000 10 67.965,73 1.012,25 2000 2 303,67
2001 10 69.721,68 1.038,07 2001 2 311,42
2002 (3) 10 71.600,00 1.065,00 2002 2 320,00
1) annualità oggetto di condono solo in caso di dichiarazione fiscale
omessa;
2) i contributi minimi sono dovuti dai soli iscritti a Inarcassa;
3) la Legge Finanziaria 2004 prevede la possibilità di estendere le disposizioni
agevolative di cui agli artt.7 e 8 L. n. 289 al periodo d'imposta in corso al
31.12.02, a condizione che la relativa dichiarazione fiscale sia stata presentata
entro il 31.10.03 - la condizione e realizzata se la dichiarazione è
stata presentata in via telematica entro il 03.11/03.
Contributo soggettivo:
L’aliquota percentuale si riduce al 3% sulla parte di reddito eccedente
quello indicato nella terza colonna.
Il contributo dovuto dai professionisti iscritti per la prima volta a Inarcassa
prima del 35° anno di età, e ridotto alla meta per il primo anno
di iscrizione e per i due anni solari successivi
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• Inarcassa a due velocità ??
Inarcassa "tartaruga"? Inarcassa "locomotiva"?
Come promesso nel precedente articolo, cercherò di evidenziare, questa volta, Inarcassa "locomotiva", che almeno ha assunto tale aspetto quanto meno a partire dalla privatizzazione dell'Ente.
Un pò di storia è necessaria soprattutto per chi è giovane, ed ha avuto poche opportunità di conoscere i precedenti (chi non lo è più può saltare tranquillamente la prima parte).
Prima parte
Già dagli anni '60 l'allora C.N.P.A.I.A. (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti) assunse un suo ruolo importante nell'ambito degli Enti Previdenziali ed Assistenziali. L'Ente era nato dalla volontà dei liberi professinisti dell'epoca di dotarsi di un Ente Previdenziale ed Assistenziale.
La prima attività della C.N.P.A.I.A., non essendo dotata di fondi propri, fu proprio quella di reperire fondi, fornendo contemporaneamente delle prestazioni.
Ovviamente, con la cassa azzerata, il metodo non poteva che essere il retributivo, con contributi elevati e prestazioni commisurate ai fondi disponibili (miserrime).
In questa situazione la C.N.P.A.I.A. ottenne dallo Stato che le fosse riconosciuto un contributo extra commisurato all'importo delle opere eseguite a seguito di prestazioni di ingegneri ed architetti (il 2 per mille dell'importo dell'opera). Tale entrata migliorò la situazione cassa dell'Ente.
C’era però il rovescio della medaglia in quanto se l’Ente era sotto l'aiuto legislativo, sottoposto al controllo ed alla sorveglianza statate, tale Ente era anche tenuto ad una gestione obbligatoria, in quanto costretto ad impegnare la maggior parte dei fondi disponibili in titoli di Stato e ad investire il resto in immobili. In tale situazione i rendimenti, se c’erano, erano minimi, ed in definitiva, considerando la svalutazione, il capitale non poteva produrre reddito, anzi lo produceva negativo in relazione all'inflazione.
L'Ente doveva anche gestire vari problemi di difficile soluzione, primo fra
tutti la riscossione del contributo di solidarietà (il 2 %0) e questo
per per una molteplicità di fattori (se ne riportano solo alcuni):
- l’efficienza dei Comuni all’epoca era modesta
- i Comuni non avevano interessi diretti al controllo, quindi fornivano una
collaborazione limitata, che doveva essere sollecitata dall’Ente tramite
(costosi) ispettori (controllori)
- i proprietari o i costruttori non avevano alcun interesse a versarre il 2
%0 quindi, in prima ipotesi, cercavano di non versare e, qualora costretti,
cercavano di limitare i versamenti dichiarando un costo dell’opera il
più basso possibile, con conseguente abbassamento del 2 %0.
ed il contenzioso aumentava sempre più per molteplici motivi:
- i motivi suddetti
- i conteggi degli ispettori, basati su parametri di cubatura, venivano contestati
(presunte non rispondenza al costo dell’opera)
- i costruttori contestavano il fatto che, dovendo versare un contributo di
solidarietà, lo dovevano alle casse degli imprenditori, non a quelle
di architetti ed ingegneri.
Non si poteva andare avanti così, e la C.N.P.A.I.A. chiese ed ottenne una specifica normativa (L.6/81) che ribadisse ex lege quanto sopra e, tra l'altro, ottenenne la trasformazione del 2 per mille sull'importo dell'opera nel 2 per cento (importo di prima applicazione, maggiorabile sino al 5%) sulle fatture professonali (di più facile gestione, e con controllo meno dispendioso).
In sostanza, non riuscendo ad incassare da chi di dovere, si andava a bussare cassa ove era più semplice, cioè presso iscritti (e non iscritti tenuti al versamento solo per solidarietà), rendendo di fatto ingegneri ed architetti (iscritti e non iscritti) esattori che, anziché riscuotere l'aggio esattoriale, in un modo o nell'altro, mettevano anche del proprio, rischiando pure pesanti sanzioni (dalla cassa applicate puntualmente).
Gli effetti positivi della legge, l'aumento di numero di ingegneri ed architetti (e relativi contributi,) con il conseguente (e necessario) accumulo di capitali per prestazioni future agli iscritti, fece aumentare le entrate, a dismisura, ed essendo pressoché costanti le uscite (i destinatari delle prestazioni erano quelli di prima, per cui in alcuni anni, per la concomitanza dei vari fattori, la Cassa fornì circa il 7% delle entrate in prestazioni agli iscritti) si ebbe un ovvio ed obbligatorio accumulo di capitali.
Tale accumulo di fondi fece gola, e lo Stato (sempre in difficoltà economiche) in un modo o nell'altro trovò il modo di venirne in possesso (se la memoria non mi inganna un anno i fondi forzosamente prelevati servirono per pagare le pensioni agli agricoltori).
La C.N.P.A.I.A., prese le contromisure, investendo rapidamente il 100% delle somme diponibili, così che non vi fosse nulla da prelevare, aumentò gli importi delle pensioni ai propri iscritti, abbassò i contributi soggettivi (facendo scendere l’aliquota dal 10 sino al 6%) arrivando ad una vera e propria inversione di tendenza, cioè le somme versate dai contribuenti divennero scarse rispetto alle prestazioni fornite (in breve le prestazioni superavano le contribuzioni).
Tale cambiamento di politica gestionale ben presto evidenziò una futura carenza di fondi, per cui, oltre che fare marcia indietro (per la verità solo in poche situazioni), l’Ente cominciò a ricercare fondi altrove.
Nonostante il nome fosse divenuto C.N.P.A.I.A.L.P. (gli L.P. aggiunti stanno per Liberi Professionisti) la cassa pretese l’ingresso forzoso, tra i contribuenti dei pensionati di altro Ente (assimilandoli in pratica ai neolaureati).
Tale mossa aveva l’indubbio vantaggio di aumentare le entrate Cassa, senza che al momento vi fossero uscite (era praticamente impossibile che i pensionati di altro Ente potessero raggiungere la pensione, che avrebbero raggiunto dopo almeno 30 anni di contribuzione). In più i versamenti, se non trasformati in pensione, erano sì restituibili, ma dopo il compimento dei 65 anni degli interessati, ed erano restituiti (solo a domanda) con interessi del 5% in periodi in cui gli interessi erano nell’ordine del 15-20%, per cui, in sintesi, si aumentavano, al momento, le entrate, con una possibile restituzione, per di più parziale, a tempi lunghi.
Ne derivò un nuovo aumento del contenzioso, ed ancora una volta la C.N.P.A.I.A.L.P. ottenne il supporto legislativo (Legge 290/90).
Ma i tempi stavano cambiando, ed ormai gli Enti Previdenziali interessavano sempre meno le casse statali (sia per la politica sempre più difensiva degli Enti stessi, sia per la necessaria restituzione dei prestiti forzosi, pena la bancarotta delle Casse stesse, con ovvio ritorno dei debiti ancora a carico delle casse statali, un pò come il gatto che si tenta di mordersi la coda).
Erano maturi ulteriori interventi legislativi che sbloccassero tale situazione, ed ecco il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).
In sostanza, in presenza di talune condizioni e garanzie, gli enti quali la C.N.P.A.I.A.L.P., pur restando sotto il controllo Ministeriale, si sarebbero comportati come Enti privati.
La C.N.P.A.I.A.L.P. fu tra i primi e più attivi Enti a cogliere la nuova
opportunità, e ad accelerare il processo di svecchiamento, con modifiche
sostanziali, divenendo elemento trainante per la formazione e la gestione dell'ADEPP
(Associazione degli Enti Previdenziali Privati).
Inarcassa (questa la nuova denominazione) ormai libera (a parte il predetto
controllo dei Revisori dei Conti di nomina statale o i controlli Ministeriali
sulle delibere statutarie) cominciò (o meglio comincia, dato che è
ora di usare il presente) a comportarsi come Ente gestore di fondi con nuovi
e più efficienti metodi.
Seconda parte
Primo passo obbligato, dopo la privatizzazione, è stato quello di monitorare il capitale esistente (fabbricati e buoni del tesoro), di controllarne la gestione, per poi studiare migliori strategie di investimento.
Le conseguenti innovazioni sono tali e tante che chiedo scusa sin d’ora se non riuscirò a citarle tutte.
Inarcassa acquista programmi di monitorazione e gestione degli immobili così
che in tempi ridotti si arriva ad avere una situazione chiara del patrimonio
immobiliare, della consistenza, del rendimento, dell’impiego, dell’uso
etc.
In breve si migliora la gestione ma i dati relativi al capitale ben presto evidenziano
che il rendimento del capitale, così come impiegato, è modesto
rispetto ad altre forme di investimento; anche la detenzione di buoni del tesoro
evidenzia limiti in tal senso.
Qualche dato che ho reperito a caso tra i miei appunti: il bilancio consuntivo anno 1999 indicava un patrimonio netto di inarcassa di oltre 3.300 miliardi (di lire), il bilancio di previsione 2001 (bilancio poi migliorato a consuntico) al di sopra dei 4.000 miliardi (di lire) e la tendenza è di questo tipo (dovuta anche all'aumento del numero degli iscritti
Inarcassa si dota allora di personale di altissimo livello, in grado dapprima di analizzare ed impostare i problemi, quindi di indirizzare il C.N.D. in decisioni propedeutiche ma basilari (“asset allocation”, gestione del patrimonio mobiliare, strumenti per la misurazione del rischio nella gestione del patrimonio, mercati azionari, fondi comuni di investimento, mercati obbligazionari, rischio di cambio ed anche “assets immobiliari” dividendi, “capital gain”, “trading immobiliare”, “project financing”, progetti di riqualificazione, ricerca di opportunità nel mercato, “higt and best use” etc.) per una più efficiente gestione del patrimonio, con un rischio programmato (ovviamente estremamente contenuto dato il tipo di Ente da gestire).
La struttura diventa tanto efficiente da meritare (a posteriori) il riconoscimento
europeo ad Inarcassa quale migliore investitore istituzionale negli ultimi due
anni (rimando al sito inarcassa.it per una documentazione completa, con tanto
di foto del presidente, arch. Muratorio che ritira il premio).
Talune operazioni sono particolarmente indovinate, tanto che più volte
è capitato di comperare, ad aste pubbliche, immobili di pregio per i
quali, a distanza di pochi mesi, si sono avute offerte di riacquisto per importi
superiori al 50% del prezzo di acquisto all'asta (per inciso Inarcassa non ha
venduto tali immobili in quanto lo scopo strategico al momento non è
quello della rivendita immediata)
I buoni rendimenti del capitale sono però penalizzati dalla fiscalità statale, ed ecco Inarcassa (ed AdEPP) battersi contro l’iniqua doppia tassazione (sul capitale e sulle pensioni) con interventi a tutti i livelli, convegni etc. tanto che ormai anche i vari Ministeri e Ministri hanno dovuto riconoscere (vedasi l'ultimo numero di Inarcassa, pervenuto ad articolo ormai concluso, ma che conferma quanto sopra, basta rileggere quanto scritto sul convegno di Torino) la validità delle posizioni di Inarcassa (e dell’AdEPP). Certo per i provvedimenti pratici bisognerà attendere ancora, ma si è sulla buona strada.
Il processo di informatizzazione va avanti, tra l'altro anche con il progetto “sinia” (controllo incrociato delle posizioni contributive Inarcassa con i dati del Ministero delle Finanze - posizioni IVA - posizioni IRPEF e dati risultanti dagli ordini professionali), e si sta sempre più allargando (INPS, INAIL etc.)
Finalmente Inarcassa si muove anche sul campo assistenziale, con la Polizza Rischio grandi interventi, polizza che di anno in anno migliora e cresce, cui ora si affianca quella sui gravi eventi morbosi, sui piani sanitari integrativi, sino ad arrivare al nuovissimo piano assicurativo multigaranzia, con possibilita (a basso costo) di estensione ai familiari delle polizze menzionate.
Le esigenze di cassa sono sempre e comunque alte, per cui, oltre il rigido controllo delle entrate (con forti penalità sulle evasioni contributive, attenta gestione del capitale) che sulle uscite (eliminazione, nei limiti del possibile, delle “pensioni d’annata”, modifica del meccanismo delle integrazioni di pensione, della restituzione dei contributi), si rende necessario mette mano anche ai contributi soggettivi vengono riportati al 10% (tanti protesteranno, ma in effetti all'epoca della decisione, ed a tutt'oggi, nessun Ente Previdenziale aveva ed ha aliquote inferiori). Inoltre, sulla sci di quanto fatto e ministerialmente approvato dalla cassa Geometri, i contributi intregrativi vengono proposti al 4 %0 , (proposta al vaglio dei Ministeri vigilanti che hanno dato una prima sospensiva).
L’attenzione non si limita solo all'aspetto venale. Inarcassa si muove dinamicamente anche sulle nuove tecnologie, ad esempio è tra i primi Enti riesce a costruire un sito internet degno di tale nome, tanto che potrei smettere di scrivere dirottandovi su http//www.inarcassa.it
Tale sito è sempre più importante in quanto, già per la sua struttura e configurazione, Inarcassa è in grado di rispondere alla maggior parte dei dubbi che gli iscritti possono avere, ed il sito ormai è così interattivo da poter chiarire ad ognuno la propria posizione previdenziale. Inoltre fornisce una notevole serie di servizi, molti anche on line, quali dichiarazioni annuali, le cosidette dich., variazioni anagrafiche, finanziamenti, pagamenti o dilazioni-rateazioni con inarcassa card etc., oltre alla classica normativa, modulistica etc.
Ma non è solo il sito internet a crescere, cresce anche la raggiungibilità
di Inarcassa:
qualche dato fornito dall'allora direttore generale dott. Paolo Caron (oggi
il nuovo direttore è l'ing. Alfio Di Grazia cui va ovviamente, oltre
il saluto, l'augurio di una proficua collaborazione)
- contatti telefonici mensili passati (dati marzo 2001) da 600 contatti telefonici
mensili con gli iscritti (dato di due anni prima) a 6.000 telefonate al mese
(nonostante l'incremento di altri canali di collegamento, internet in primis)
- contatti tra iscritti ed inarcassa circa 32.000 al mese (oltre 1.000 contatti
al giorno) tra posta normale, posta elettronica (e-mail), fax e telefonate (il
mezzo meno indicato).
- contatti via fax, e-mail
- aggiungo che nel tempo sono stati istituiti, a favore del delegato provinciale (non per uso personale, tra l'altro impensabile) un numero verde (che realmente risponde) un contatto fax diretto con la segreteria della Presidenza, e, recentemente, un ulteriore servizio di appuntamento diretto presso Inarcassa (su prenotazione, con anticipo dell'argomento da trattare di almeno di una settimana, così che gli uffici possano essere documentati in occasione dell'incontro).
Spero proprio, nell'interesse di tutti, che tale ultimo servizio sia limitato ad un numero di casi veramente particolari, in quanto eccessivamente impegnativo per tutte le parti.
Debbo riportare una mia personalissima statistica di contatti con Inarcassa, per risolvere problemi degli iscritti con la stessa, o tramite fax, o via e-mail, o via numero verde, che ha dato come risultato la soluzione del problema in tempi brevissimi (3-4 giorni) in oltre l'80% dei casi, ed in tempi brevi (entro10-15 giorni) del 100% dei casi (sempre con problema risolubile a breve).
Prescrizione quinquennale (a partire dal 1.1.2004 senza effetto retroattivo)
Inarcassa ha una struttura di controllo degli iscritti che ormai le consente di agire in tempi brevi, così da rinunciare, di sua volontà, alla vecchia prescrizione decennale.
Altri esempi di efficienza? La capacità di intervenire rapidamente in
situazioni particolari ed imprevedibili. Ad esempio in occasione del sisma del
settembre 1997, al primo CND utile (entro un mese circa) il CDA aveva già
studiato il problema, proponendo uno stanziamento straordinario in favore di
ingegneri ed architetti (iscritti e non iscritti ad Inarcassa) delle modalità
di domanda di contributo con chiare indicazioni, istituzione di una apposita
commissione per l'esame delle situazioni etc..
Nel giro di pochi mesi venivano erogati contributi che coprivano la quasi totalità
dei danni agli studi professionali (compresi macchinari etc) ed in misura leggermente
inferiore delle abitazioni. In altre parole quando ancora lo stato stava studiando
forme e modalità di domanda di contributo, ingegneri ed architetti avevano
già a disposizione il 70-85% della somma necessaria per le loro abitazioni
o i loro studi professionali (macchinario compreso, come da fatturazione in
atti).
Mi fermo qui ma l’argomento non è di certo esaurito.
Alla prossima.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 4/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Adeguamenti ISTAT Inarcassa (contributi, pensioni, indennità)
• Mutui fondiari, aumenti di minimi e massimi richiedibili
• Calendario adempimenti Inarcassa
=====================================================
• Adeguamenti ISTAT Inarcassa (contributi, pensioni, indennità)
Con lettera del 2.3.04 Inarcassa comunica la variazione percentuale ISTAT del 2,5% con decorrenza 1.1.2004, ne conseguono i seguenti aumenti:
- pensioni
la minima diventa di euro 8.920,00 (era di 8.720,00, pari ad 8 volte il contributo
soggettivo minimo)
gli scaglioni di reddito su cui calcolare le pensioni che eccedono la minima
(art. 25 comma 5 dello Statuto, pubblicato su un recentissimo numero di Inarcassa)
sono
1° scaglione euro 37.500,00
2° scaglione euro 56.500,00
3° scaglione euro 65.900,00
4° scaglione euro 75.150,00
- indennità di maternità
per le professioniste iscritte, importo minimo euro 4.075,00, massimo euro 20.375,00
(fermi restando i predetti minimo e massimo l'importo si calcola prendendo come
riferimento il reddito di lavoro autonomo denunciato ai fini fiscali nel secondo
anno precedente l'evento, in misura pari all'80% dei cinque dodicesimi di tale
reddito (cinque dodicesimi dell'80% sono, se interpreto bene, quattro dodicesimi,
cioè un terzo del reddito, ne conseguirebbe che con reddito sino a 12.225,00
si ha la minima, con reddito superiore a 61.125,00 si ha la massima, all'interno
si avrebbe 1/3 del dichiarato fiscale)
=====================================================
• Mutui fondiari, aumenti di minimi e massimi richiedibili
Con lettera del 5.3.04 Inarcassa comunica la modifica all’art. 6 del
Regolamento mutui fondiari-edilizi che comporta le seguenti modifiche;
con decorrenza 1.3.2004, l’importo minimo erogabile diventa di 20.000,00
euro, il massimo di 200.000,00 euro (erano rispettivamente di 10.300,00 e di
103.300,00 euro).
Su www.inarcassa.it sono chiarite modalità di richiesta etc.
=====================================================
• Calendario adempimenti Inarcassa
Nulla di nuovo, comunque si rammentano le scadenze comunicate da Inarcassa con lettera del 2.3.04:
iscritti ad Inarcassa
30 giugno 1° rata contributi minimi e maternità
31 agosto Dichiarazione (cosiddetta Dich.) per l'anno 2003
30 settembre 2° rata contributi minimi e maternità
31 dicembre conguaglio dei contributi soggettivo ed integrativo
una prima lettera Inarcassa, in vista della scadenza comunicherà gli importi, ed a ridosso della scadenza la Banca Popolare di Sondrio farà pervenire il MAV per il pagamento (il mancato ricevimento non esonera dal pagamento, ed occorrerà contattare il numero verde 800248464)
i non iscritti con partita IVA sono tenuti al solo rispetto della scadenza del 31 agosto, cioè
31 agosto Dichiarazione (cosiddetta Dich.) per l'anno 2003
31 agosto Versamento del contributo integrativo (2% per il 2003)
Inarcassa, in vista della scadenza invierà, assieme al modello Dich. un bollettino di C/C postale per il versamento del 2% del reddito; in assenza di reddito va comunque effettuata la Dich.
Gli appartenenti a Società di professionisti rispetteranno le scadenze di cui sopra, a seconda se trattasi di iscritti o non iscritti ad Inarcassa; la comunicazione non comporta obblighi contributivi per la società, ed il contributo integrativo è a carico dei singoli professionisti soci in proporzione alla loro quota di partecipazione che sono tenuti ad indicare nella Dich.
Le scadenze che ricadono in giorni festivi o di sabato slittano al primo giorno lavorativo utile successivo
La Dich. può essere inviata anche per via telematica da chi è già registrato ad Inarcassa ON line (chi non è registrato e vuole farlo deve fare richiesta on line almeno un mese prima, vedasi precedenti comunicati, oppure le istruzioni direttamente su Inarcassa ON line - consiglio di munirsi di documento di identità non scaduto e di matricola Inarcassa)
Tramite Inarcassa card (carta di credito) si possono versare anche i contributi on line (eventualmente anche rateizzandoli ad interessi convenienti, vedansi on line le modalità, sempre su www.inarcassa.it)
gli importi, ed a ridosso della scadenza la Banca Popolare di Sondrio farà pervenire il MAV per il pagamento (il mancato ricevimento non esonera dal pagamento, ed occorrerà contattare il numero verde 800248464)
Come promesso nel precedente articolo, cercherò di evidenziare, questa volta, Inarcassa "locomotiva", che almeno ha assunto tale aspetto quanto meno a partire dalla privatizzazione dell'Ente.
Un pò di storia è necessaria soprattutto per chi è giovane, ed ha avuto poche opportunità di conoscere i precedenti (chi non lo è più può saltare tranquillamente la prima parte).
Prima parte
Già dagli anni '60 l'allora C.N.P.A.I.A. (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti) assunse un suo ruolo importante nell'ambito degli Enti Previdenziali ed Assistenziali. L'Ente era nato dalla volontà dei liberi professinisti dell'epoca di dotarsi di un Ente Previdenziale ed Assistenziale.
La prima attività della C.N.P.A.I.A., non essendo dotata di fondi propri, fu proprio quella di reperire fondi, fornendo contemporaneamente delle prestazioni.
Ovviamente, con la cassa azzerata, il metodo non poteva che essere il retributivo, con contributi elevati e prestazioni commisurate ai fondi disponibili (miserrime).
In questa situazione la C.N.P.A.I.A. ottenne dallo Stato che le fosse riconosciuto un contributo extra commisurato all'importo delle opere eseguite a seguito di prestazioni di ingegneri ed architetti (il 2 per mille dell'importo dell'opera). Tale entrata migliorò la situazione cassa dell'Ente.
C’era però il rovescio della medaglia in quanto se l’Ente era sotto l'aiuto legislativo, sottoposto al controllo ed alla sorveglianza statate, tale Ente era anche tenuto ad una gestione obbligatoria, in quanto costretto ad impegnare la maggior parte dei fondi disponibili in titoli di Stato e ad investire il resto in immobili. In tale situazione i rendimenti, se c’erano, erano minimi, ed in definitiva, considerando la svalutazione, il capitale non poteva produrre reddito, anzi lo produceva negativo in relazione all'inflazione.
L'Ente doveva anche gestire vari problemi di difficile soluzione, primo fra
tutti la riscossione del contributo di solidarietà (il 2 %0) e questo
per per una molteplicità di fattori (se ne riportano solo alcuni):
- l’efficienza dei Comuni all’epoca era modesta
- i Comuni non avevano interessi diretti al controllo, quindi fornivano una
collaborazione limitata, che doveva essere sollecitata dall’Ente tramite
(costosi) ispettori (controllori)
- i proprietari o i costruttori non avevano alcun interesse a versarre il 2
%0 quindi, in prima ipotesi, cercavano di non versare e, qualora costretti,
cercavano di limitare i versamenti dichiarando un costo dell’opera il
più basso possibile, con conseguente abbassamento del 2 %0.
ed il contenzioso aumentava sempre più per molteplici motivi:
- i motivi suddetti
- i conteggi degli ispettori, basati su parametri di cubatura, venivano contestati
(presunte non rispondenza al costo dell’opera)
- i costruttori contestavano il fatto che, dovendo versare un contributo di
solidarietà, lo dovevano alle casse degli imprenditori, non a quelle
di architetti ed ingegneri.
Non si poteva andare avanti così, e la C.N.P.A.I.A. chiese ed ottenne una specifica normativa (L.6/81) che ribadisse ex lege quanto sopra e, tra l'altro, ottenenne la trasformazione del 2 per mille sull'importo dell'opera nel 2 per cento (importo di prima applicazione, maggiorabile sino al 5%) sulle fatture professonali (di più facile gestione, e con controllo meno dispendioso).
In sostanza, non riuscendo ad incassare da chi di dovere, si andava a bussare cassa ove era più semplice, cioè presso iscritti (e non iscritti tenuti al versamento solo per solidarietà), rendendo di fatto ingegneri ed architetti (iscritti e non iscritti) esattori che, anziché riscuotere l'aggio esattoriale, in un modo o nell'altro, mettevano anche del proprio, rischiando pure pesanti sanzioni (dalla cassa applicate puntualmente).
Gli effetti positivi della legge, l'aumento di numero di ingegneri ed architetti (e relativi contributi,) con il conseguente (e necessario) accumulo di capitali per prestazioni future agli iscritti, fece aumentare le entrate, a dismisura, ed essendo pressoché costanti le uscite (i destinatari delle prestazioni erano quelli di prima, per cui in alcuni anni, per la concomitanza dei vari fattori, la Cassa fornì circa il 7% delle entrate in prestazioni agli iscritti) si ebbe un ovvio ed obbligatorio accumulo di capitali.
Tale accumulo di fondi fece gola, e lo Stato (sempre in difficoltà economiche) in un modo o nell'altro trovò il modo di venirne in possesso (se la memoria non mi inganna un anno i fondi forzosamente prelevati servirono per pagare le pensioni agli agricoltori).
La C.N.P.A.I.A., prese le contromisure, investendo rapidamente il 100% delle somme diponibili, così che non vi fosse nulla da prelevare, aumentò gli importi delle pensioni ai propri iscritti, abbassò i contributi soggettivi (facendo scendere l’aliquota dal 10 sino al 6%) arrivando ad una vera e propria inversione di tendenza, cioè le somme versate dai contribuenti divennero scarse rispetto alle prestazioni fornite (in breve le prestazioni superavano le contribuzioni).
Tale cambiamento di politica gestionale ben presto evidenziò una futura carenza di fondi, per cui, oltre che fare marcia indietro (per la verità solo in poche situazioni), l’Ente cominciò a ricercare fondi altrove.
Nonostante il nome fosse divenuto C.N.P.A.I.A.L.P. (gli L.P. aggiunti stanno per Liberi Professionisti) la cassa pretese l’ingresso forzoso, tra i contribuenti dei pensionati di altro Ente (assimilandoli in pratica ai neolaureati).
Tale mossa aveva l’indubbio vantaggio di aumentare le entrate Cassa, senza che al momento vi fossero uscite (era praticamente impossibile che i pensionati di altro Ente potessero raggiungere la pensione, che avrebbero raggiunto dopo almeno 30 anni di contribuzione). In più i versamenti, se non trasformati in pensione, erano sì restituibili, ma dopo il compimento dei 65 anni degli interessati, ed erano restituiti (solo a domanda) con interessi del 5% in periodi in cui gli interessi erano nell’ordine del 15-20%, per cui, in sintesi, si aumentavano, al momento, le entrate, con una possibile restituzione, per di più parziale, a tempi lunghi
Ne derivò un nuovo aumento del contenzioso, ed ancora una volta la C.N.P.A.I.A.L.P. ottenne il supporto legislativo (Legge 290/90).
Ma i tempi stavano cambiando, ed ormai gli Enti Previdenziali interessavano sempre meno le casse statali (sia per la politica sempre più difensiva degli Enti stessi, sia per la necessaria restituzione dei prestiti forzosi, pena la bancarotta delle Casse stesse, con ovvio ritorno dei debiti ancora a carico delle casse statali, un pò come il gatto che si tenta di mordersi la coda).
Erano maturi ulteriori interventi legislativi che sbloccassero tale situazione, ed ecco il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).
In sostanza, in presenza di talune condizioni e garanzie, gli enti quali la C.N.P.A.I.A.L.P., pur restando sotto il controllo Ministeriale, si sarebbero comportati come Enti privati.
La C.N.P.A.I.A.L.P. fu tra i primi e più attivi Enti a cogliere la nuova
opportunità, e ad accelerare il processo di svecchiamento, con modifiche
sostanziali, divenendo elemento trainante per la formazione e la gestione dell'ADEPP
(Associazione degli Enti Previdenziali Privati).
Inarcassa (questa la nuova denominazione) ormai libera (a parte il predetto
controllo dei Revisori dei Conti di nomina statale o i controlli Ministeriali
sulle delibere statutarie) cominciò (o meglio comincia, dato che è
ora di usare il presente) a comportarsi come Ente gestore di fondi con nuovi
e più efficienti metodi.
Seconda parte
Primo passo obbligato, dopo la privatizzazione, è stato quello di monitorare il capitale esistente (fabbricati e buoni del tesoro), di controllarne la gestione, per poi studiare migliori strategie di investimento.
Le conseguenti innovazioni sono tali e tante che chiedo scusa sin d’ora se non riuscirò a citarle tutte.
Inarcassa si dota di programmi di monitorazione e gestione degli immobili così
che in tempi ridotti si arriva ad avere una situazione chiara del patrimonio
immobiliare, della consistenza, del rendimento, dell’impiego, dell’uso
etc.
In breve si migliora la gestione ma i dati relativi al capitale ben presto evidenziano
che il rendimento del capitale, così come impiegato, è modesto
rispetto ad altre forme di investimento; anche la detenzione di buoni del tesoro
evidenzia limiti in tal senso.
Qualche dato che ho reperito a caso tra i miei appunti: il bilancio consuntivo anno 1999 indicava un patrimonio netto di inarcassa di oltre 3.300 miliardi (di lire), il bilancio di previsione 2001 (bilancio poi migliorato a consuntico) al di sopra dei 4.000 miliardi (di lire) e la tendenza è di questo tipo (dovuta anche all'aumento del numero degli iscritti
Inarcassa si dota allora di personale di altissimo livello, in grado dapprima di analizzare ed impostare i problemi, quindi di indirizzare il C.N.D. in decisioni propedeutiche ma basilari (“asset allocation”, gestione del patrimonio mobiliare, strumenti per la misurazione del rischio nella gestione del patrimonio, mercati azionari, fondi comuni di investimento, mercati obbligazionari, rischio di cambio ed anche “assets immobiliari” dividendi, “capital gain”, “trading immobiliare”, “project financing”, progetti di riqualificazione, ricerca di opportunità nel mercato, “higt and best use” etc.) per una più efficiente gestione del patrimonio, con un rischio programmato (ovviamente estremamente contenuto dato il tipo di Ente da gestire).
La struttura diventa così efficiente tanto da far meritare (a posteriori)
ad Inarcassa il riconoscimento europeo quale migliore investitore istituzionale
negli ultimi due anni (rimando al sito inarcassa.it per una documentazione completa,
con tanto di foto del presidente, arch. Muratorio che ritira il premio).
Talune operazioni sono particolarmente indovinate, tanto che più volte
è capitato di comperare, ad aste pubbliche, immobili di pregio per i
quali, a distanza di pochi mesi, si sono avute offerte di riacquisto per importi
superiori al 50% del prezzo di acquisto all'asta (per inciso Inarcassa non ha
venduto tali immobili in quanto lo scopo strategico al momento non è
quello della rivendita immediata)
I buoni rendimenti del capitale sono però penalizzati dalla fiscalità statale, ed ecco Inarcassa (ed AdEPP) battersi contro l’iniqua doppia tassazione (sul capitale e sulle pensioni) con interventi a tutti i livelli, convegni etc. tanto che ormai anche i vari Ministeri e Ministri hanno dovuto riconoscere (vedasi l'ultimo numero di Inarcassa, pervenuto ad articolo ormai concluso, ma che conferma quanto sopra, basta rileggere quanto scritto sul convegno di Torino) la validità delle posizioni di Inarcassa (e dell’AdEPP). Certo per i provvedimenti pratici bisognerà attendere ancora, ma si è sulla buona strada.
Il processo di informatizzazione va avanti, tra l'altro anche con il progetto sinia (controllo incrociato delle posizioni contributive Inarcassa con i dati del Ministero delle Finanze - posizioni IVA - posizioni IRPEF e dati risultanti dagli ordini professionali), e si sta sempre più allargando (INPS, INAIL etc.)
Finalmente Inarcassa si muove anche sul campo assistenziale, con la Polizza Rischio grandi interventi, polizza che di anno in anno migliora e cresce, cui ora si affianca quella sui gravi eventi morbosi, sui piani sanitari integrativi, sino ad arrivare al nuovissimo piano assicurativo multigaranzia, con possibilita (a basso costo) di estensione ai familiari delle polizze menzionate.
Le esigenze di cassa sono sempre e comunque alte, per cui, oltre il rigido controllo delle entrate (con forti penalità sulle evasioni contributive, attenta gestione del capitale) che sulle uscite (eliminazione, nei limiti del possibile, delle “pensioni d’annata”, modifica del meccanismo delle integrazioni di pensione, della restituzione dei contributi), si rende necessario mette mano anche ai contributi soggettivi vengono riportati al 10% (tanti protesteranno, ma in effetti all'epoca della decisione, ed a tutt'oggi, nessun Ente Previdenziale aveva ed ha aliquote inferiori). Inoltre, sulla sci di quanto fatto e ministerialmente approvato dalla cassa Geometri, i contributi intregrativi vengono proposti al 4 %0 , (proposta al vaglio dei Ministeri vigilanti che hanno dato una prima sospensiva).
L’attenzione non si limita solo all'aspetto venale. Inarcassa si muove dinamicamente anche sulle nuove tecnologie, ad esempio è tra i primi Enti riesce a costruire un sito internet degno di tale nome, tanto che potrei smettere di scrivere dirottandovi su http//www.inarcassa.it
Tale sito è sempre più importante in quanto, già per la sua struttura e configurazione, Inarcassa è in grado di rispondere alla maggior parte dei dubbi che gli iscritti possono avere, ed il sito ormai è così interattivo da poter chiarire ad ognuno la propria posizione previdenziale. Inoltre fornisce una notevole serie di servizi, molti anche on line, quali dichiarazioni annuali, le cosidette dich., variazioni anagrafiche, finanziamenti, pagamenti o dilazioni-rateazioni con inarcassa card etc., oltre alla classica normativa, modulistica etc.
Ma non è solo il sito internet a crescere, cresce anche la raggiungibilità
di Inarcassa:
qualche dato fornito dall'allora direttore generale dott. Paolo Caron (oggi
il nuovo direttore è l'ing. ** cui va ovviamente, oltre il saluto, l'augurio
di una proficua collaborazione)
- contatti telefonici mensili passati (dati marzo 2001) da 600 contatti telefonici
mensili con gli iscritti (dato di due anni prima) a 6.000 telefonate al mese
(nonostante l'incremento di altri canali di collegamento, internet in primis)
- contatti tra iscritti ed inarcassa circa 32.000 al mese (oltre 1.000 contatti
al giorno) tra posta normale, posta elettronica (e-mail), fax e telefonate (il
mezzo meno indicato).
- contatti via fax, e-mail
- aggiungo che nel tempo sono stati istituiti, a favore del delegato provinciale (non per uso personale, tra l'altro impensabile) un numero verde (che realmente risponde) un contatto fax diretto con la segreteria della Presidenza, e, recentemente, un ulteriore servizio di appuntamento diretto presso Inarcassa (su prenotazione, con anticipo dell'argomento da trattare di almeno di una settimana, così che gli uffici possano essere documentati in occasione dell'incontro).
Spero proprio, nell'interesse di tutti, che tale ultimo servizio sia limitato ad un numero di casi veramente particolari, in quanto eccessivamente impegnativo per tutte le parti.
Debbo riportare una mia personalissima statistica di contatti con Inarcassa, per risolvere problemi degli iscritti con la stessa, o tramite fax, o via e-mail, o via numero verde, che ha dato come risultato la soluzione del problema in tempi brevissimi (3-4 giorni) in oltre l'80% dei casi, ed in tempi brevi (entro10-15 giorni) del 100% dei casi (sempre con problema risolubile a breve).
Prescrizione quinquennale (a partire dal 1.1.2004
In fase di crescita di iscritti (siamo già quota 103.000 con un aumento
del 7% solo nell’ultimo anno), crescita che si prevede anche per i
Prossimi anni (lauree brevi),
12.2003
Altri esempi di efficienza? La capacità di intervenire rapidamente in
situazioni particolari ed imprevedibili. Ad esempio in occasione del sisma del
settembre 1997, al primo CND utile (entro un mese circa) il CDA aveva già
studiato il problema, proponendo uno stanziamento straordinario in favore di
ingegneri ed architetti (iscritti e non iscritti ad Inarcassa) delle modalità
di domanda di contributo con chiare indicazioni, istituzione di una apposita
commissione per l'esame delle situazioni etc..
Nel giro di pochi mesi venivano erogati contributi che coprivano la quasi totalità
dei danni agli studi professionali (compresi macchinari etc) ed in misura leggermente
inferiore
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
Tel/Fax/Q 071981237 e-mail: m.brodolini@fastnet.it
• Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004 (con pesce d’aprile)
- Notizie varie
- Concordato preventivo
- Proposta di modifica degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 ed integrazione dell'art.
42 dello statuto (introduzione dei supplementi di pensione per chi abbia maturato
almeno 5 anni di contribuzioni, eliminazione della restituzione dei contributi)
- Proposta di modifica degli artt. 11 e 12 dello statuto (riduzione del quorum
nelle votazioni, numero dei delegati e loro rappresentatività)
- Proposta di modifica del regolamento elettorale (eliminazione del ballottaggio
e modifiche minori)
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• Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004.
- Notizie varie
Primo aprile, attenti allo scherzo, e così è stato (si veda più
avanti; chi è irrefrenabilmente curioso vada subito ai grafici).
Battute a parte vengo al resoconto (mi scuso sin d'ora per la fretta degli
appunti).
Comincio al solito dalla relazione del Presidente, all'insegna dello slogan
"Inarcassa, da esattore a partner" (slogan con pesce d’aprile)
a rilevare i profondi cambiamenti che si sono avuti dagli inizi, quando il fondo
cassa era minimo e la politica non poteva che essere di esazione (per accumulare
i necessari capitali) per arrivare alla situazione attuale, non di maturità
(Inarcassa è un ente ancora relativamente giovane come si evidenzia da
vari parametri ed indicatori) ma certamente di maggiore costruttività
e consapevolezza.
-Parliamo ancora di bilanci.
Il Presidente rammenta i numerosi incontri avuti con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, Maroni che, dopo vari contatti, ora condivide le
proposte Inarcassa sulle modifiche al collegato alla finanziaria; forse ci sarà
un’ulteriore legge sulla delega, o forse si avranno modifiche presto sotto
altra forma.
Il Ministro concorda infatti sull'istituzione della previdenza complementare
e sanitaria integrativa, già inserita da Inarcassa (in precedenza i Ministeri
avevano espresso seri dubbi in proposito).
Piuttosto il freno che non consente la pratica integrale applicazione della
legge 335/95 è quello economico, infatti dal 1990 ad oggi le tavole di
mortalità indicano un aumento di 5 anni nella vita media, ed i benefici
economici ricercati con la legge 335 /95 si sono vanificati, non consentendo
la prevista inversione di tendenza economica.
Ancora niente di nuovo sulla doppia tassazione e neanche sulla detassazione
della previdenza complementare (ancora motivi economici); sta di fatto che nella
previdenza complementare Inarcassa sconta l'aliquota fiscale del 33%, contro
il 12,5% dell'INPS, ed i passi avanti si fanno solo a parole (grandi sono le
resistenze per motivi economici e lo Stato deve pur far quadrare i suoi bilanci
in modo giusto o ingiusto che sia).
Circa i requisiti minimi per le prestazioni relative all'anzianità l'intervento
del governo, anche sulle casse private, si va mitigando.
E’ accolta la richiesta Inarcassa affinché i nuovi bilanci delle
casse siano effettuati (tutti e per tutte le casse) solo su basi aggiornate
ed eguali per tutti (vedasi precedente articolo); permane ora l'unica differenza
circa il modello di riferimento, che per il Ministero è l'ISTAT (tavole
di mortalità), mentre per Inarcassa si deve far riferimento alle tavole
RG48 (tavole di mortalità usate anche dalle assicurazioni private, che
contengono parametri più prudenti, prevedendo una vita media più
lunga).
Il Ministero indica un nuovo parametro, il punto (o meglio il tempo) di equilibrio
minimo, che sarebbe al 15° anno (novità assoluta, poiché prima
si parlava sempre di indici di copertura finanziaria; tale punto di equilibrio
è il tempo minimo che deve passare per le casse prima che le stesse possano,
di previsione, andare in passivo). Comunque con le tavole proposte (ISTAT) l'obiettivo
sarebbe, per Inarcassa, raggiungibile con maggiore facilità (ma con maggiore
incertezza).
Il Ministero ha poi approvato il bilancio Inarcassa, con la sola raccomandazione
di fare, in futuro, il minimo ricorso a consulenze esterne.
Il rapporto iscritti pensionati negli anni 2002 2003 2004 è cresciuto
(rispettivamente 9,2 9,6 10, in altre parole oggi ci sono 10 lavoratori in attività
per ogni pensionato) a conferma che la popolazione d’Inarcassa è
giovane, come testimonia anche l'incremento +2.2% delle pensioni rispetto l'incremento
delle entrate +7,5% (altro parametro che sta ad Indicare che Inarcassa sta accumulando
fondi per i futuri pensionati).
Il Ministero ha invece bocciato la proposta di modifica all'art. 37 dello statuto,
modifica che prevedeva l'abolizione degli interessi sulle sanzioni. Il Ministero
è contrario in linea di principio perché, anche se di poco, diminuirebbero
le entrate; comunque chiede ulteriori ragguagli circa la sostenibilità
del provvedimento proposto.
Il Ministero ha invece approvato la proposta modifica all'art. 46 dello statuto
(trasparenza nei rapporti con gli iscritti).
In definitiva il Ministero si dimostra molto più attivo del solito, e
questo è un fatto nuovo e positivo.
-Notizie alla rinfusa.
Su fronte delle comunicazioni sono oggi 32814 (in forte crescita) gli iscritti
ad Inarcassa on line, ed è opportuno usare tale servizio gratuito. Per
fare un esempio, un collega ha versato quasi 15.000 euro per ricongiungere presso
Inarcassa anni giacenti presso un altro ente, senza avere alcun ritorno pensionistico,
dato che ha ricongiunto solo anni con versamenti minimi, che, a fronte di una
pensione minima, dopo la ricongiunzione lasciavano ancora la pensione al minimo.
Se avesse usato la simulazione del calcolo della pensione presente in rete,
si sarebbe accorto dell'inutilità dell’operazione e del relativo
versamento.
Sono state superate le 3000 Inarcassa card (carte di credito Inarcassa) numero
previsto da raggiungere a medio termine, ma che è stato raggiunto in
tempi brevi. Tra l'altro Inarcassa card consente di fatto la rateizzazione dei
versamenti ad Inarcassa ad un saggio decisamente buono; anche qui non bisogna
esagerare nelle rateazioni; ad esempio non è conveniente rateare i minimi
mediante il RIB, in quanto solo il costo dei RIB supera il 10% in caso di versamenti
minimi (la percentuale scende all’aumentare degli importi).
Allo scopo di rimediare a tale situazione Inarcassa sta cercando di passare
dalla rata mensile a quella semestrale (riduzione dei costi).
C’è poi il nuovo servizio di finanziamento -on line- per chi ha bisogno di finanziamenti per lo studio o per la casa.
Il nuovo tetto per le indennità di maternità è di 4.075 - 20.375 euro (min - max), ed anche i mutui hanno i nuovi importi 20.000-200.000 euro (min - max).
E' realtà (approvazione Ministeriale) il nuovo indirizzo in materia di prescrizioni delle sanzioni (prescrizione quinquennale) anche se l'effetto non è retroattivo.
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- Concordato preventivo
Il concordato preventivo ha pensato alle casse statali, anche a scapito (talora
esplicitamente dichiarato) delle casse private.
In particolare il comma sette dell'art. 33 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (concordato)
non è di gradimento delle casse private in quanto recita ".... Sul
reddito che eccede quello minimo determinato ..... non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimo .... se il contribuente intende
versare comunque ...." che, letto alla lettera, dà facoltà
di versare o meno il supero dei contributi minimi, anche in presenza di redditi
certi e documentati superiori ai minimi (altrimenti non avrebbe senso chiedere
il concordato).
Inarcassa, al contrario, vuole riscuotere per intero il 2% (contributo integrativo)
ed anche il 10% (contributo soggettivo) sull'eccedenza dei minimi, proprio per
la certa e documentabile esistenza dei redditi.
Riguardo al 2% non si tratta, in sintesi, di contributi a carico del tecnico,
ma di un contributo di solidarietà a carico dell'utente finale, equivalente
ad una partita di giro, per cui non dovrebbero esserci problemi, neppure interpretativi.
Non si tratta di contributo previdenziale, ma di somme che il professionista
riscuote in nome e per conto di Inarcassa (legge 86/91, 290/90) e l’eventuale
appropriazione delle stesse da parte del professionista sarebbe appropriazione
indebita.
Circa il contributo integrativo (10% sino al massimo previsto, 3% sulla parte
eccedente il massimo) la cosa è più complicata: alcuni sostengono
che la normativa si riferisce solo alle casse pubbliche, INPS per esempio (cosa
non scritta nella legge), quindi Inarcassa potrebbe comportarsi autonomamente,
altri sostengono che la normativa (peraltro esplicita) valga anche per Inarcassa
(legge universale).
Certo sarebbe singolare che da una parte lo stato prenda un provvedimento contabilmente
dannoso per i bilanci delle casse private, dall'altra vieti alle stesse di rinunciare
agli interessi sulle sanzioni, proprio per non incidere negativamente sui bilanci
(per inciso gli interessi sono misera cosa, per di più impegnano contabilmente
il personale della cassa, e non è chiaro se la rinuncia porti in realtà
ad un vantaggio o ad uno svantaggio, per contro il mancato versamento, di parte
del 10%, e/o del 3% è invece un danno certo e notevole per le casse).
In relazione a quanto sopra il C.N.D. ha approvato, a larga maggioranza un documento
che riafferma l'autonomia di Inarcassa (artt. 22 ,23 dello statuto artt. visti
anche alla luce del D. L.vo 30 giugno 1994 n. 509) soprattutto per dare forza
al C.D.A. per trattare una possibile soluzione con il Ministero.
Pur ritenendo la delibera "contra legem" ho votato a favore con la
motivazione di cui sopra, resta peraltro il fatto che una legge la si applica,
non la si disapprova.
In ogni caso le possibilità di ottenere risultati concreti sono, a mio
parere, estremamente ridotte.
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- Proposta di modifica statutaria degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 ed integrazione dell'art. 42
In genere sono sintetico, non lo sarò in questo caso data l’importanza dell’argomento.
Chi segue i miei articoli conosce già i preliminari, e può saltare l'intervento da me predisposto (e non effettuato nei termini riportati come spiegherò più avanti); per gli altri riporto tale intervento (a stralci per brevità) solo per inquadrare il problema.
In merito alla proposta di modifica statutaria degli artt. 22, 23, 30, 31,
40 ed integrazione dell'art. 42 ho letto il commento del dott. Fiore, per molti
versi interessante, e che va analizzato prima delle proposte di modifica statutaria,
...
....... oltre a far riferimento a quanto emerge dalla riforma Dini (legge 335/95)
in poi, occorre estendere le analisi quanto meno all'anno 1981 (legge 6/81 del
3.1.1981) quando i concetti della legge 335/95 erano di là da venire,
ma i pensionati di altro ente esistevano già.
Proprio da quell’epoca e sino al 1995 chi era nell'età, e nelle condizioni, doveva prendere la sue decisioni, evidentemente in assenza della legge 335/95, decisioni che debbono essere viste solo in quest'ottica, perché una scelta di vita di vari decenni addietro va rispettata in relazione al contesto, non interpretata in relazione a parametri odierni.
Per fare un esempio banale, all'epoca un pensionato di altro ente non poteva iscriversi alla CNPAIA neanche volontariamente, mentre oggi è obbligato a farlo, volente o nolente. .......
....... nessuno vuole costruire percorsi di inutilità previdenziale, ma è Inarcassa per prima, nei confronti di pensionati di altro ente, a creare percorsi non lineari; peraltro la restituzione non è una inutilità previdenziale, altrimenti si dovrebbero definite inutilità tutte quelle forme assicurative che prevedono, ad un certo punto della vita, la restituzione dei capitali versati, ma non solo (ad esempio esistono i FIP ed altre forme di contribuzioni ove la restituzione del versato, su volontà dell'interessato, addirittura è certa).
Ciò solo per evidenziare che la restituzione dei contributi è un pò come una buonuscita in un particolare momento della vita (specie per chi non ha necessità di avere un trattamento pensionistico, dato che lo ha già) e questa non è farina del mio sacco, ma è quanto affermato anche da fior di relatori appositamente invitati da Inarcassa anche per il CND.
Proporre opzioni da esercitare entro un anno (o altra data breve che si voglia proporre) è un assurdo per chi tale opzione già la ha esercitata, e da decenni.
Piuttosto mi sento di affermare l’esatto contrario, cioè che sono percorsi di inutilità quei versamenti che non producono alcun effetto previdenziale.
Quando poi un ente previdenziale, anziché fornire una prestazione prevista per legge e per statuto, la restituzione di somme versate, pretende di incamerare, non si sa a quale titolo, tali somme, forzosamente o volontariamente versate che siano, al solo scopo di ottenerne il rimborso a tempo debito, certamente siamo più vicini al concetto dell’appropriazione indebita che al principio solidaristico.
Se poi si vuole prendere esempio dallo stato italiano o da enti sue emanazioni che si appropriano di somme simili (cito ad esempio l’INPS) certo non si sceglie il migliore degli esempi; si possono scegliere esempi migliori (le esose banche o assicurazioni che tuttavia restituiscono i capitali) o peggiori (tanto per farne uno, l’esempio dell’Argentina di qualche anno addietro).
D'altra parte lo statuto non parla di volere o dover dare una seconda pensione ha chi ne ha già una, quindi la restituzione dei contributi non utilizzati non è un fatto così anomalo come viene presentato.
Patti chiari ed amicizia lunga, dice il proverbio, e certamente non si può pensare nell'anno 1981 di escludere i pensionati di altro ente, nel '90 di iscriverli forzosamente per di più con effetto retroattivo (barbaramente applicato) in previsione di una restituzione di contributi ad interesse composto del 5% che improvvisamente diventa una restituzione al 95%, che ora dovrebbe diventare una mini pensione (contributiva), senza innescare un sacrosanto contenzioso, a meno di non concedere il beneficio della scelta ai maggiori interessati.
Nel documento si passa poi all'obiettivo di uguaglianza da raggiungere con le modifiche proposte, tra pensionati Inarcassa e pensionati di altro ente, ma tale obbiettivo andrebbe perseguito preliminarmente ed indipendentemente da dette modifiche.
Un esempio per chiarire questo concetto mi viene suggerito quando, nel documento,
si tracciano gli effetti delle modifiche (cito testualmente)"... in qualità
di pensionato dell'Associazione è esonerato dal pagamento dei minimi
..." (ovviamente il pensionato Inarcassa). Questa è una stortura
(delle tante) che va corretta indipendentemente dalle modifiche proposte. Perché
il pensionato di altro ente dopo l'età pensionabile deve continuare a
pagare i minimi ed il pensionato Inarcassa no? Forse a 65 anni il pensionato
Inarcassa (mi si consenta di dire) rinc......isce (rincitrullisce o altro a
scelta) ed il pensionato di altro ente no?
Ripeto un concetto già tante volte espresso: stessi versamenti, stesse
prestazioni, perché continuare a dividere i professionisti in serie A
e serie B?
Anziché proporre tutta quella serie di modifiche statutarie che non fanno altro che mettere toppe qua e là, con forte probabilità che poi permangano delle discriminazioni, è più logico e più semplice equiparare, a monte, i pensionati Inarcassa ai pensionati di altro ente, modificando lo statuto ove lo stesso parla di pensionato "Inarcassa" aggiungendo le parole ",o altro Ente Previdenziale;
A titolo di esempio l'Art. 22.3 diverrebbe "Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono di un trattamento previdenziale erogato da Inarcassa, o altro Ente (Previdenziale), e che proseguono nell'esercizio della professione. Per essi non si applica il secondo comma del presente articolo." (per inciso il secondo comma parla dei contributi minimi che –automaticamente- sparirebbero anche per i pensionati di altro ente).
Operata tale correzione tutto il resto viene da sé, ....... non ci sarà poi bisogni di fare i vari distinguo.
Occorre infine una normativa transitoria chiara ed il più possibile ampia, che non consenta contenziosi, dannosi per tutte le parti (modifica alla proposta per l'art. 42.8 che diverrebbe un nuovo art. 42.9).
Con quanto sopra detto si propongono i nuovi articoli corretti.
Proposta di modifiche statutarie
Art. 31- Pensionati di altro Ente
(attuale)
Art. 31- Pensionati di altro Ente
Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a
carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione
di pensione di inabilità, invalidità o indiretta.
(proposta di modifica)
Art. 31- Pensionati di altro Ente
Art. 31.1 - Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico
a carico di altro istituto previdenziale è equiparato al rapporto assicurativo
di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di Inarcassa.
Art. 31.2 - I Pensionati di altro Ente, iscritti ad Inarcassa continuativamente
dal 1.1.1996 (Nota: data di allineamento alla legge 335/96 dell'INPDAP e dei
maggiori enti assistenziali, data fissata anche dalla legge quale limite per
esercitare alcune opzioni) entro un anno dall'entrata in vigore della presente
modifica statutaria, potranno optare per l'applicazione, nei loro confronti,
della normativa previgente sia per gli effetti immediati che futuri (Nota: restituzione
dei contributi al raggiungimento dell'età pensionabile etc.)
(proposta di modifica)
Art 23.6 - Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni
effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche
in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il
contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate
nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste
e gli ingegneri ed gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni
o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando
il destinatario della prestazione professionale è l’ingegnere,
l’architetto, l’associazione o società di professionisti,
o la società di Ingegneria quale committente finale. Il contributo integrativo
minimo non è dovuto dagli iscritti che usufruiscono di un trattamento
previdenziale erogato da Inarcassa, o altro Ente Previdenziale, e che proseguono
nell'esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile
all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale....
Naturalmente tale intervento era la logica conseguenza di un precedente (analogo)
contributo da me inviato al C.R.S., contributo non recepito se non per aspetti
marginali, e di altri analoghi contributi che da tempo ho messo in circolazione.
Nel presentare l'argomento però, rispetto al testo contenuto nella proposta
inviata ai Delegati per la discussione, veniva, dal Presidente, illustrato un
testo modificato, per cui l'intervento predetto doveva essere modificato seduta
stante (noto con rammarico che tale modo di procedere - testo presentato all'ultimo
minuto - perdura, nonostante gli impegni assunti).
Un bellissimo intervento dell'ing. Pisano anticipava quello (in fase di modifica)
del sottoscritto e lo sintetizzo nei punti salienti:
- le prestazioni che Inarcassa può fornire col metodo retributivo/contributivo
sono nel rapporto 3/1 o anche 4/1 (si vedano avanti i grafici da me realizzati
ove tale affermazione talvolta si rivela persino ottimistica), con la conseguenza
che le fasce più deboli (non solo i pensionati di altro ente, ma chi
per qualsiasi motivo non raggiunga la pensione) avrebbero prestazioni pari ad
1/3 - 1/4 (o anche molto meno) delle prestazioni riservate alle fasce più
forti, aumentando così la sperequazione già esistente.
Certo l’intervento a parole non rende l’idea quanto l’immagine
espressa in un grafico dal quale si evince chiaramente che Inarcassa propone
una netta distinzione tra ingegneri ed architetti che possono raggiungere la
pensione Inarcassa (di serie “A”) e quelli che non possono raggiungerla
(di serie “B”), nel caso specifico aumentando vieppiù la
forbice già esistente, altro che uguaglianza!
Se poi ci si mettono tutta una serie di interventi di colleghi risentiti (ing.
Marzola in testa) che a gran voce sostengono che con questo provvedimento tutte
le differenze tra colleghi, se mai ci sono state, cadranno con la prossima “democratica”
votazione, e che quindi è ora di finirla con la barzelletta degli ingegneri
ed architetti di serie “A” e di serie “B”, il pesce
d’aprile è completo.
Per chi proprio non vuol capire faccio un esempio con il mondo “animale”:
ci sono 100 formiche, 98 rosse e fameliche, 2 nere, fameliche anch’esse,
che si imbattono in un pasto succulento. Si indicono libere votazioni sul comportamento
da tenere e, tra le tante proposte “democraticamente”, a larga maggioranza,
si approva quella in cui le formiche rosse si sfamano immediatamente, quelle
nere stanno di vedetta; al termine del banchetto gli avanzi saranno portati
da tutto il gruppo al formicaio, formiche nere in testa in modo da controllare
che il loro prelievo non sia più di un assaggio. Se poi sulla strada
del ritorno le formiche rosse intonano un bel coro inneggiante la democrazia
(beeee ... alla Frizzi) è proprio il primo di aprile.
Sempre l’ing. Pisano
- con la proposta di modifica si è in anticipo sugli indirizzi ministeriali
circa la totalizzazione (ogni ente calcolerebbe con il suo sistema, quindi non
con il troppo restrittivo metodo contributivo), conviene pertanto attendere,
prima di prendere una frettolosa decisione, chiarimenti e direttive ministeriali
di prossima emanazione;
- i capitali versati producono una riserva matematica che non viene né
considerata, né trasformata in pensione, e ciò va ovviamente a
danno dei professionisti che, per un motivo o per l’altro, indipendente
dalla loro volontà (categoria più debole o svantaggiata) non raggiungeranno
la pensione o, per contro, andrà a vantaggio degli altri che la raggiungeranno
(categoria più forte o avvantaggiata);
- si andrebbe a modificare un articolo statutario già modificato e non
ancora approvato dai Ministeri, mettendo in atto una procedura affrettata, se
non addirittura inammissibile (modifica su una modifica non ancora in vigore);
- in conclusione l’ing. Pisano chiedeva un ripensamento o almeno, in tale
fase ancora non chiara, una sospensiva.
L'intervento del sottoscritto, oltre a condividere il precedente, mirava, in
previsione del pesce di aprile:
- alla semplificazione, proponendo la modifica dell'art. 31 in modo da equiparare
i pensionati di altro ente a quelli di Inarcassa; qualunque altra modifica,
presente o futura, sarebbe poi semplice, e soprattutto uguale per tutti;
- ad un transitorio con opzione di scelta per gli iscritti ad Inarcassa (pensionati
o meno) continuativamente dal 1.1.1996 (riforma Dini) eliminando di fatto qualsiasi
controversia legale;
- alla restituzione dei contributi versati che non producano alcun effetto (su
domanda, e sempre dopo il compimento dell'età pensionabile) per eliminare
percorsi di inutilità previdenziale.
Anche l'ing. Tesser condivideva quanto sopra rimarcando il fatto che:
- a parità di montante versato si dovrebbero avere le stesse prestazioni,
mentre con la proposta avanzata, a parità di montante si avrebbero prestazioni
estremamente diverse. (Anche se Inarcassa non è una compagnia di assicurazione,
faccio notare come il comportamento delle compagnie assicurative sia diametralmente
opposto. Se ad una compagnia di assicurazioni si presentano due persone che
in quel momento sono in situazioni paragonabili (ad esempio sane, con stessa
composizione del nucleo familiare etc.) che versino lo stesso capitale, entrambe
otterranno la stessa prestazione (indipendentemente dal fatto che una abbia
lavorato per tutta la vita e l’altra sia sempre vissuta di rendita).
Con diverse sfaccettature, erano almeno parzialmente in linea con quanto sopra
gli interventi dell'arch. Caroli, dell'ing. Gibiino dell'ing. Palazzolo etc.
.... poi cominciava una nutrita serie di interventi (delle formiche rosse) a
sostegno delle proposte dell’Amministrazione, interventi che culminavano
con quello del Presidente che li riassumeva tutti.
Cito i punti di maggiore appiglio per forzare la decisione immediata:
- la proposta è stata discussa a più riprese ed ha impegnato a
lungo il C.N.D., per cui è ora di decidere per non vanificare gli sforzi
sinora fatti;
- la restituzione dei contributi è diventata un fatto quasi singolare,
certamente anomalo nell'universo previdenziale;
- la proposta di modifica renderebbe tutti uguali; (nota: non si spiega allora
come mai l'art. 31 faccia ancora i suoi bravi distinguo);
- il C.N.D. è legittimato ad apportare le modifiche proposte in quanto
alla luce del D. L.vo 30 giugno 1994 n. 509 Inarcassa sarebbe autorizzata a
tale modifiche. Un comportamento analogo si è tenuto in altre occasioni,
con modifiche poi approvate con Decreti Interministeriali, Decreti che, approvati,
avrebbero forza di legge;
- dal 1.1.2004 i pensionati di altro ente iscritti alla gestione separata INPS
pagheranno il 15% (non più il 10%) del reddito netto (con il contributo
di una considerevole quota non a carico dei contribuenti) quindi Inarcassa sarà
ancora più conveniente (il confronto ovviamente è con l'INPS);
- il decreto attuativo sulla totalizzazione è già fatto e non
cambierà tanto presto, comunque si propone un transitorio di tre anni
(era stato proposto un anno) in modo tale che se dovessero esserci novità
in tale lasso di tempo, si sarebbe ancora in corsa per ulteriori cambiamenti;
- la modifica così proposta è finanziariamente sostenibile (col
metodo contributivo, quindi senza aggravi per Inarcassa), equa e corrisponde
a moderni canoni;
- si accetterebbe di considerare un montante utile pari al 100% del versato
(sino ai 65 anni, mentre la restituzione dal 2001 oggi è al 95%) così
in qualche modo anche Inarcassa si assumerebbe un onere sociale, anche se piccolo,
e ciò a maggior ragione alla luce della riforma Dini (legge 335/95);
- la prestazione è reversibile (coniuge e figli eventualmente a carico).
Votazioni e, a larga maggioranza il C.N.D boccia la sospensiva ed approva le modifiche come rettificate dalla presidenza (i tanti “Cicero” hanno ovviamente votato “pro domo sua”).
Vengo alle conseguenze di quanto sopra:
- chi non raggiunge la pensione normale (indicativamente 35 anni di contributi
con almeno 58 anni o 30 anni di contributi con almeno 65 anni) ed ha almeno
5 anni di contribuzione, avrà una mini pensione (veramente mini) senza
possibilità di restituzione del versato (per tre anni si potrà
optare per la vecchia normativa);
- con meno di 5 anni di contribuzione o si provvederà (se ci sono le
condizioni) alla ricongiunzione (in genere onerosa) presso altro ente, o i contributi
non produrranno alcun effetto (cioè saranno persi per chi li ha versati,
introitati da Inarcassa);
- i pensionati di altro ente (tranne piccole limitazioni, e questa è
una nota positiva) saranno in pratica equiparati ai liberi professionisti (come
se fossero neolaureati, senza averne i vantaggi della giovane età);
- tale mini pensione non comporta la cancellazione dalla cassa, ed al proseguire
dell'attività e dei versamenti; ogni 5 anni si avrà diritto alla
prestazione supplementare di cui all'art. 25.6 (articolo non ancora approvato
dai Ministeri vigilanti) come i pensionati Inarcassa (l'uguaglianza, per chi
sostiene tale concetto, cominciierebbe almeno a 70 anni di età).
Riporto due tabelle fornite dall'amministrazione (una con contributi versati
minimi, l'altra con contributi versati massimi) con dati di calcolo al 23.1.2004
(cambiando data cambiano i coefficienti di rivalutazione ISTAT, e cambiano,
se pur di poco, i valori indicati), dati in euro (prestazione = pensione annua
lorda)
anzianità al 65° contributi minimi montante maturato prestazione
anno di età versati (attuale restituzione)
5 5.202,10 5.514,80* 346,85 10 9.814,05 12.133,80 740,14
15 13.475,73 18.710,05 1.192,16 20 16.150,97 24.829,52 1.806,75 25 17.050,63
27.360,46 2.177,71
(nota: il dato relativo ai 25 anni è corretto, in quanto negli anni 1979-80-81
il contributo era fisso pari ad euro 74,37, solo dal 1982 il contributo divenne
di 309,87 euro rivalutabile annualmente, ad esempio nel 1983 divenne di 366,68
euro;
* vedi la correzione successiva)
anzianità al 65° contributi massimi montante maturato prestazione
anno di età versati (attuale restituzione)
5 34.946,86 35.492,93 2.250,06 10 53.440,15 61.742,86 3.772,10
15 68.094,10 87.118,89 5.455,32 20 82.920,02 119.937,13 8.521,07 25 87.662,13
132.434,67 10.133,08
(nota: come sopra il dato relativo ai 25 anni è corretto, in quanto negli
anni 1979-80-81 il contributo era fisso pari ad euro 74,37, solo dal 1982 il
contributo divenne di 2.065,83 euro rivalutabile annualmente, ad esempio nel
1983 divenne di 2.453,17 euro)
Ognuno può fare (di massima) i suoi conti.
Per il dettaglio del calcolo sono state fornite ulteriori tabelle, riporto solo
una riga di tali tabelle per comprenderne il meccanismo (posso comunque fornire
agli interessati tali tabelle, anche se presentano qua e là piccoli errori).
Ad esempio i dati della prima tabella prima riga provengono dal calcolo sotto
specificato
anzianità al 65° di anni 5, contributi minimi
anno contributi versati (attuale restituzione)
1999 996,76 996,76+219,08 int. * 2000 1.012,26 1.012,26+163,69 int. * 2001 1.038,08
1.038,08+110,44 int. 2002 1.065,00 1.011,75+ 46,00 int. 2003 1.090,00 1.035,50+
0,00 int.
Totale 5.202,10 5.633,56 *
(Nota: * l'asterisco indica correzioni del sottoscritto in quanto, probabilmente,
nel testo fornito ci sono errori, come rilevabile dalle tabelle successive fornite
sempre da Inarcassa; il totale di 5.633,56 corregge i 5.514,80 indicati in tabella,
comunque la correzione, ai fini del grafico successivo, è trascurabile).
La prestazione annua lorda corrispondente sarebbe di euro 346,85 (calcolo come
per il supplemento di pensione)
(Nota: per i probabili errori contenuti nel documemto, l'importo di 346,85 dovrebbe
aumentare leggermente; con la modifica dell'ultimo momento - montante al 100%
invece del 95%, sia pur di poco, la prestazione aumenterà (la tabella
corretta dovrebbe essere la sottostante, desumendo i dati per analogia dalle
tabelle successive fornite da Inarcassa; il totale di 5.633,56 corregge i 5.514,80
proposti)
anzianità al 65° di anni 5, contributi minimi
anno contributi versati (attuale restituzione)
1999 996,76 996,76+219,08 int. * 2000 1.012,26 1.012,26+163,69 int. * 2001 1.038,08
1.038,08+110,44 int. 2002 1.065,00 1.065,00+ 48,42 int. 2003 1.090,00 1.090,00+
0,00 int.
totale 5.202,10 5.643,73 *
Ma veniamo ai grafici: ecco il primo che chiamerei "Pisano minimi"
ed un commento è doveroso:
- con versamenti pari ai minimi, chi non raggiunge la pensione dopo, ad esempio,
20 anni di versamenti, al compiere dei 65 anni (contributi versati pari ad euro
16.150,97, che rivalutati con l'inflazione corrispondono ad euro 24.829,52)
avrebbe diritto ad una prestazione annua lorda di 1.806,75 (facendo una divisione
bruta si vede che si deve arrivare quasi ad 80 anni per avere indietro il capitale)
- ai 25 o 30 anni di versamento (quest'ultimo dato lo ho calcolato direttamente
ed in via approssimata, dato che la cassa ha fornito dati sino a 25 anni) con
riferimento all'anno 2004 la situazione peggiora, (la prestazione non aumenta
proporzionalmente all'avanzare degli anni) in quanto vengono ad essere inclusi
nel conteggio anni anteriori al 1982 (anni a versamento fisso, indipendente
dal reddito, che abbassano certamente la media)
- a causa di quanto sopra ho introdotto una curva correttiva (linea a tratteggio)
che in prospettiva tiene conto del fatto che nel 2011 tale stortura non dovrebbe
più esistere)
- a 30 anni di versamenti si può fare un confronto, in quanto con tale
anzianità (anche se il caso sarebbe raro) possono coesistere sia pensioni
(chi ha raggiunto i 65 anni) sia prestazioni integrative (chi non ha raggiunto
i 65 anni di età)
- conclusioni (Pisano) si vede che attualmente, rispetto alla pensione minima
di 8.920 euro con 30 anni di versamenti, oggi si ottiene una prestazione integrativa
di 2.291 euro (circa), pari a poco più di un quarto della minima (in
altre parole i soldi versati da professionisti di serie "B", almeno
sino ai 65 anni valgono poco più di 1/4 di quelli versati da professionisti
di serie "A")
- conclusioni in prospettiva (linea tratteggiata) rispetto alla pensione minima
di 8.920 euro con 30 anni di versamenti, si otterrà una prestazione integrativa
di 3.000 euro (circa), pari a circa un terzo della minima (in altre parole i
soldi versati da professionisti di serie "B", almeno sino ai 65 anni
varranno circa 1/3 di quelli di serie "A")
Ma l'ing. Pisano, che nel contesto sembrerebbe pessimista, in realtà
è ottimista, in quanto la situazione è ancora peggiore, ed il
grafico reale (non teorico) è il seguente
che si ottiene calcolando la pensione minima in base ai redditi dichiarati (ovviamente
i minimi) con le regole del calcolo normale della pensione (vedasi la rivista
Inarcassa numero 1 del 2003; si dovranno prendere i migliori 15 redditi degli
ultimi 20 anni rivalutati; i minimi però variano in quanto variano i
coefficienti, l’ISTAT ed altri parametri; per semplicità adopero
la tabella fornita da Inarcassa).
Vi risparmio il calcolo (anni di riferimento, aliquote 6-9-10%, rivalutazione
dei redditi con indici ISTAT etc.) e vado ai risultati (migliori redditi praticamente
corrispondenti agli anni dal 1985 al 1999) con media rivalutata di euro 19.553,09
(ricade entro il primo scaglione di calcolo, quello sino a 37.500 euro, con
aliquota al 2%) cui corrisponde la pensione (vi rimando al numero 1/2003 della
rivista)
Pensione = reddito medio x aliquota scaglione di riferimento x anni di contribuzione
Pensione = 19.553,09 x 2% x 30 = 11.731,85 euro
Dal grafico si possono fare ulteriori considerazioni:
- a 30 anni di versamenti si vede che, rispetto alla pensione corrispondente
ai contributi minimi versati (pensione di 11.732 euro con 30 anni di versamenti)
oggi si ottiene una prestazione integrativa di 2.291 euro (circa), prestazione
integrativa pari a poco meno di un quinto della pensione minima (in altre parole
i soldi versati dai professionisti di serie "B", almeno sino ai 65
anni, valgono poco meno di 1/5 di quelli versati dai professionisti di serie
"A") veramente una differenza eclatante ed ingiusta
- la linea continua si riferisce alla situazione attuale, condizionata da pregresse
situazioni particolari, in prospettiva la linea tratteggiata sarà (all’incirca)
quella reale, e rispetto alla pensione minima di 11.732 euro con 30 anni di
versamenti, in futuro si otterrà una prestazione integrativa di 3.000
euro (circa), pari a circa un quarto della minima (in altre parole i soldi versati
da professionisti di serie "B", almeno sino ai 65 anni varranno circa
1/4 di quelli di serie "A")
- quanto sostenuto dall'ing. Pisano va corretto, in negativo, da 1/3-1/4 a 1/4-1/5,
e ciò amareggia ancora di più perché ai minimi di contribuzione
si parla proprio delle categorie più deboli.
Passiamo ai massimi (le situazioni intermedie saranno comprese tra le due situazioni
limite)
- per il calcolo della pensione massima il procedimento è analogo, con
la differenza che vengono chiamati in causa anche gli scaglioni successivi al
primo. Analogamente, tenendo conto delle aliquote, dei coefficienti di rivalutazione
etc. (al solito vi risparmio il calcolo) con versamenti sempre pari ai massimi,
la media dei migliori redditi di 15 degli ultimi 20 anni (anni dal 1985 al 1999)
risulta di 82.227,27 euro ed il calcolo procede in questa maniera (n. 1/2003
della rivista)
Pensione = sommatoria di più termini di cui ognuno vale
Porzione del reddito medio x aliquota scaglione di riferimento x anni di contribuzione
1° scaglione sino ad euro 37.500 aliquota 2% l’anno
2° scaglione sul di più sino ad euro 56.500 (quindi su 19.000) aliquota
1,71 % l’anno
3° scaglione sul di più sino ad euro 65.900 (quindi su 9.400) aliquota
1,43 % l’anno
4° scaglione sul di più sino ad euro 75.150 (quindi su 9.250) aliquota
1,14 % l’anno, da cui
37.500 x 2% x 30 + 19.000 x 1,71 % x 30 + 9.400 x 1,43 % x 30 + 9.250 x 1,14 % x 30 = 39.443,10 euro lordi l’anno, da qui il grafico successivo ed il relativo commento:
- sino a 20 anni di versamenti la linea continua (prestazione contributiva)
cresce abbastanza regolarmente, poi non è più regolare (vedi analoga
nota precedente) inoltre si fa notare come versamenti fissi di piccola entità
abbiano un effetto maggiore sui massimi piuttosto che sui minimi)
- il rapporto tra pensione Inarcassa a 30 anni e prestazione contributiva è
di poco meno di 4 (i soldi versati dalle categorie più deboli, almeno
sino a 65 anni, valgono poco più di un quarto di quelli versati dalle
categorie più forti)
- prendendo in considerazione la linea tratteggiata, (a regime dal 2011 in poi,
vedi nota precedente) il rapporto diventa poco meno di 3 (i soldi versati dalle
categorie più deboli, almeno sino a 65 anni, valgono poco più
di un terzo di quelli versati dalle categorie più forti)
- in sostanza anche ai massimi dei versamenti si ha una fortissima sperequazione,
anche se si passa dal rapporto 5:1 - 4:1 al rapporto 4:1 - 3:1.
Mi rimane una tenue speranza, dal momento che è la prima volta che mi cimento nel calcolo delle pensioni e dei trattamenti pensionistici contributivi: l’aver clamorosamente sbagliato (ne sarei felicissimo, chi può me lo faccia sapere, d’altra parte in fatto di errori sarei in buona compagnia).
Più fatti mi indicano che in sostanza ho centrato i risultati corretti,
ed uno di questi è il comportamento della maggioranza, che ovviamente
questi conti li ha già fatti e rifatti da tempo (il tema non è
una novità assoluta).
Orbene, quando il supplemento di pensione (così andava di moda chiamarlo
sino a poco tempo fa) era tanto pingue che l’attuario, conti alla mano,
ne affermò l’insostenibilità economica, il C.R. propose
una riduzione del 30% di tale trattamento (vero nocciolo del problema) e contemporaneamente,
per chi non era pensionato Inarcassa una decurtazione nella restituzione dei
contributi versati del 30% (non faceva parte del problema, ma tanto valeva tirare
in ballo un pò tutti; essendo un amante delle esemplificazioni “animali”
torno alle formiche rosse e nere: nel formicaio ove le formiche rosse divorano
a più non posso e quelle nere sono “democraticamente” a dieta,
ci si accorge che le scorte non saranno sufficienti per la stagione, si decide
quindi una riduzione dei consumi del 30% che "democraticamente" sarà
estesa a tutti, anche a chi già è a dieta).
Quando a colpi di votazioni (i vari “Cicero” erano e sono in netta
maggioranza) si ebbe come risultato finale che il supplemento di pensione rimase
com’era, mentre i contributi furono ridotti di circa il 10% (5% riducendo
la restituzione al 95% del versato, un altro 5% circa eliminando gli interessi
indicati dalle leggi 6/81 e 290/90, concedendo al loro posto altri interessi
irrisori) con il pretesto di ipotetiche “spese di gestione” (che
stranamente esistevano solo per ingegneri ed architetti di serie “B”)
pensai che si fosse raggiunto l’apice della disparità di trattamento
(diritti delle minoranze ignorati, un vero e proprio esproprio) mi sbagliavo,
ed ecco puntuale la riprova.
La matematica non è un’opinione e l’attuario è tornato
alla carica facendo capire che ridurre del 10% importi che riguardano solo un
2% (per esempio) della popolazione è un provvedimento su una minoranza,
quindi poco incisivo, mentre per la soluzione del problema, occorre un provvedimento
drastico, sui supplementi di pensione, non sulla restituzione dei contributi,
per cui punto e a capo.
Ed ecco la nuova proposta che guarda caso, anziché incidere solo dove
necessario, va a pescare anche sui contributi da restituire, e questa volta
non interessandoli per un 10%, ma rimettendone in discussione la totalità.
Dai grafici si è visto che i versamenti relativi alla prestazione contributiva
valgono (a parità di montante) mediamente un quarto (per semplificare)
di quelli che vanno a formare la pensione Inarcassa. in pratica con l’operazione
proposta i professionisti di serie “A” si vedono ridotti ad un quarto
circa i contributi versati dopo il 65° anno, quelli di serie “B”
si vedono ridotta ad un quarto tutta la loro vita contributiva.
Porterò alcuni esempi numerici, spesso campati in aria, solo per esemplificazione.
Un professionista versa per 40 anni, va in pensione di vecchiaia Inarcassa (a
65 anni) per altri 20 anni (sino ad 85 anni) versa i contributi (ottenendo ogni
5 anni il trattamento pensionistico conseguente) e sopravvive per altri 5 anni
(sino ai 90 anni; volutamente si è scelta una lunga sopravvivenza che
è il caso meno sfavorevole ai serie “B”).
In totale 40 anni di contributi al 100% (di utilizzo) 20 al 25% (di utilizzo)
danno in media il 75% (di utilizzo), mentre per gli altri (serie “B”)
si avrà sempre il 25% (di utilizzo); rapporto di forze 3 a 1 ovviamente
a favore della serie "A".
Già sento le critiche, esempio troppo semplicistico etc., allora complichiamolo
e vedremo che tale disparità aumenta.
Meglio è ragionare sulle prestazioni (trattamenti pensionistici), allora
facciamo anche questo esempio (si vedrà che comunque si ragioni la sostanza
è sempre la stessa.
Il professionista di serie "A" per 5 anni prenderà il 100%, per altri 5 la media tra il 100% su 40 anni ed il 25% su 5 anni (mediamente il 92%) per altri 5 la media tra il 92% precedente su 45 anni ed il 25% su 5 anni (mediamente l'85% e così via, 85% su 50 anni e 25% su 5 con media 80%, poi analogamente, 75% per una media generale, media delle medie (100+92+85+80+75) l’86% circa, mentre per gli altri (serie “B”) si avrà sempre il 25%. In definitiva un rapporto 75 : 25 o 86 : 25 equivale a 3 a 1 o 3,5 ad 1.
Se, come sostiene la proposta del C.R. e del C.D.A. la restituzione dei contributi
è equivalente alla prestazione contributiva, non si capisce l'insistenza
ad obbligare alla prestazione contributiva al posto della restituzione (al 95%)
dei contributi versati.
Evidentemente le cose non stanno così infatti, per assurdo, ragionando
sugli estremi, se fosse vera l’uguaglianza della restituzione dei contributi
(sia pure al 95%) ed il trattamento pensionistico contributivo, chi oggi prende
la pensione Inarcassa (a parità di montante 5 volte superiore a quella
calcolata col metodo contributivo) o sta intaccando il capitale Inarcassa (ed
in seguito la cassa non potrà più sostenersi) o sta utilizzando
la riserva matematica senza intaccare il capitale (il capitale, oculatamente
amministrato rende, tanto da formare una consistente riserva matematica).
La prima ipotesi è pessimistica (i bilanci attuariali in buona parte
la sconfessano) la seconda è ottimistica (Inarcassa farebbe rendere il
suo capitale tanto da moltiplicarne il valore di cinque volte, quindi non avrebbe
necessità di ricorrere, almeno parzialmente, al sistema retributivo).
Il buon senso dice che la verità è nel mezzo, nel qual caso è
evidente che quanto meno la riserva matematica (ma anche una parte del capitale
a parere del sottoscritto) delle categorie più deboli viene utilizzata
dalle categorie più forti.
Altro esempio ipotetico per valutare la differenza ai 30 anni di contribuzione
(professionista di serie “A”, prestazione calcolata col metodo attuale,
in buona parte retributivo) ed uno ai 30 anni meno un giorno di contribuzione
(professionista di serie “B”, prestazione calcolata col metodo contributivo):
- il primo si iscrive ad Inarcassa a 35 anni (limite massimo per avere la pensione
a 65 anni con 30 anni di contributi), versa sempre i minimi ed a 65 anni (ha
versato, interessi compresi, 28.786 euro) ottiene una pensione lorda annua di
11.732 euro (quasi 1.000 euro al mese)
- il secondo si iscrive ad Inarcassa a 35 anni più un giorno, versa sempre
i minimi ed a 65 anni (ha versato, interessi compresi, 28.786 euro) va in "pensione"
col sistema contributivo, ottiene una “prestazione” lorda annua
di 2.291 euro (circa 190 euro al mese).
Il risultato è sconcertante.
Già sento la contestazione: per un giorno si aspetta il compimento del
30° anno (vero, verissimo) ma se anziché 1 giorno la differenza è
di 1 anno, di 5 anni, 10, 25 o più? E’ sempre logico aspettare
il compimento dei 30 anni di contribuzione o no? Che succede in pratica?
Chiaro che cambiando i parametri cambiano i risultati, e per chiarirsi le idee
occorrerà fissare alcuni parametri eguali per tutti, variando un solo
dato (nello specifico l’età, di 5 anni in 5 anni).
Ipotizziamo quindi un lavoratore che sia attivo sino ad 80 anni, termini la sua esistenza ad 85 anni senza aventi causa, indice ISTAT ai livelli odierni (in modo da poter utilizzare i conteggi forniti da Inarcassa), inflazione a zero (si trascura per tutti, falsando sì i risultati, ma mantenendo inalterati i rapporti.
Intanto vediamo la situazione economica per il professionista di serie “A”
sempre in ipotesi di versamenti minimi (anche se i minimi in tale situazione,
dopo il 65° anno di età spariranno):
uscite previdenziali
- versamenti sino ai 65 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo la pensione)
altri 18.710 euro,
- versamenti totali 47.496
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 20 anni (65-85 anni)
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 246.035
saldo in positivo 198.539 (come da nota precedente numericamente non sarà
così, ma l’esempio mira ai rapporti; in tale situazione è
chiaro che o Inarcassa fallisce o tale somma è sostenibile con la riserva
matematica e con il metodo almeno parzialmente retributivo)
rapporto entrate / uscite pari a 246.035 / 47.496 = 5,18
indice di redditività (valore precedente meno 1) = 4,18
Che cosa succede per l’iscritto di serie "B" che si iscrive
ad Inarcassa a 35 (+1 giorno)-40-45-... anni, versando (c.s.) sempre i minimi?
A 65 anni è ad un bivio:
-o decide di proseguire per altri 5-10- ... anni per ottenere la pensione
-o chiede il trattamento contributivo
1° ipotesi: prosegue il lavoro sino ai 30 anni contributivi (seguono i vari casi)
iscrizione ai 35 anni e 1 giorno (è analoga a quella dei 35 anni esatti)
- versamenti sino ai 65 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo la pensione)
altri 18.710 euro,
- versamenti totali 47.496
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 20 anni (65-85 anni)
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 246.035
saldo in positivo 198.539 (è chiaro che o Inarcassa fallisce o tale somma
è sostenibile con la riserva matematica e con il metodo almeno parzialmente
retributivo)
rapporto entrate / uscite pari a 246.035 / 47.496 = 5,18
indice di redditività (valore precedente meno 1) = 4,18
iscrizione ai 40 anni
- versamenti sino ai 70 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti sino agli 80 anni (10 anni di ulteriori versamenti dopo la pensione)
altri 12.134 euro,
- versamenti totali 40.920 euro
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 15 anni (70-85 anni)
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 181.415
saldo in positivo 140.495 (nota c.s.)
rapporto entrate / uscite pari a 181.415 / 40.920 = 4,43
indice di redditività (c.s.) = 3,43
iscrizione ai 45 anni
- versamenti sino ai 75 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti sino agli 80 anni (5 anni di ulteriori versamenti dopo la pensione)
altri 5.515 euro,
- versamenti totali 34.301 euro
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 10 anni (75-85 anni)
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 117.320
saldo in positivo 83.204 (nota c.s.)
rapporto entrate / uscite pari a 117.320 / 34.301 = 3,42
indice di redditività (c.s.) = 2,42
iscrizione ai 50 anni
- versamenti sino agli 80 anni (30 anni di contributi) 28.786 euro
- versamenti totali 28.786 euro
entrate previdenziali
- pensione 11.732 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 58.660
saldo in positivo 29.847 (nota c.s.)
rapporto entrate / uscite pari a 58.660 / 28.786 = 2,04
indice di redditività (c.s.) = 1,04
L’iscrizione ai 55 anni o più non ha senso in tale ipotesi, l'indice andrebbe comunque in rosso.
2° ipotesi: optare per il contributo integrativo
iscrizione ai 40 anni
- versamenti sino ai 65 anni (25 anni di contributi) 27.360 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 46.070 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 2.178 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 2.252 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 2.918 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 3.370 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 53.590
saldo in positivo 7.520
rapporto entrate / uscite pari a 53.590 / 46.070 = 1,16
indice di redditività (c.s.) = 0,16
iscrizione ai 45 anni
- versamenti sino ai 65 anni (20 anni di contributi) 24.830 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 43.540 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 1.807 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 2.154 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 2.547 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 2.999 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 36.085
saldo in negativo -7.455
rapporto entrate / uscite pari a 36.085 / 43.540 = 0,83
indice di redditività (c.s.) = -0,17
iscrizione ai 50 anni
- versamenti sino ai 65 anni (15 anni di contributi) 18.710 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 37.420 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 1.539 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 1.932 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 2.384 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 35.235
saldo in negativo -2.185
rapporto entrate / uscite pari a 35.235 / 37.420 = 0,94
indice di redditività (c.s.) = -0,06
iscrizione ai 55 anni
- versamenti sino ai 65 anni (10 anni di contributi) 12.134 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 30.844 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 1.086 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 1.480 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.932 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 26.190
saldo in negativo -4.654
rapporto entrate / uscite pari a 26.190 / 30.844 = 0,85
indice di redditività (c.s.) = -0,15
iscrizione ai 60 anni
- versamenti sino ai 65 anni (5 anni di contributi) 5.515 euro
- versamenti sino agli 80 anni (15 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 18.710 euro,
- versamenti totali 24.225 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (65-70 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.807 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 20.430
saldo in negativo -3.795
rapporto entrate / uscite pari a 20.430 / 24.225 = 0,84
indice di redditività (c.s.) = -0,16
iscrizione ai 65 anni (magari d’ufficio, come spesso accaduto)
- versamenti sino ai 70 anni (5 anni di contributi) 5.515 euro
- versamenti sino agli 80 anni (10 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 12.134 euro,
- versamenti totali 17.649 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (70-75 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 1.192 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 11.395
saldo in negativo -6.254
rapporto entrate / uscite pari a 11.395 / 17.649 = 0,65
indice di redditività (c.s.) = -0,35
iscrizione ai 70 anni (idem c.s.)
- versamenti sino ai 75 anni (5 anni di contributi) 5.515 euro
- versamenti sino agli 80 anni (5 anni di ulteriori versamenti dopo in contributo
integrativo) altri 5.515 euro,
- versamenti totali 11.030 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (75-80 anni)
- integrazione contributiva di 740 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 5.435
saldo in negativo -5.595
rapporto entrate / uscite pari a 5.435 / 11.030 = 0,49
indice di redditività (c.s.) = -0,51
iscrizione ai 75 anni (idem c.s.)
- versamenti sino agli 80 anni (5 anni di contributi) 5.515 euro
- versamenti totali 5.515 euro
entrate previdenziali
- integrazione contributiva di 347 euro per 5 anni (80-85 anni)
- entrate totali 1.735
saldo in negativo -3.780
rapporto entrate / uscite pari a 1.735 / 5.515 = 0,31
indice di redditività (c.s.) = -0,69
Segue il grafico sul cui si potranno fare una serie di considerazioni interessanti.
Alcune oscillazioni, senza senso apparente, derivano dall’aver ipotizzato la cessazione dei versamenti (termine completo dell’attività) all’ottantesimo anno a fronte del termine del godimento (decesso) all’ottantacinquesimo anno.
E’ di tutta evidenza che se si ipotizzasse la cessazione dei versamenti ad esempio a 75 anni di età e si ipotizzasse il termine del godimento a 95 anni le curve tenderebbero a risalire (a fronte degli stessi versamenti le prestazioni durerebbero più a lungo), viceversa in ipotesi di restrizioni o al massimo in coincidenza di detti termini (godimento contemporaneo al decesso) le curve sarebbero inesorabilmente sempre discendenti.
In ogni caso si desume che chi raggiunge almeno la pensione minima Inarcassa al 65° anno di età è certamente molto avvantaggiato rispetto a chi la raggiunge più tardi (si veda come la curva nera scenda rapidamente e costantemente) tanto che
- un iscritto ad Inarcassa a 40 anni di età ha già prestazioni
da Inarcassa pari a circa l’80% di quello di serie “A”
- un iscritto ad Inarcassa a 45 anni di età può essere considerato
a pieno titolo di serie “B” (ha prestazioni da Inarcassa pari a
meno del 58% di quello di serie “A”)
- un iscritto ad Inarcassa a 50 anni di età è ancora più
svantaggiato in quanto ha prestazioni da Inarcassa, se va bene, pari a circa
il 25% di quelle di serie “A”
- un iscritto ad Inarcassa ad oltre 50 anni di età può essere
considerato addirittura di serie “C” (viene depauperato da Inarcassa,
in quanto, oltre al fatto che la sua riserva matematica va a beneficio altrui,
non riesce neanche a riavere quanto ha versato; in questi casi Inarcassa fornisce
un limpido esempio di solidarietà per le categorie più deboli).
Al termine di votazioni che portano a conclusioni di questo tipo, il collega
delegato architetto della Provincia di Macerata, di serie “A” scherzosamente
ripete “... cò sta votazione t’ho ‘fregatò non
so se qualche decina o qualche centinaio de milioni ...” e questo non
è un pesce d’aprile, ma la semplice verità.
Chi si iscrive ad Inarcassa a 45-55-65 anni o più?
La classica iscrizione ai 65 anni, in genere d'ufficio (chi è talmente
masochista da gettarsi in quest'impresa fallimentare) è per chi è
vissuto sempre all'interno di un ente pubblico o di un'azienda privata, e va
in pensione per limiti di età (iscritto all'albo e con partita IVA).
Questi sarà (in genere a sua insaputa, lo saprà anni dopo) inserito
d'ufficio in serie "C", poi, in genere, sarà anche perseguito
quale evasore totale (di Inarcassa) ed accuratamente sanzionato. La maggiore
aspirazione di tale soggetto sarà quella di cancellarsi il prima possibile,
andando ad impinguare la schiera dei lavoratori in nero, dando così piena
attuazione al nobile scopo dello statuto Inarcassa.
Ai 57-58 anni potrebbe iscriversi chi va in pensione con la riforma Dini; in
sostanza sarà in condizioni paragonabili al precedente caso e valgono
le stesse considerazioni.
Ad età inferiori, 40-50 anni, potrebbero iscriversi professionisti dal
percorso incerto e travagliato, che magari hanno più volte cambiato lavoro,
avendo anche periodi di disoccupazione, condizioni economiche vacillanti, comunque
tali da non permettere loro, al momento, di ricongiungere anni precedenti (laurea,
militare, altri anni di lavoro improduttivi etc.). Essi saranno cacciati nella
serie "B" e quando, in prossimità dei 65 anni di età,
faranno i ragionamenti di cui sopra e vorranno magari riscattare anni improduttivi
per assurgere al rango di professionisti di serie "A", vedranno presentarsi
da Inarcassa un conto di ricongiunzione talmente salato (centinaia di migliaia
di euro) da dovere per forza rassegnarsi alla serie "B", con tutte
le conseguenze sopraddette.
Rimangono alcuni personaggi in via di estinzione, i cosiddetti pensionati "baby"
che sulla quarantacinquina (anni ’80) erano esclusi da Inarcassa, più
tardi invece dalla stessa obbligati all’iscrizione (con il deleterio effetto
retroattivo), però con l’esplicita promessa della restituzione
(ai 65 anni) di quanto versato, con interessi composti del 5% annuo. Nel 2001
ripensamento di Inarcassa che prevede, da allora in poi, di restituire solo
parte del versato (il 95%, praticamente senza interessi). Oggi nuovo ripensamento
e pensionati “baby” costretti alla serie "C" (nei casi
migliori ad una serie "B" da retrocessione, senza speranza alcuna,
non avendo questi ultimi anni da riscattare; se li avessero sarebbero ovviamente
più avanti nell'età e ricadrebbero nei casi precedenti).
Di fronte a tali considerazioni prendo lo Statuto Inarcassa e rileggo
Art. 1 ... Inarcassa ... esplica attività di interesse pubblico ...
Art. 3 ... Inarcassa ... provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore
degli iscritti ...
(Nota finale procedurale: nella fretta di concludere non è stata neppure nuovamente votata la modifica statutaria nel suo complesso, cosa che inficerebbe tutto il procedimento, date le correzioni apportate in corsa).
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- Proposta di modifica degli artt. 11 e 12 dello statuto
Chi segue queste mie periodiche comunicazioni conosce già gli argomenti:
- riduzione del quorum nelle votazioni per l'elezione dei delegati:
argomento trito e ritrito, portato alle calende greche per una serie di motivi
futili che già conoscerete,
- numero dei delegati e loro rappresentatività:
argomento complesso e delicato ove il compromesso tra le varie posizioni (Province
con pochissimi e Province con numerosissimi iscritti dovrebbe essere l'elemento
dominante (nello specifico il minimo spetta ad Oristano con 60, il massimo a
Milano con 7308 con un rapporto di oltre 1/100)
Correttamente ed al fine di semplificare le operazioni l'ing. Alongi proponeva di scindere i due argomenti, ma ormai la maggioranza, schierata con il C.D.A. era in vena di pesci d'aprile, e bocciava immediatamente la proposta (forse anche perché firmata anche dal sottoscritto).
Si passa ad esaminare le proposte del C.D.A. ed anche il sottoscritto fa le sue critiche e le sue proposte, ed ecco il mio intervento:
In merito alla proposta di modifica dell'art. 11 comma 2 (riduzione del quorum) ritengo la proposta certamente condivisibile.
Riguardo la proposta di modifica dell'art. 12 ritengo invece l'ipotesi A da scartare, e vado a spiegarne i motivi.
Le modifiche introdotte, nell'ipotesi A, da una parte aumentano il numero dei
componenti il C.N. dei Delegati, dall'altra non modificano in grandi linee il
rapporto dei voti tra Province grandi e piccole (in sintesi si è ben
distanti da un rapporto di voti che in qualche modo possa equiparare i vari
delegati).
In tale ipotesi, tra l'altro, si dimentica l'origine delle proposte sull'argomento,
proposte che avevano l'obiettivo di ridurre il numero dei Delegati, per snellire
le procedure, oggi farraginose.
Nell'ipotesi A si aumenta il numero di Delegati di una quindicina di unità,
senza contare il fatto che potrebbero essere istituite nuove Province, per cui
il problema si aggraverebbe ancora di più.
In sostanza l'ipotesi A fallisce entrambi gli obiettivi iniziali.
Nell'ipotesi B, oltre la necessaria, per il regolamento elettorale, modifica
dell'art. 12.1, ritengo preferibile correggere la ben nota e banale omissione
delle parole "o frazione di 100" presente nel testo originario dell'art.
12.6 comma a), da lustri segnalata, rinviando il resto ad uno studio più
organico, non condizionato dalle contraddittorie indicazioni del C.N.D. di Ischia.
Il pratica l'art. 12.1 comma a) dopo "... un altro voto per ogni cento"
andrebbe aggiunto "o frazione di 100" analogamente ai punti a) e c).
Potrei produrre (ed in passato lo ho già fatto) un allegato esplicativo
in tutto e per tutto simile a quello prodotto dai latori della proposta, a dimostrazione
che la modifica "o frazione di 100" e quella dell'ipotesi B non si
discostano un gran che nella rappresentatività, in quanto, e mi scuso
per il gioco di prole, il "grosso" dipende proprio dall'aver dimenticato
quella "frazione".
Se invece questo C.N.D. proprio vuole mettere mano alla questione del numero
di voti per ogni rappresentante, ritengo che il ventaglio dei voti debba essere
il più compresso possibile, per non svilire la rappresentatività
di chi dispone di un solo voto (se ad esempio avessi un voto, ed il Delegato
di Milano, ad esempio, ne avesse 40, potrei tranquillamente andare a prendere
un boccata di aria buona, non così se il Delegato di Milano, ad esempio,
ne avesse meno di dieci.
In tal caso propongo:
12.6 comma
a) ad un voto fino a 250 (iscritti da lui rappresentati)
b) oltre al voto indicato alla lettera precedente per i primi 250 , ad un voto
per ogni 250 o frazione, se gli iscritti da lui rappresentati non superano il
numero di 500
c) oltre ai voti indicati alle lettere a) e b) per i primi 500, ad un ulteriore
voto per ogni 500 o frazione, se gli iscritti da lui rappresentati non superano
il numero di 1000
d) oltre ai voti indicati alle lettere a), b) e c) per i primi 1000, ad un ulteriore
voto per ogni 1000 o frazione, se gli iscritti da lui rappresentati non superano
il numero di 2000
e) oltre ai voti indicati alle lettere a), b) c) e d) per i primi 2000, ad un
ulteriore voto per ogni ulteriori 2000 iscritti o frazione, se gli iscritti
da lui rappresentati superano il numero di 2000
Intervento con tanto di tabella esplicativa e proposte (A e B) di modifica (che vi risparmio visto l'esito negativo)
In tanti intervengono, ma gli interventi sono tutti del tipo conservativo,
le grosse Province vogliono una grossa rappresentatività e più
delegati, le piccole il contrario.
seguono una serie di proposte tendenti a ribaltare l'ordine delle votazioni,
a scindere i vari argomenti, a modificare qua e là.
Tra le varie proposte il C.D.A. caldeggia quella dell'ing. Fabiani (quasi coincidente
con le proposte del C.D.A., ovviamente concordata) e senza indugi (il tema è
sempre quello del 1° aprile) si passa alle votazioni senza neppure che sia
chiaro se si vota la proposta per intero o per parti.
Onestamente, nonostante tutta la mia buona volontà, non sono riuscito
a capire quale sarà il quorum per le prossime votazioni, qualcosina si
è capito circa i voti a disposizione per ogni delegato (una via di mezzo
tra le mie due proposte -riporto con beneficio di inventario- un primo scaglione
di 300 unità cui corrisponde un voto, un secondo scaglione di 400 ed
un altro voto, altri scaglioni sempre a crescere).
La vera novità si avrà per chi ha più di 2500 iscritti
in quanto, anziché eleggere un solo delegato, avrà diritto ad
un delegato per ogni 2500 iscritti o frazione (Milano ad esempio al posto di
un architetto con 36 voti circa, avrà tre delegati architetti ognuno
con 12 voti circa).
=====================================================
- Proposta di modifica del regolamento elettorale
Ultimo argomento (eliminazione del ballottaggio e modifiche minori).
Ormai siamo in chiusura e lo spirito e diventato quello di votare e chiudere
il prima possibile, per cui il Presidente illustra, in tempi record, le modifiche
(molte formali quali le raccomandate con ricevuta di ritorno prioritaria, l’invio
ai seggi almeno 30 giorni prima delle votazioni, con l’indicazione del
n. di delegati da eleggere etc.).
In sostanza le vere modifiche riguardano
- l'abbassamento del quorum (non so a quanto, vedi argomento precedente)
- l'eliminazione del ballottaggio (è eletto il primo, o sono eletti i
primi con la sola condizione che si sia raggiunto il quorum)
- la creazione di una commissione elettorale centrale (3 membri designati dai
Ministeri) che dirima eventuali ricorsi.
Discussione rapida, votazione ed approvazione e tutti pronti per prendere la
via del ritorno, quando l'arch. Cinciripini propone, in caso di indisponibilità
del delegato per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso etc.) di non ripetere
le elezioni ma di attingere al primo dei non eletti. Dibattito quasi represso,
votazioni (ovviamente proposta bocciata) e ... alla prossima.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 5/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Restituzione dei contributi, ricorso contro la modifica degli artt.
22, 23, 30, 31, 40 dello statuto
=====================================================
• Restituzione dei contributi, ricorso contro la modifica degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 dello statuto (interessa soprattutto i pensionati di altro ente o chi prevede di non raggiungere i 30-35 anni di contribuzione presso Inarcassa)
Come anticipato nella precedente comunicazione, al ricevimento del verbale della
seduta del 1-2 aprile 2004, ho provveduto a redigere ed inviare il ricorso che
allego integralmente (mi auguro che grafici e tabelle siano comprensibili anche
via internet, diversamente invierò copia, in formato Word per Mac o per
PC a chi me ne farà richiesta).
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 e-mail:m.brodolini@fastnet.it
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
00100 R O M A
MINISTERO DEL TESORO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
00100 R O M A
e p. c. INARCASSA
VIA SALARIA 229
00199 R O M A
Oggetto: ricorso per presunta illegittimità della proposta di modifica
degli artt. 22, 23, 30, 31, 40 e 42 dello statuto Inarcassa deliberata nell’adunanza
del Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004;
richiesta di annullamento della delibera per vizi formali e sostanziali.
Si riporta la delibera in oggetto così come proposta al Comitato Nazionale dei Delegati e dallo stesso approvata a maggioranza.
______________________________
Il Comitato Nazionale dei Delegati,
- visti gli artt. 22, 23, 30, 31, 40 e 42 dello Statuto di Inarcassa
- considerata la propria precedente deliberazione dell’1, 2, 3 e 4 ottobre
2003 per dare mandato al Comitato Ristretto modifiche statutarie (denominato
Statuto) di rieleborare il disposto dell’art. 40;
- vista la proposta elaborata dagli Uffici;
- visto il promemoria n. C2004DA101071 del 15 marzo 2004;
- visto l’esito delle votazioni;
a maggioranza
delibera
di approvare le seguenti modifiche statutarie:
Art. 22.3 Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva ai sensi dell’art. 40, erogate da Inarcassa e che proseguono nell’esercizio della professione. Per essi non si applica il secondo comma del presente articolo.
Art. 23.6 Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni di società di professionisti. Il contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando il destinatario della prestazione professionale è l’ingegnere, l’architetto, l’associazione o società di professionisti, o società di ingegneria quale committente finale. Il contributo integrativo minimo non è dovuto dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell’art. 40, erogate da Inarcassa che proseguono nell’esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.
Art. 30.1 Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità,
di invalidità e la prestazione previdenziale contributiva di cui all’art.
40 sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l’aggiunta per ogni figlio minorenne
o maggiorenne inabile a proficuo lavoro previste dal comma 2;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte ai figli minorenni e ai maggiorenni
inabili a proficuo lavoro;
Art. 31.1 La pensione di inabilità ed invalidità spetta anche
all’iscritto già fruitore di trattamento a carico di altro istituto
previdenziale, qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione
anche non continuativi;
b) l’evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad
Inarcassa e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 31.2 La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione, da erogarsi nelle percentuali indicate all’art. 30, comma 2 viene calcolata con le modalità previste all’art. 40, comma 1.
Art. 40.1. Coloro che, in possesso di almeno 5 anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, abbiano compiuto almeno 65 anni di età senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia e non fruiscano di pensione di inabilità ed invalidità hanno diritto, su richiesta, a ricevere una prestazione previdenziale contributiva reversibile calcolata con le modalità previste dal regolamento per il calcolo della prestazione supplementare di cui all’art. 25.6 su un montante pari al 100%, anziché al 95%, dei contributi soggettivi di cui all’art. 22.1, lettera a), fermo restando che i contributi utili per detta prestazione corrispondono fino al 31 dicembre 2001 ai contributi soggettivi versati ai sensi dell’art. 22 capitalizzati con l’interesse composto del 5%, e al 95% dei contributi soggettivi versati ai sensi dell’art. 22.1 lettera a) tra il l° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003 rivalutati su base composta al 31 dicembre di ciascun anno ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Il trattamento della prestazione previdenziale contributiva non dà luogo all’adeguamento previsto dall’art. 25, comma 4.
Art. 40.2. La prestazione previdenziale contributiva è reversibile secondo le disposizioni di cui all’art. 30 dello Statuto.
Art. 40.3 Per il raggiungimento del periodo minimo di iscrizione e contribuzione previsti dal comma 1 sono utili anche i periodi riscattati ai sensi dell’art. 45 e quelli ricongiunti ai sensi della Legge 45/90; nel calcolo della prestazione saranno ricompresi i relativi contributi trasferiti e versati.
Art. 40.4 Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l’esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari come previsto all’art. 25.6.
Art. 40.5 Stralciato
Art. 40.6 Stralciato
Art. 42.9 Coloro che, pur in costanza di iscrizione, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non maturassero i requisiti assicurativi necessari per la pensione di vecchiaia, possono chiedere, in alternativa alla prestazione previdenziale, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, con le modalità previste dalla normativa previgente.
Ai superstiti di coloro che hanno esercitato l’opzione relativa alla restituzione spetta la pensione indiretta solo nel caso in cui possano far valere ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione.
L’opzione per la restituzione è irrevocabile e deve essere esercitata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti.
Le deliberazioni di cui sopra, conseguenti alle votazioni di cui agli allegati n. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 32, vengono trasmesse ai Ministeri Vigilanti per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 3.2 del D.Lgs. 509/94.
______________________________
Il sottoscritto ritiene che la delibera approvata non sia ammissibile per illegittimità e vizi nella forma e nei contenuti.
Riguardo la forma due sono i principali motivi che inficiano la delibera, motivi che si espongono sinteticamente
1) Il provvedimento è stato approvato con procedura irregolare e frettolosa.
Infatti si è deciso, preliminarmente, di discutere il provvedimento articolo
per articolo. Tale procedura comporta, in caso di modifiche, di coordinare i
vari articoli modificati, articoli che viceversa resterebbero scollegati e di
dubbia interpretazione. Al termine è quindi necessaria l’approvazione
del provvedimento nella sua interezza.
Nel corso della discussione, in effetti sono state approvate varie modifiche
ai singoli articoli proposti e discussi, modifiche tali da interferire tra loro,
tuttavia il provvedimento finale non è stato né riproposto, né
rivotato nella sua interezza, con i dubbi e le incertezze del caso.
Tale omissione, come rilevabile dal verbale, è, di per sé, irregolarità
procedurale tale da pregiudicare la legittimità del provvedimento.
Si rinvia all’allegato su tale punto per un breve riferimento.
2) Con la delibera proposta sono state approvate modifiche anche ad articoli
dello statuto già variati in occasione di precedenti Comitati Nazionali
dei Delegati, articoli non vigenti (quanto meno all’epoca della delibera),
essendo in attesa d’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.
L’art. 25.6 dello Statuto Inarcassa, già oggetto di modifica statutaria,
come rilevato anche nella proposta sottoposta all’approvazione del Comitato
(allegato 12 del verbale), è stato a suo tempo riproposto, nella versione
variata, nel nuovo punto 42.8 dello statuto, punto ancora non avallato in sede
Ministeriale, in ciò interferendo con il nuovo punto 42.9 (così
credo di interpretare alla luce di quanto riportato).
Modifiche a norme ancora non vigenti arrecano confusione, sono discutibili,
in breve sono improponibili.
Si rinvia all’allegato per altri chiarimenti (se tali potranno essere).
Riguardo i contenuti del provvedimento, vi sono ulteriori motivi d’illegittimità.
3) Inammissibile retroattività della norma.
Sono improponibili norme retroattive, a meno di non concedere, agli interessati,
la scelta tra la nuova e la vecchia normativa; nella fattispecie la retroattività
è eclatante, essendo riferita ad un periodo di oltre un ventennio.
Chi oltre venti anni addietro è stato costretto, bene o male, ad una
scelta cui si è dovuto attenere sino ad ora, vedrebbe oggi stravolta
questa sua scelta.
La proposta infatti è in chiaro contrasto con l’articolo 20 della
Legge 3 gennaio 1981 n. 6 modificata ed integrata della Legge 11 ottobre 1990
n. 290.
La retroattività proposta, tra l’altro, come illustrato nell’allegato
al punto 1, genera dubbi interpretativi.
4) Eccessiva disparità di trattamento.
La proposta conduce a pesanti disparità, anche e soprattutto a danno
di soggetti deboli e svantaggiati. Si rinvia all’allegato per una trattazione
più ampia e dettagliata e per gli esempi del caso.
Al di là di grafici e tabelle, si anticipa brevemente il contenuto dell’allegato:
si vedrà come chi, al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
non raggiunga i 30 anni di contribuzione avrà mediamente, per sé
o per il suo nucleo familiare, un trattamento corrispondente ad un terzo - un
quarto (o anche meno) rispetto al trattamento spettante a chi avrà maturato
tale anzianità contributiva.
Se è vero che in campo pensionistico alcune differenze possono e talvolta
debbano pure esistere, è assurdo che il trattamento sia così diverso,
a parità sia di età anagrafica che di montante contributivo; tale
differenza è poi particolarmente odiosa quando è rivolta a categorie
chiaramente indifese.
In una società civile, in particolar modo in un ente previdenziale, sono
inammissibili disparità di trattamento eclatanti, lesive di interessi
delle categorie più deboli in chiaro contrasto con il principio solidaristico.
5) Anche se non è motivo di illegittimità si segnala infine la
difficile, se non fallimentare, gestione del proposto trattamento.
Superato il sessantacinquesimo anno d’età, non si avrebbero minimi
contributivi, e, data l’età, saranno frequenti i casi di iscritti
con redditi annui modesti; altrettanto modesti saranno i versamenti, ed i conseguenti
trattamenti potrebbero essere addirittura risibili.
Si rinvia all’allegato per una trattazione più ampia e per un esempio
chiarificatore.
Per i motivi suesposti si chiede che codesto Ministero, nell’ambito delle funzioni previste dall’Art. 3 del decreto Legislativo n. 509/1994, disapprovi la modifica statutaria proposta.
Recanati 16.6.2004
Dott. ing. Brodolini Mario-Francesco
Delegato per la Provincia di Macerata
Allegato al punto 1)
Riferendoci ad esempio all’art. 42.9, a fronte del termine di un anno
inizialmente proposto, dopo discussione è stato approvato il termine
di tre anni, (ovviamente questo è sono un esempio di intervenuta modifica,
ma se ne possono riportare molte altre di varia natura e vario tipo).
Nel corso della discussione il sottoscritto, tra l’altro, propose, per
evitare un’assurda retroattività, di esercitare la scelta al compimento
del sessantacinquesimo anno.
Così come ora formulato l’art. 42.9 è contraddittorio e
di dubbia interpretazione.
In effetti leggendo il solo primo comma sembrerebbe che, chi non maturi i requisiti
necessari per la pensione di vecchiaia, possa chiedere, in alternativa alla
prestazione previdenziale, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi
antecedenti il 1° gennaio 2004, con le modalità previste dalla normativa
previgente.
Al comma terzo però si afferma che l’opzione per la restituzione
deve essere esercitata entro il termine di tre anni dalla data d’approvazione
della modifica statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti, in ciò modificando
la previgente normativa, contrariamente a quanto affermato al comma 1. Delle
due l’una: la a normativa previgente o è fatta salva (e sarebbe
logico per evitare un’illegittima retroattività) o è modificata.
Si potrebbe interpretare allora, il comma terzo, nel senso che l’opzione
possa essere esercitata entro il termine di tre anni predetto, circa il comportamento
da tenere al raggiungimento del 65° anno. Ad esempio un cinquantenne potrebbe,
entro i tre anni, optare per la restituzione, al compimento del 65° anno
di età, dei contributi versati. Anche in questo caso però la norma
sarebbe di dubbia legittimità in quanto imporrebbe di prendere, a breve
termine, scelte da effettuare nel lungo periodo.
In tali condizioni il contenzioso sarà d’ordinaria amministrazione
per districare ciò che ora è ingarbugliato.
Allegato al punto 2)
Nell’ipotesi che la precedente modifica statutaria non venisse, per qualsivoglia
motivo, accolta, si avrebbe una proposta di modifica statutaria che accoglierebbe,
all’art. 42, il comma sette ed il comma nove, ma non il comma otto, in
ciò ingenerando forte confusione, in quanto il comma otto sarebbe semplicemente
inesistente.
Il fatto che emergano, a getto continuo, proposte di modifica statutaria sugli
stessi articoli, tra l’altro, è un chiaro indice d’analisi
superficiale dell’argomento.
A riprova, se ve ne fosse bisogno, si rileva come sia stato inserito, al sesto
punto dell’ordine del giorno per il prossimo Comitato Nazionale dei Delegati,
la modifica statutaria all’art. 7, comma 5, come di seguito riportato
in copia fotostatica.
Tale proposta di modifica, andando ad interessare ingegneri ed architetti che
godono di trattamento pensionistico da parte di altro Ente previdenziale, ritorna
sull’argomento della delibera contro cui si ricorre, ingenerando ulteriore
confusione.
Vista la nutrita serie di firmatari della proposta è logico attendersi
l’approvazione della stessa, con ulteriore confusione nei riguardi dei
pensionati di altro Ente previdenziale.
Come si può pensare, nell’anno 1981, di escludere da Inarcassa
i pensionati d’altro ente, nel ‘90 di riiscriverli forzosamente
(per di più con effetto retroattivo) prevedendo, ex lege, una restituzione
dei contributi versati ad interesse composto del 5% per coloro che non avessero
raggiunto il minimo di anzianità contributiva (30 anni presso Inarcassa
quindi, in pratica, restituzione per tutti), recentemente divenuta restituzione
al 95% circa, che ora si tramuterebbe in una mini pensione (contributiva sul
100% del versato), tutte decisioni prese nei confronti di soggetti che ora si
propone di escludere nuovamente da Inarcassa, quanto sopra senza mai concedere
il beneficio della scelta agli interessati, per di più senza proporre
un transitorio degno di tale nome?
Solo la semplice lettura della frase precedente è difficoltosa.
E’ evidente che in Inarcassa si stanno prendendo, sugli argomenti predetti,
provvedimenti disorganici, affrettati, incompleti e contraddittori ed illegittimi.
Allegato al punto 4)
Al termine sarà proposto un grafico emblematico riassuntivo, per la cui
comprensione è necessaria una serie di grafici e considerazioni propedeutiche.
A dimostrazione di quanto affermato si proporrà dapprima un esempio numerico
che indicherà una situazione particolare (il quadro complessiva sarà
chiarito man mano che si andrà avanti) che servirà da introduzione
e varrà più di tante astratte considerazioni.
Si ipotizzino due iscritti ad Inarcassa entrambi ultrasessantacinquenni che
abbiano versati i contributi minimi ad Inarcassa, il primo “A” che
venga meno dopo aver versato per 30 anni i contributi obbligatori, maturando
così la pensione di vecchiaia (reversibile), il secondo “B”
che venga meno dopo aver versato gli stessi contributi minimi, per 30 anni meno
un giorno, maturando così il diritto alla prestazione previdenziale contributiva
(reversibile), ma non alla pensione di vecchiaia.
Sulla base dei dati forniti da Inarcassa a corredo della proposta, è
facile vedere che al nucleo familiare di “B” spetterebbero, oggi
(data di riferimento 23.1.2004 per i conteggi forniti da Inarcassa), 2.291 euro/anno,
circa un quarto (di 8.920 euro/anno che spetteranno al nucleo familiare di “A”.
Per semplicità l’esempio è, volutamente, ad una sola variabile
(un giorno di anzianità di differenza) e porta ad una disparità
di trattamento che può essere definita eccessiva senza tema di smentita
(in presenza di una differenza insignificante una prestazione è quadrupla
dell’altra).
Il quadro generale ha molte variabili, e si andrà a tenerle nella dovuta
considerazione, esponendole ed aggiungendole poche alla volta, in modo da non
perdere di vista la sostanza della proposta di modifica statutaria avanzata.
Data di maturazione della prestazione: il riferimento ad una data precisa è
necessario, in quanto il conteggio tiene conto dei versamenti di almeno 30 anni
precedenti, versamenti altalenanti nell’importo a causa di normativa e
situazioni altalenanti (aliquote, tasso di interesse etc.).
In futuro, se la normativa restasse ferma come da proposta, in assenza d’inflazione
etc., al nucleo familiare di “B” spetterebbero circa 3.000 euro/anno
(il risultato è necessariamente approssimato, calcolato utilizzando i
dati Inarcassa, anch’essi approssimati in partenza).
La situazione di regime si raggiungerebbe dal 2011 in poi, e l’importo
di circa 3.000 euro/anno sarebbe pari ad un terzo circa di 8.920 euro/anno che
spettano al nucleo familiare di “A”.
Anzianità contributiva inferiore ai 30 anni meno un giorno: se si cambiano
gli anni di contribuzione, quindi i relativi versamenti, si può vedere
che il rapporto non cambia, come da esempio a seguire.
Si ipotizzino due iscritti ad Inarcassa entrambi ultrasessantacinquenni che
abbiano versato i contributi minimi ad Inarcassa, il primo “A” che
venga meno dopo aver versato per 30 anni i contributi obbligatori, maturando
così la pensione di vecchiaia (reversibile) il secondo “B”
che venga meno dopo aver versato gli stessi contributi minimi, per 15 anni (la
metà degli anni, e circa la metà dei contributi), maturando il
diritto alla prestazione previdenziale contributiva (reversibile). Sempre sulla
base dei dati forniti da Inarcassa a corredo della proposta, è facile
vedere che al nucleo familiare di “B” spetterebbero, oggi (data
di riferimento 23.1.2004 per i conteggi forniti da Inarcassa), 1.192 euro/anno,
circa un ottavo di 8.920 euro/anno che spettano al nucleo familiare di “A”
(si mantiene in pratica la proporzione considerando anche l’anzianità
contributiva; con 15 anni si ottengono prestazioni dimezzate rispetto ai 30
anni meno un giorno).
Continuando con esempi per vari anni si ottiene, per punti, il grafico seguente,
relativo ai versamenti minimi (grafico 1).
La lettura del grafico è semplice alla luce di quanto detto: ad un nucleo
familiare avente diritto al 100% di reversibilità, con contributi minimi
versati, ad esempio, per 20 anni spetterebbero oggi 1.807 euro/anno, circa un
quinto di 8.920 euro/anno che spettano a chi ha versato per 30 anni (prestazione
per pensione di vecchiaia minima), in pratica circa un terzo, facendo le proporzioni
tenendo conto dell’anzianità contributiva (20 anni di contributi
rispetto a 30 anni).
Oltre i 20 anni di contribuzione occorrerà prendere in considerazione
la data di maturazione della prestazione, con prestazioni variabili dal 23.1.2004,
sino al 2011, e ciò per la variabilità della normativa pregressa.
Per l’ipotetica data di cessazione del 23.1.2004 il riferimento è
la linea continua, in futuro, dal 2011 in poi, la linea tratteggiata, in date
intermedie si potrà interpolare (in costanza di normativa e di altre
ipotesi).
Da quanto sopra una prima conclusione, relativa ai contributi minimi, è
evidente: agli aventi causa di “B” spetterebbe un terzo / un quarto
di quanto otterranno gli aventi causa di “A”.
A seguire si riporta l’analogo grafico riferito al trattamento in corrispondenza
di versamenti massimi (grafico 2 costruito in modo analogo al precedente).
La lettura del grafico è analoga: ad un nucleo familiare avente diritto
al 100% di reversibilità, con contributi massimi versati per 15 anni
spettano 5.455 euro/anno, con 30 anni meno un giorno spettano oggi 10.257 euro/anno
(14.500 euro/anno circa, dal 2011, come sopra detto); con 30 anni, sempre di
contributi massimi, il trattamento è di 39.443 euro/anno (pensione di
vecchiaia).
In sostanza il rapporto di un quarto o un terzo evidenziato in corrispondenza
dei versamenti minimi permane anche per i versamenti massimi.
Le situazioni intermedie sono comprese tra le precedenti (anche se si hanno
ulteriori diversità), se ne deduce comunque che il rapporto di prestazioni
(trattamento contributivo/vecchiaia), a parità di condizioni sarebbe
compreso, in grandi linee sempre tra un terzo ed un quarto.
In breve, alla stessa età anagrafica, talvolta con irrisoria differenza
di anzianità contributiva, i trattamenti sarebbero eccessivamente ed
illogicamente diversi, sia oggi che in prospettiva (1/3-1/4).
Per ampliare il quadro occorrerà estendere l’indagine anche ad
iscritti che sopravvivranno oltre il 65° anno d’età.
Il numero delle variabili aumenta, ed è opportuno fare una serie di considerazioni
che possono semplificare il problema, viceversa si avrebbero troppe variabili.
E’ di tutta evidenza che chi è prossimo al raggiungimento dei 30
anni di contribuzione attenderà il compimento dei trenta anni, mentre
più si è lontani dai trenta anni di contribuzione, meno si avrà
convenienza ad attendere (ad esempio un sessantacinquenne alla prima iscrizione
è impensabile che possa prefiggersi di versare per 30 anni i contributi
ad Inarcassa).
Se ognuno potesse conoscere anticipatamente i redditi futuri, la durata della
vita e quella del suo nucleo familiare, la composizione dello stesso, il saggio
di interesse etc. potrebbe effettuare tutti i conteggi del caso, prendendo le
decisioni economicamente corrette (data di pensionamento, forma dello stesso,
eventuali riscatti o ricongiunzioni etc.), ma saremmo in un campo fuori del
normale. In realtà si potrà solo far riferimento alla vita media,
ad una composizione media del nucleo familiare, ad ipotesi di costanza di normativa
etc.
Con riferimento a quanto detto ed a quanto si sta cercando illustrare, si prendono
in considerazione le tavole RG48 per la vita attesa (altre tavole anche ufficiali
rafforzerebbero quanto si sostiene). Per i maschi (categoria prevalente di iscritti
ad Inarcassa) a 65 anni di età si attende una vita media di poco più
di 83 anni. Purtroppo le tabelle non dicono nulla sulla qualità della
vita, in particolare se trattasi di vita attiva (nel senso di capacità
lavorativa, nello specifico riferita a professione intellettuale) né
si hanno indicazioni sul probabile nucleo familiare residuo, quindi non si potrà
che procedere per ipotesi semplificative.
Circa la vita attesa anche in relazione al nucleo familiare, alla reversibilità
etc., il nucleo familiare che permane dopo l’assenza dell’iscritto
equivale alla sopravvivenza dell’iscritto stesso (al 100%, 80% e 60% a
seconda della composizione del nucleo) quindi può essere equiparato ad
un aumento della sopravvivenza dell’iscritto in assenza d'attività.
Abbondantemente sopra gli 80 anni le probabilità di avere figli a carico
sono marginali (d’altra parte la quota di reversibilità è
solo del 20% per ogni figlio con un massimo del 100%, coniuge al 60% compreso)
e quelle di avere il coniuge in vita sono circa del 50%, ammessa l’esistenza
del coniuge (affermazioni tutta da verificare su base statistica, non esistendo
tavole che diano la probabilità, oltre gli 80 anni, di avere il coniuge
in vita, né quelle di probabilità di esistenza del coniuge etc.).
Ipotizzando il coniuge di pari età, ancora si deve tener conto della
vita attesa a quell’età (oltre 83 anni) della reversibilità
(60%) e di altri molteplici fattori. Se si ipotizza una vita attesa, compreso
nucleo familiare nella quota di diritto, di 85 anni, si pensa di non essere
molto distanti dalla realtà; come si vedrà dalle tabelle proposte
l’ipotesi di maggiore sopravvivenza sposterà di poco i risultati
e sarà quasi ininfluente circa le conclusioni.
Da 65 ad 85 anni quanti saranno poi gli anni lavorativi? Di certo non possono
essere quelli a decesso avvenuto (83,5 anni circa) e neppure gli ultimi, per
ovvi motivi, perciò s’ipotizzerà una vita lavorativa sino
ad un massimo di 80 anni (minimo ovviamente 65 anni ed un giorno).
Tale ipotesi (80 anni) è stata scelta anche il funzione del fatto che
il contributo matura ogni 5 anni (i cinque anni prima del decesso teoricamente
non producono alcun trattamento).
Quanto sarà il reddito? Anche qui non si hanno dati statistici, ma non
essendoci più, oltre i 65 anni, un reddito minimo ai fini contributivi,
si può solo andare per ipotesi. E’ un dato di fatto (la statistica
Inarcassa è eloquente) che oltre i 65 anni il reddito diminuisce, andando
abbondantemente sotto i minimi con l’avanzare dell’età ma,
per semplificare il problema, s’ipotizza un reddito, se esistente, costante
e pari al minimo (in caso di redditi altalenanti anche i risultati lo sarebbero
e sarebbe più difficile comprendere il meccanismo).
Per redditi particolarmente bassi si rinvia anche al punto 5 e relativo allegato.
Si andrà quindi a determinare la redditività delle somme impegnate
(rapporto tra quanto ottenuto dalle prestazioni previdenziali ed importo versato)
nelle varie ipotesi, determinando poi il rapporto tra il trattamento dell’ipotetico
iscritto “B” (che a 65 anni non ha maturato i 30 anni minimi di
contribuzione) in confronto all’ipotetico iscritto “A”.
Il saggio d’interesse, in prima approssimazione, sarà trascurato.
In tal modo si rafforzeranno le già pessimistiche ipotesi, giacché
un tasso d’interesse positivo gioca negativamente per il ritorno pensionistico
(si ha sempre un’anticipazione di capitale). D’altra parte, al crescere
dell’interesse, proporzionalmente cresceranno sia i contributi che le
prestazioni, quindi il rapporto risentirà poco di tali variazioni, e
ciò è tanto più vero quanto più è basso il
saggio (con il T.U.S. al 2,5% annuo l’ipotesi può ritenersi ragionevole).
Non si potranno utilizzare le tabelle fornite da Inarcassa a corredo della proposta
di modifica statutaria, valide solo per il pensionamento relativo all’anno
2001 e non in prospettiva.
Per il momento s’ipotizza che, dal pensionamento in poi, l’iscritto
cessi la sua attività (reddito nullo, versamenti assenti e conseguente
prestazione previdenziale contributiva non attivata), in seguito si amplierà
tale ipotesi.
Con le semplificazioni predette è possibile realizzare un foglio elettronico
con i contributi versati e le prestazioni ottenute.
L’iscritto “A” a 65 anni, avendo versato per 30 anni 1.115
euro l’anno (interessi nulli) avrà versato 33.450 euro ed inizierà
a percepire 8.920 euro l’anno. Dopo un anno (a 66 anni) la redditività
(rapporto tra versato e ricevuto) sarà di 8.920/33.450 = 0,27, dopo due
anni (a 67 anni) 2 x 8.920/33.450 = 0,53 e così via sino ai predetti
85 anni.
Ecco la tabella (tabella 1)
versamento annuo euro 1.115,00
versamenti per 30 anni 33.450,00
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
65 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
66 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
67 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
68 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
69 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
70 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
71 0,00 8.920,00 33.450,00 53.520,00 1,60
72 0,00 8.920,00 33.450,00 62.440,00 1,87
73 0,00 8.920,00 33.450,00 71.360,00 2,13
74 0,00 8.920,00 33.450,00 80.280,00 2,40
75 0,00 8.920,00 33.450,00 89.200,00 2,67
76 0,00 8.920,00 33.450,00 98.120,00 2,93
77 0,00 8.920,00 33.450,00 107.040,00 3,20
78 0,00 8.920,00 33.450,00 115.960,00 3,47
79 0,00 8.920,00 33.450,00 124.880,00 3,73
80 0,00 8.920,00 33.450,00 133.800,00 4,00
81 0,00 8.920,00 33.450,00 142.720,00 4,27
82 0,00 8.920,00 33.450,00 151.640,00 4,53
83 0,00 8.920,00 33.450,00 160.560,00 4,80
84 0,00 8.920,00 33.450,00 169.480,00 5,07
85 0,00 8.920,00 33.450,00 178.400,00 5,33
In apparenza il coefficiente 5,33 potrebbe indicare una gestione fallimentare
della cassa, ma occorre tener conto di un’altra serie di parametri quali
redditività del patrimonio, contributo integrativo etc., comunque è
una questione che esula dal contesto.
L’iscritto “B”, avendo versato per 29 anni decide, ad esempio,
di proseguire sino alla maturazione della pensione di vecchiaia (versamenti
per 30 anni come sopra, stesse ipotesi ma con maturazione del diritto ai 66
anni di età) i dati sono riassunti nelle tabella seguente (tabella 2)
pensionamento a 66 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
67 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
68 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
69 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
70 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
71 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
72 0,00 8.920,00 33.450,00 53.520,00 1,60
73 0,00 8.920,00 33.450,00 62.440,00 1,87
74 0,00 8.920,00 33.450,00 71.360,00 2,13
75 0,00 8.920,00 33.450,00 80.280,00 2,40
76 0,00 8.920,00 33.450,00 89.200,00 2,67
77 0,00 8.920,00 33.450,00 98.120,00 2,93
78 0,00 8.920,00 33.450,00 107.040,00 3,20
79 0,00 8.920,00 33.450,00 115.960,00 3,47
80 0,00 8.920,00 33.450,00 124.880,00 3,73
81 0,00 8.920,00 33.450,00 133.800,00 4,00
82 0,00 8.920,00 33.450,00 142.720,00 4,27
83 0,00 8.920,00 33.450,00 151.640,00 4,53
84 0,00 8.920,00 33.450,00 160.560,00 4,80
85 0,00 8.920,00 33.450,00 169.480,00 5,07
Si potrebbero fornire ulteriori tabelle, ma è facile notare come in
tale tabella il pensionato “B” al 66° anno sia nelle condizioni
del pensionato “A” al 65° anno ma, a parità di vita attesa,
con un anno di pensione da godere in meno.
In breve se “A” raggiungerà un coefficiente di redditività
di 5,33, “B” raggiungerà un coefficiente di 5,07, in percentuale
il 95% di “A”
Con le stesse ipotesi se il pensionato “B” avesse, al pensionamento,
un ulteriore anno in più, al 67° anno sarà nelle condizioni
del pensionato “A” al 65° anno, ed al termine della vita attesa
(85 anni, come sopra illustrato) avrà una redditività di 4,80,
in percentuale il 90% di “A”
Continuando con aumenti di anno in anno ne segue la tabella del rapporto di
redditività del pensionato “B” rispetto al pensionato “A”
al variare dell’età di pensionamento (tabella 3)
età (anni) al maturare della pensione percentuale di redditività
66 95,00 %
67 90,00 %
68 85,00 %
69 80,00 %
70 75,00 %
71 70,00 %
72 65,00 %
73 60,00 %
74 55,00 %
75 50,00 %
76 45,00 %
77 40,00 %
78 35,00 %
79 30,00 %
80 25,00 %
e la tabella termina agli 80 anni in quanto, per ipotesi, non si prosegue oltre
nell’attività lavorativa.
Avanzando nell’età di pensionamento, mediamente le prestazioni
a favore di “B” tornano nell’ordine di un quarto di quelle
a favore di “A”, come da grafico a seguire (grafico 3, ipotesi di
cessazione di attività lavorativa all’atto del pensionamento).
Quanto sopra riportato è teorico, in quanto per “par condicio”
se “B” fisicamente e mentalmente potrà proseguire la sua
attività lavorativa sino ad 80 anni, potrà farlo anche “A”
maturando il cosiddetto supplemento di pensione, ora prestazione previdenziale
contributiva, quindi occorrerà riproporre le stesse tabelle nell’ipotesi
di prosecuzione lavorativa.
Versando per 5 anni (versamenti di 5.575 euro) si potrà maturare un primo
supplemento di 351 euro (ricavato per proporzione semplice dai dati forniti
da Inarcassa) che sommati a 8.920 danno 9.271 euro l’anno.
Versando per 10 anni (versamenti di 11.150 euro) si potrà maturare un
supplemento di 680 euro (ricavato come sopra) che sommati a 8.920 danno 9.600
euro l’anno.
Versando per 15 anni (versamenti di 16.725 euro) si potrà maturare un
supplemento di 1.066 euro (ricavato come sopra) che sommati a 8.920 danno 9.986
euro l’anno.
Ne segue, per il pensionato “A” la seguente tabella integrata con
i dati di cui sopra (tabella 4)
versamento annuo euro 1.115,00
versamenti per 30 anni 33.450,00 versamenti per 5 anni 5.575,00
pensionamento a 65 anni con prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
65 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
66 1.115,00 8.920,00 34.565,00 8.920,00 0,26
67 1.115,00 8.920,00 35.680,00 17.840,00 0,50
68 1.115,00 8.920,00 36.795,00 26.760,00 0,73
69 1.115,00 8.920,00 37.910,00 35.680,00 0,94
70 1.115,00 8.920,00 39.025,00 44.600,00 1,14
71 1.115,00 9.271,00 40.140,00 53.871,00 1,34
72 1.115,00 9.271,00 41.255,00 63.142,00 1,53
73 1.115,00 9.271,00 42.370,00 72.413,00 1,71
74 1.115,00 9.271,00 43.485,00 81.684,00 1,88
75 1.115,00 9.271,00 44.600,00 90.955,00 2,04
76 1.115,00 9.600,00 45.715,00 100.555,00 2,20
77 1.115,00 9.600,00 46.830,00 110.155,00 2,35
78 1.115,00 9.600,00 47.945,00 119.755,00 2,50
79 1.115,00 9.600,00 49.060,00 129.355,00 2,64
80 1.115,00 9.600,00 50.175,00 138.955,00 2,77
81 0,00 9.986,00 50.175,00 148.941,00 2,97
82 0,00 9.986,00 50.175,00 158.927,00 3,17
83 0,00 9.986,00 50.175,00 168.913,00 3,37
84 0,00 9.986,00 50.175,00 178.899,00 3,57
85 0,00 9.986,00 50.175,00 188.885,00 3,76
Considerazioni circa la tabella precedente:
Si nota come il coefficiente di redditività peggiori, nonostante la prosecuzione
dell’attività ed il conseguente aumento di prestazioni;
“A” con la pensione di anzianità, ottiene prestazioni esagerate
rispetto a quelle conseguenti ai versamenti successivi, per cui il supplemento
non è remunerativo (“A” è disincentivato a proseguire
nell’attività lavorativa);
il supplemento che “A” riceve è sproporzionato rispetto ai
versamenti, anche tenendo conto del sistema di calcolo retributivo.
Proseguendo per ipotesi, vediamo cosa cambia per “B” se prosegue
nell’attività raggiungendo la pensione, ad esempio a 66 anni (tabella
5)
versamento annuo euro 1.115,00
versamenti per 30 anni 33.450,00 versamenti per 5 anni 5.575,00
pensionamento a 65 anni con prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
67 1.115,00 8.920,00 34.565,00 8.920,00 0,26
68 1.115,00 8.920,00 35.680,00 17.840,00 0,50
69 1.115,00 8.920,00 36.795,00 26.760,00 0,73
70 1.115,00 8.920,00 37.910,00 35.680,00 0,94
71 1.115,00 8.920,00 39.025,00 44.600,00 1,14
72 1.115,00 9.271,00 40.140,00 53.871,00 1,34
73 1.115,00 9.271,00 41.255,00 63.142,00 1,53
74 1.115,00 9.271,00 42.370,00 72.413,00 1,71
75 1.115,00 9.271,00 43.485,00 81.684,00 1,88
76 1.115,00 9.271,00 44.600,00 90.955,00 2,04
77 1.115,00 9.600,00 45.715,00 100.555,00 2,20
78 1.115,00 9.600,00 46.830,00 110.155,00 2,35
79 1.115,00 9.600,00 47.945,00 119.755,00 2,50
80 1.115,00 9.600,00 49.060,00 129.355,00 2,64
81 0,00 9.600,00 49.060,00 138.955,00 2,83
82 0,00 9.986,00 49.060,00 148.941,00 3,04
83 0,00 9.986,00 49.060,00 158.927,00 3,24
84 0,00 9.986,00 49.060,00 168.913,00 3,44
85 0,00 9.986,00 49.060,00 178.899,00 3,65
Questa tabella porta a considerazioni simili alle precedenti, in quanto il
meccanismo è lo stesso (è facile notare come in tale tabella il
pensionato “B” al 66° anno sia nelle condizioni del pensionato
“A” al 65° anno ma, a parità di vita attesa, con un anno
di pensione da godere in meno ....) sino ad 80 anni, poi si hanno piccole variazioni
a causa della cessazione d'attività.
Le prime conclusioni che si possono trarre sono amare: è chiaro che,
a qualsiasi età, una volta raggiunto il minimo di 30 anni di contribuzione,
si è disincentivati dal proseguire nell’attività lavorativa,
proprio oggi che la tendenza è quella di far proseguire i lavoratori
nella loro attività.
La tabella a seguire (rapporto di redditività del pensionato “B” rispetto al pensionato “A” al variare dell’età di pensionamento) è ricavata analogamente a quanto prima esposto (tabella 6).
età (anni) al maturare della pensione percentuale di redditività
66 94,8 %
67 89,4 %
68 84,2 %
69 79,0 %
70 73,5 %
71 68,6 %
72 64,9 %
73 61,0 %
74 57,1 %
75 53,0 %
76 48,8 %
77 44,4 %
78 39,7 %
79 34,8 %
80 29,6 %
ed evidenzia che percentualmente “B”, continuando a lavorare, migliora il suo rapporto con “A”, soltanto perché anche “A” è entrato nel meccanismo del trattamento contributivo; segue l’analogo grafico (grafico 4, ipotesi di prosecuzione d’attività lavorativa all’atto del pensionamento).
In ogni caso la sostanza non cambia: prestazioni a favore di “B”
mediamente nell’ordine di un terzo di quelle a favore di “A”
con le medesime conclusioni.
Ma la par condicio ipotizzata (attività lavorativa sino alla medesima
età) come ipotesi statistica, è un’ipotesi reale o no?
Alla luce di quanto detto, per noti principi d’economia, l’ipotesi
non è veritiera in quanto, tendendo ognuno al massimo profitto, cesserà
l’attività lavorativa una volta raggiunto il pensionamento, quindi
il rapporto delle prestazioni tenderà più ad un quarto che ad
un terzo.
I minimi vanno trattati come caso del tutto particolare, essendo i minimi di
pensione artificialmente alterati, otto volte almeno il contributo minimo annuale,
a tutela delle categorie più deboli a minor reddito.
Sarà facile vedere che, anche con redditi maggiori, il rapporto “B”
/ “A” non varia, sempre in ipotesi di pari condizioni.
Andiamo alle situazioni in cui si versa più del minimo ottenendo sempre
il minimo della pensione, portando il ragionamento alla situazione limite, cioè
quella di massimo versamento contributivo che da luogo al minimo di pensione
La pensione si calcola con la formula a x b x c = pensione, ove
a = media dei migliori redditi (allo scopo si prenderà a= costante pari
all’esatto reddito che consente di pagare il massimo che da luogo alla
pensione minima)
b = coefficiente che dipende dallo scaglione di riferimento; nel caso in esame,
trattandosi di minimi tale coefficiente vale indubbiamente 0,02
c = anni d’anzianità contributiva, nel caso in esame il minimo,
cioè 30 anni
pensione = 8.920 euro corrispondente alla pensione minima
Si ricava quindi a = media dei redditi = 14.866,67 euro l’anno, cui corrisponde
un versamento di 1.487 euro l’anno (10% in cifra tonda), perciò
si ripropongono dapprima la tabella senza prosecuzione di attività (tabella
7 corrispondente alla tabella 1).
versamento annuo euro 1.487,00
versamenti per 30 anni 44.610,00
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
65 44.610,00 0,00 44.610,00 0,00 0,00
66 0,00 8.920,00 44.610,00 8.920,00 0,20
67 0,00 8.920,00 44.610,00 17.840,00 0,40
68 0,00 8.920,00 44.610,00 26.760,00 0,60
69 0,00 8.920,00 44.610,00 35.680,00 0,80
70 0,00 8.920,00 44.610,00 44.600,00 1,00
71 0,00 8.920,00 44.610,00 53.520,00 1,20
72 0,00 8.920,00 44.610,00 62.440,00 1,40
73 0,00 8.920,00 44.610,00 71.360,00 1,60
74 0,00 8.920,00 44.610,00 80.280,00 1,80
75 0,00 8.920,00 44.610,00 89.200,00 2,00
76 0,00 8.920,00 44.610,00 98.120,00 2,20
77 0,00 8.920,00 44.610,00 107.040,00 2,40
78 0,00 8.920,00 44.610,00 115.960,00 2,60
79 0,00 8.920,00 44.610,00 124.880,00 2,80
80 0,00 8.920,00 44.610,00 133.800,00 3,00
81 0,00 8.920,00 44.610,00 142.720,00 3,20
82 0,00 8.920,00 44.610,00 151.640,00 3,40
83 0,00 8.920,00 44.610,00 160.560,00 3,60
84 0,00 8.920,00 44.610,00 169.480,00 3,80
85 0,00 8.920,00 44.610,00 178.400,00 4,00
poi la corrispondente tabella per l’iscritto “B” che, avendo versato per 29 anni decide .... (tabella 8, corrispondente alla tabella 2).
pensionamento a 66 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 44.610,00 0,00 44.610,00 0,00 0,00
67 0,00 8.920,00 44.610,00 8.920,00 0,20
68 0,00 8.920,00 44.610,00 17.840,00 0,40
69 0,00 8.920,00 44.610,00 26.760,00 0,60
70 0,00 8.920,00 44.610,00 35.680,00 0,80
71 0,00 8.920,00 44.610,00 44.600,00 1,00
72 0,00 8.920,00 44.610,00 53.520,00 1,20
73 0,00 8.920,00 44.610,00 62.440,00 1,40
74 0,00 8.920,00 44.610,00 71.360,00 1,60
75 0,00 8.920,00 44.610,00 80.280,00 1,80
76 0,00 8.920,00 44.610,00 89.200,00 2,00
77 0,00 8.920,00 44.610,00 98.120,00 2,20
78 0,00 8.920,00 44.610,00 107.040,00 2,40
79 0,00 8.920,00 44.610,00 115.960,00 2,60
80 0,00 8.920,00 44.610,00 124.880,00 2,80
81 0,00 8.920,00 44.610,00 133.800,00 3,00
82 0,00 8.920,00 44.610,00 142.720,00 3,20
83 0,00 8.920,00 44.610,00 151.640,00 3,40
84 0,00 8.920,00 44.610,00 160.560,00 3,60
85 0,00 8.920,00 44.610,00 169.480,00 3,80
ed è facile notare .....
In breve se “A” raggiungerà un coefficiente di redditività
di 4,00, “B”, con un anno di pensione in meno, raggiungerà
un coefficiente di 3,80, in percentuale il 95% di “A”.
Con le stesse ipotesi se il pensionato “B” avesse, al pensionamento,
ancora anno in più, al 67° anno sarebbe nelle condizioni del pensionato
“A” al 65° anno, ed al termine della vita attesa (85 anni) avrebbe
una redditività di 3,60, in percentuale il 90% di “A”. Ne
segue la tabella del rapporto di redditività del pensionato “B”
rispetto al pensionato “A” al variare dell’età di pensionamento
(tabella 9, esattamente eguale alla tabella 3).
età (anni) al maturare della pensione percentuale di redditività
66 95,00 %
67 90,00 %
68 85,00 %
69 80,00 %
70 75,00 %
71 70,00 %
72 65,00 %
73 60,00 %
74 55,00 %
75 50,00 %
76 45,00 %
77 40,00 %
78 35,00 %
79 30,00 %
80 25,00 %
Una prima conclusione: a parità di versamenti, variando solo l’età,
si vede come le prestazioni che ottiene “B” rispetto ad “A”
sono sempre tra un quarto ed un terzo.
Rimane da analizzare il confronto tra l’iscritto “A” e l’ipotetico
iscritto “B” che, al compiere del 65° anno, opti per il trattamento
contributivo.
Mantenendo le ipotesi di reddito minimo come sopra, si suppone che un iscritto
sessantacinquenne, con zero anni di anzianità contributiva, opti (è
un eufemismo in quanto, data l’età, maturerebbe a 95 anni di età
la pensione di vecchiaia, decisamente fuori di qualsiasi tabella di mortalità)
per il trattamento contributivo (tabella 10)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 0 0,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 2.230,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 3.345,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00
70 1.115,00 0,00 5.575,00 0,00 0,00
71 1.115,00 351,00 6.690,00 351,00 0,05
72 1.115,00 351,00 7.805,00 702,00 0,09
73 1.115,00 351,00 8.920,00 1.053,00 0,12
74 1.115,00 351,00 10.035,00 1.404,00 0,14
75 1.115,00 351,00 11.150,00 1.755,00 0,16
76 1.115,00 680,00 12.265,00 2.435,00 0,20
77 1.115,00 680,00 13.380,00 3.115,00 0,23
78 1.115,00 680,00 14.495,00 3.795,00 0,26
79 1.115,00 680,00 15.610,00 4.475,00 0,29
80 1.115,00 680,00 16.725,00 5.155,00 0,31
81 0,00 1.066,00 16.725,00 6.221,00 0,37
82 0,00 1.066,00 16.725,00 7.287,00 0,44
83 0,00 1.066,00 16.725,00 8.353,00 0,50
84 0,00 1.066,00 16.725,00 9.419,00 0,56
85 0,00 1.066,00 16.725,00 10.485,00 0,63
Qualche considerazione è d’obbligo
- si interrompe la tabella agli 85 anni come sopra notando che l’iscritto
ha un ritorno pensionistico risibile, poco più di un decimo del ritorno
corrispondente dell’iscritto “A” come da tabella 1.
- come da tabella precedente l’iscritto “B”, con tutte le
ipotesi avanzate a suo favore, senza scelta a meno di patti con il diavolo,
deve continuare a lavorare per ulteriori 15 anni per avere, ad 85 anni di età,
un ritorno pensionistico teorico di circa il 63% del versato.
Stesse ipotesi, iscritto sessantacinquenne con un anno di anzianità contributiva che opta (si fa per dire) per il trattamento contributivo (tabella 11)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 1 1.115,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 2.230,00 0,00 2.230,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 3.345,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 5.575,00 0,00 0,00
70 1.115,00 351,00 6.690,00 351,00 0,05
71 1.115,00 351,00 7.805,00 702,00 0,09
72 1.115,00 351,00 8.920,00 1.053,00 0,12
73 1.115,00 351,00 10.035,00 1.404,00 0,14
74 1.115,00 351,00 11.150,00 1.755,00 0,16
75 1.115,00 680,00 12.265,00 2.435,00 0,20
76 1.115,00 680,00 13.380,00 3.115,00 0,23
77 1.115,00 680,00 14.495,00 3.795,00 0,26
78 1.115,00 680,00 15.610,00 4.475,00 0,29
79 1.115,00 680,00 16.725,00 5.155,00 0,31
80 1.115,00 1.066,00 17.840,00 6.221,00 0,35
81 0,00 1.066,00 17.840,00 7.287,00 0,41
82 0,00 1.066,00 17.840,00 8.353,00 0,47
83 0,00 1.066,00 17.840,00 9.419,00 0,53
84 0,00 1.066,00 17.840,00 10.485,00 0,59
85 0,00 1.066,00 17.840,00 11.551,00 0,65
in sostanza valgono le stesse considerazioni.
Si prova ad avanzare più rapidamente con l’età, per scaglioni
di cinque in cinque anni, per seguire l’andamento già notato (tabella
12)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 5 5.575,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 6.690,00 351,00 6.690,00 351,00 0,05
67 1.115,00 351,00 7.805,00 702,00 0,09
68 1.115,00 351,00 8.920,00 1.053,00 0,12
69 1.115,00 351,00 10.035,00 1.404,00 0,14
70 1.115,00 351,00 11.150,00 1.755,00 0,16
71 1.115,00 680,00 12.265,00 2.435,00 0,20
72 1.115,00 680,00 13.380,00 3.115,00 0,23
73 1.115,00 680,00 14.495,00 3.795,00 0,26
74 1.115,00 680,00 15.610,00 4.475,00 0,29
75 1.115,00 680,00 16.725,00 5.155,00 0,31
76 1.115,00 1.066,00 17.840,00 6.221,00 0,35
77 1.115,00 1.066,00 18.955,00 7.287,00 0,38
78 1.115,00 1.066,00 20.070,00 8.353,00 0,42
79 1.115,00 1.066,00 21.185,00 9.419,00 0,44
80 1.115,00 1.066,00 22.300,00 10.485,00 0,47
81 0,00 1.623,00 22.300,00 12.108,00 0,54
82 0,00 1.623,00 22.300,00 13.731,00 0,62
83 0,00 1.623,00 22.300,00 15.354,00 0,69
84 0,00 1.623,00 22.300,00 16.977,00 0,76
85 0,00 1.623,00 22.300,00 18.600,00 0,83
In sostanza il quadro cambia di poco, in quanto l’iscritto “B”
deve lavorare e vivere sino ad 85 anni per avere un trattamento pari a circa
l’83% di quanto versato (in riferimento all’iscritto “A”
tabella 1, circa il 16%).
Avanziamo ancora di 5 anni (tabella 13).
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 10 11.150,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 12.265,00 680,00 12.265,00 680,00 0,06
67 1.115,00 680,00 13.380,00 1.360,00 0,10
68 1.115,00 680,00 14.495,00 2.040,00 0,14
69 1.115,00 680,00 15.610,00 2.720,00 0,17
70 1.115,00 680,00 16.725,00 3.400,00 0,20
71 1.115,00 1.066,00 17.840,00 4.466,00 0,25
72 1.115,00 1.066,00 18.955,00 5.532,00 0,29
73 1.115,00 1.066,00 20.070,00 6.598,00 0,33
74 1.115,00 1.066,00 21.185,00 7.664,00 0,36
75 1.115,00 1.066,00 22.300,00 8.730,00 0,39
76 1.115,00 1.623,00 23.415,00 10.353,00 0,44
77 1.115,00 1.623,00 24.530,00 11.976,00 0,49
78 1.115,00 1.623,00 25.645,00 13.599,00 0,53
79 1.115,00 1.623,00 26.760,00 15.222,00 0,57
80 1.115,00 1.623,00 27.875,00 16.845,00 0,60
81 0,00 2.219,00 27.875,00 19.064,00 0,68
82 0,00 2.219,00 27.875,00 21.283,00 0,76
83 0,00 2.219,00 27.875,00 23.502,00 0,84
84 0,00 2.219,00 27.875,00 25.721,00 0,92
85 0,00 2.219,00 27.875,00 27.940,00 1,00
Il quadro cambia ancora di poco: l’iscritto “B” deve lavorare
come sopra per avere un trattamento circa pari alla sua contribuzione (in riferimento
all’iscritto “A” tabella 1, circa il 19% di prestazione).
Avanziamo ancora di 5 anni e siamo al limite della scelta sinora solo teorica
(tabella 14)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 15 16.725,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 17.840,00 1.066,00 17.840,00 1.066,00 0,06
67 1.115,00 1.066,00 18.955,00 2.132,00 0,11
68 1.115,00 1.066,00 20.070,00 3.198,00 0,16
69 1.115,00 1.066,00 21.185,00 4.264,00 0,20
70 1.115,00 1.066,00 22.300,00 5.330,00 0,24
71 1.115,00 1.623,00 23.415,00 6.953,00 0,30
72 1.115,00 1.623,00 24.530,00 8.576,00 0,35
73 1.115,00 1.623,00 25.645,00 10.199,00 0,40
74 1.115,00 1.623,00 26.760,00 11.822,00 0,44
75 1.115,00 1.623,00 27.875,00 13.445,00 0,48
76 1.115,00 2.219,00 28.990,00 15.664,00 0,54
77 1.115,00 2.219,00 30.105,00 17.883,00 0,59
78 1.115,00 2.219,00 31.220,00 20.102,00 0,64
79 1.115,00 2.219,00 32.335,00 22.321,00 0,69
80 1.115,00 2.219,00 33.450,00 24.540,00 0,73
81 0,00 2.662,00 33.450,00 27.202,00 0,81
82 0,00 2.662,00 33.450,00 29.864,00 0,89
83 0,00 2.662,00 33.450,00 32.526,00 0,97
84 0,00 2.662,00 33.450,00 35.188,00 1,05
85 0,00 2.662,00 33.450,00 37.850,00 1,13
L’iscritto “B” deve lavorare come sopra per avere un trattamento di poco superiore a quanto versato (in riferimento all’iscritto “A” tabella 1, circa il 21% di prestazione), ma ormai siamo al limite della scelta teorica, infatti, superati i 30 anni di contribuzione l’iscritto può decidere (a 65 anni beninteso) di non usufruire del predetto trattamento, versando, senza incassare sino agli 80 anni. La situazione alternativa è riassunta nella tabella seguente (tabella 15)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 15 16.725,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 17.840,00 0,00 17.840,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 18.955,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 20.070,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 21.185,00 0,00 0,00
70 1.115,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00
71 1.115,00 0,00 23.415,00 0,00 0,00
72 1.115,00 0,00 24.530,00 0,00 0,00
73 1.115,00 0,00 25.645,00 0,00 0,00
74 1.115,00 0,00 26.760,00 0,00 0,00
75 1.115,00 0,00 27.875,00 0,00 0,00
76 1.115,00 0,00 28.990,00 0,00 0,00
77 1.115,00 0,00 30.105,00 0,00 0,00
78 1.115,00 0,00 31.220,00 0,00 0,00
79 1.115,00 0,00 32.335,00 0,00 0,00
80 1.115,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
81 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
82 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
83 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
84 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
85 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
Ed ancora un rapido commento:
Il rapporto iscritto “B” su iscritto “A” passa subito
dal 21% al 25% a conferma dei risultati ottenuti in tabella 3 ove, in corrispondenza
del pensionamento ad 80 anni, si vede che il rapporto “B” su “A”
è appunto del 25%.
Anche la restituzione ha un brusco balzo andando al 33% in più di quanto
versato.
In questo caso il problema “... è meglio l’uovo oggi o la
gallina domani ...” non esiste: per bassa anzianità contributiva
la scelta è obbligata per l’uovo, appena l’anzianità
contributiva lo permette è meglio la gallina.
Se non c’è problema di scelta se ne deduce che l’uovo è
talmente piccolo da non essere degno di tale nome (la disparità di trattamento
è ovvia).
Anche se ormai il quadro è chiaro avanziamo ancora di 5 anni per l’ulteriore
tabella contributiva (tabella 16)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 20 22.300,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 23.415,00 1.623,00 23.415,00 1.623,00 0,07
67 1.115,00 1.623,00 24.530,00 3.246,00 0,13
68 1.115,00 1.623,00 25.645,00 4.869,00 0,19
69 1.115,00 1.623,00 26.760,00 6.492,00 0,24
70 1.115,00 1.623,00 27.875,00 8.115,00 0,29
71 1.115,00 2.219,00 28.990,00 10.334,00 0,36
72 1.115,00 2.219,00 30.105,00 12.553,00 0,42
73 1.115,00 2.219,00 31.220,00 14.772,00 0,47
74 1.115,00 2.219,00 32.335,00 16.991,00 0,53
75 1.115,00 2.219,00 33.450,00 19.210,00 0,57
76 1.115,00 2.662,00 34.565,00 21.872,00 0,63
77 1.115,00 2.662,00 35.680,00 24.534,00 0,69
78 1.115,00 2.662,00 36.795,00 27.196,00 0,74
79 1.115,00 2.662,00 37.910,00 29.858,00 0,79
80 1.115,00 2.662,00 39.025,00 32.520,00 0,83
81 0,00 3.106,00 39.025,00 35.626,00 0,91
82 0,00 3.106,00 39.025,00 38.732,00 0,99
83 0,00 3.106,00 39.025,00 41.838,00 1,07
84 0,00 3.106,00 39.025,00 44.944,00 1,15
85 0,00 3.106,00 39.025,00 48.050,00 1,23
ove in sostanza, in relazione al trattamento contributivo, le considerazioni sono le stesse (rapporto “B” su “A” del 23%), mentre con il trattamento pensionistico si ha (tabella 17)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 20 22.300,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 23.415,00 0,00 23.415,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 24.530,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 25.645,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 26.760,00 0,00 0,00
70 1.115,00 0,00 27.875,00 0,00 0,00
71 1.115,00 0,00 28.990,00 0,00 0,00
72 1.115,00 0,00 30.105,00 0,00 0,00
73 1.115,00 0,00 31.220,00 0,00 0,00
74 1.115,00 0,00 32.335,00 0,00 0,00
75 1.115,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
76 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
77 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
78 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
79 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
80 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
81 0,00 8.920,00 33.450,00 53.520,00 1,60
82 0,00 8.920,00 33.450,00 62.440,00 1,87
83 0,00 8.920,00 33.450,00 71.360,00 2,13
84 0,00 8.920,00 33.450,00 80.280,00 2,40
85 0,00 8.920,00 33.450,00 89.200,00 2,67
tabella da cui spicca che il ritorno pensionistico è più che doppio, ed il rapporto “B” su “A” è del 50% (2,67/5,33) a conferma della tabella 3 (in corrispondenza di 75 anni) e del successivo grafico 3.
Ad ulteriore conferma avanziamo ancora di 5 anni per l’ulteriore tabella contributiva ove si conferma la sostanziale staticità della situazione (rapporto “B” su “A” del 24%) (tabella 18)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 25 27.875,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 28.990,00 2.219,00 28.990,00 2.219,00 0,08
67 1.115,00 2.219,00 30.105,00 4.438,00 0,15
68 1.115,00 2.219,00 31.220,00 6.657,00 0,21
69 1.115,00 2.219,00 32.335,00 8.876,00 0,27
70 1.115,00 2.219,00 33.450,00 11.095,00 0,33
71 1.115,00 2.662,00 34.565,00 13.757,00 0,40
72 1.115,00 2.662,00 35.680,00 16.419,00 0,46
73 1.115,00 2.662,00 36.795,00 19.081,00 0,52
74 1.115,00 2.662,00 37.910,00 21.743,00 0,57
75 1.115,00 2.662,00 39.025,00 24.405,00 0,63
76 1.115,00 3.106,00 40.140,00 27.511,00 0,69
77 1.115,00 3.106,00 41.255,00 30.617,00 0,74
78 1.115,00 3.106,00 42.370,00 33.723,00 0,80
79 1.115,00 3.106,00 43.485,00 36.829,00 0,85
80 1.115,00 3.106,00 44.600,00 39.935,00 0,90
81 0,00 3.550,00 44.600,00 43.485,00 0,98
82 0,00 3.550,00 44.600,00 47.035,00 1,05
83 0,00 3.550,00 44.600,00 50.585,00 1,13
84 0,00 3.550,00 44.600,00 54.135,00 1,21
85 0,00 3.550,00 44.600,00 57.685,00 1,29
contro la più dinamica tabella in cui si raggiunge il trattamento pensionistico (tabella 19)
versamenti annuali 1.115,00 versamenti prima dei 65 anni
anzianità contrib. anni 25 27.875,00
età anni uscita entrata uscita totale entrata totale redditività
66 28.990,00 0,00 28.990,00 0,00 0,00
67 1.115,00 0,00 30.105,00 0,00 0,00
68 1.115,00 0,00 31.220,00 0,00 0,00
69 1.115,00 0,00 32.335,00 0,00 0,00
70 1.115,00 0,00 33.450,00 0,00 0,00
71 0,00 8.920,00 33.450,00 8.920,00 0,27
72 0,00 8.920,00 33.450,00 17.840,00 0,53
73 0,00 8.920,00 33.450,00 26.760,00 0,80
74 0,00 8.920,00 33.450,00 35.680,00 1,07
75 0,00 8.920,00 33.450,00 44.600,00 1,33
76 0,00 8.920,00 33.450,00 53.520,00 1,60
77 0,00 8.920,00 33.450,00 62.440,00 1,87
78 0,00 8.920,00 33.450,00 71.360,00 2,13
79 0,00 8.920,00 33.450,00 80.280,00 2,40
80 0,00 8.920,00 33.450,00 89.200,00 2,67
81 0,00 8.920,00 33.450,00 98.120,00 2,93
82 0,00 8.920,00 33.450,00 107.040,00 3,20
83 0,00 8.920,00 33.450,00 115.960,00 3,47
84 0,00 8.920,00 33.450,00 124.880,00 3,73
85 0,00 8.920,00 33.450,00 133.800,00 4,00
ove ancora si nota il grande balzo del ritorno pensionistico in 5 anni, con il rapporto “B” su “A” che diventa del 75% ancora a conferma della tabella 3 (in corrispondenza di 75 anni) e del successivo grafico 3.
Ci si può fermare in quanto ormai l’andamento è chiaro e si ritorna al punto di partenza quando “B” coincide con “A” (a 30 anni con un solo giorno di differenza).
Si possono introdurre ulteriori variabili, ma in grandi linee i risultati non
cambiano o, se cambiano, lo fanno in maniera rafforzativa di quanto sostenuto.
Un esempio. Introduciamo un tasso d’interesse del 2,5% composto (attuale
tasso ufficiale, tasso anche sostanzialmente in linea con le previsioni Inarcassa)
in ipotesi di contribuzione minima per un ipotetico iscritto “B”
che a 65 anni ha 15 anni di contribuzione (il motivo di tale scelta è
che in tali condizioni si è già a regime, inoltre si è
nel caso di possibile scelta tra la pensione ed il trattamento proposto).
Ad ecco la tabella per “A” (tabella 20)
versamenti per 30 anni 33.450,00 (montante attuale)
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita rival. entrata rival. differenza
65 33.450,00 0,00 33.450,00 0,00 -33.450,00
66 0,00 9.143,00 34.286,25 9.143,00 -25.143,25
67 0,00 9.371,58 35.143,41 18.743,16 -16.400,25
68 0,00 9.605,87 36.022,00 28.817,61 -7.204,39
69 0,00 9.846,02 36.922,55 39.384,07 2.461,52
70 0,00 10.092,17 37.845,61 50.460,84 12.615,23
71 0,00 10.344,47 38.791,75 62.066,83 23.275,08
72 0,00 10.603,08 39.761,54 74.221,58 34.460,04
73 0,00 10.868,16 40.755,58 86.945,28 46.189,70
74 0,00 11.139,86 41.774,47 100.258,77 58.484,30
75 0,00 11.418,36 42.818,83 114.183,60 71.364,77
76 0,00 11.703,82 43.889,30 128.742,01 84.852,71
77 0,00 11.996,42 44.986,53 143.956,98 98.970,45
78 0,00 12.296,33 46.111,19 159.852,23 113.741,04
79 0,00 12.603,74 47.263,97 176.452,28 129.188,31
80 0,00 12.918,83 48.445,57 193.782,42 145.336,85
81 0,00 13.241,80 49.656,71 211.868,78 162.212,07
82 0,00 13.572,85 50.898,13 230.738,35 179.840,22
83 0,00 13.912,17 52.170,58 250.418,98 198.248,40
84 0,00 14.259,97 53.474,84 270.939,42 217.464,58
85 0,00 14.616,47 54.811,71 292.329,38 237.517,67
Da cui si desume che all’età di 85 anni si avranno entrate per euro 292.329 ed uscite per 54.882 con un coefficiente di redditività di 5,33 (non si hanno differenze con la tabella 1).
Ora la tabella per “B” che opti per la pensione di vecchiaia (tabella 21)
versamenti per 15 anni 16.725,00 (montante attuale)
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita rival. entrata rival. differenza
65 16.725,00 0,00 16.725,00 0,00 -16.725,00
66 1.142,88 0,00 18.286,01 0,00 -18.286,01
67 1.171,45 0,00 19.914,61 0,00 -19.914,61
68 1.200,74 0,00 21.613,22 0,00 -21.613,22
69 1.230,76 0,00 23.384,31 0,00 -23.384,31
70 1.261,53 0,00 25.230,45 0,00 -25.230,45
71 1.293,07 0,00 27.154,28 0,00 -27.154,28
72 1.325,40 0,00 29.158,54 0,00 -29.158,54
73 1.358,54 0,00 31.246,04 0,00 -31.246,04
74 1.392,50 0,00 33.419,69 0,00 -33.419,69
75 1.427,31 0,00 35.682,49 0,00 -35.682,49
76 1.462,99 0,00 38.037,54 0,00 -38.037,54
77 1.499,56 0,00 40.488,04 0,00 -40.488,04
78 1.537,05 0,00 43.037,29 0,00 -43.037,29
79 1.575,48 0,00 45.688,70 0,00 -45.688,70
80 1.614,87 0,00 48.445,79 0,00 -48.445,79
81 0,00 13.241,80 49.656,93 13.241,80 -36.415,13
82 0,00 13.572,85 50.898,35 27.145,70 -23.752,65
83 0,00 13.912,17 52.170,81 41.736,51 -10.434,30
84 0,00 14.259,97 53.475,08 57.039,89 3.564,81
85 0,00 14.616,47 54.811,96 73.082,36 18.270,40
Da cui si desume che all’età di 85 anni si avranno entrate per euro 73.082 ed uscite per 54.882 con un coefficiente di redditività di 1,33 per un rapporto “B” su “A” del 25,0% (non si hanno differenze con le tabelle 1 e 3)
E la tabella per “B” che opti per il trattamento pensionistico contributivo (tabella 22)
versamenti per 15 anni 16.725,00 (montante attuale)
pensionamento a 65 anni senza prosecuzione di attività lavorativa
età anni uscita entrata uscita rival. entrata rival. differenza
65 16.725,00 0,00 16.725,00 0,00 -16.725,00
66 1.142,88 1.066,00 18.286,01 1.066,00 -17.220,01
67 1.171,45 1.092,65 19.914,61 2.185,30 -17.729,31
68 1.200,74 1.119,97 21.613,22 3.359,90 -18.253,32
69 1.230,76 1.147,97 23.384,31 4.591,87 -18.792,44
70 1.261,53 1.176,67 25.230,45 5.883,34 -19.347,11
71 1.293,07 1.836,29 27.154,28 7.866,71 -19.287,57
72 1.325,40 1.882,20 29.158,54 9.945,58 -19.212,96
73 1.358,54 1.929,26 31.246,04 12.123,48 -19.122,56
74 1.392,50 1.977,49 33.419,69 14.404,06 -19.015,63
75 1.427,31 2.026,93 35.682,49 16.791,09 -18.891,40
76 1.462,99 2.840,49 38.037,54 20.051,36 -17.986,18
77 1.499,56 2.911,50 40.488,04 23.464,14 -17.023,90
78 1.537,05 2.984,29 43.037,29 27.035,03 -16.002,26
79 1.575,48 3.058,90 45.688,70 30.769,81 -14.918,89
80 1.614,87 3.135,37 48.445,79 34.674,43 -13.771,36
81 0,00 3.797,45 49.656,93 39.338,74 -10.318,19
82 0,00 3.892,39 50.898,35 44.214,60 -6.683,75
83 0,00 3.989,70 52.170,81 49.309,67 -2.861,14
84 0,00 4.089,44 53.475,08 54.631,85 1.156,77
85 0,00 4.191,68 54.811,96 60.189,33 5.377,37
Da cui si desume che all’età di 85 anni si avranno entrate per
euro 60.189 ed uscite per 54.882 con un coefficiente di redditività di
1,10 per un rapporto “B” su “A” del 20,6% inferiore,
sia pur di poco, al 21,2% precedente.
Aumentando il tasso di interesse non si hanno variazioni di rapporto per chi
raggiungerà la pensione, mentre per chi sarà nel trattamento pensionistico
contributivo le cose peggioreranno. Nell’esempio precedente con interesse
del 5% il rapporto “B” su “A” scende al 20,1%, con interesse
del 10% il rapporto “B” su “A” scende ancora al 19,1%
e così via.
Quanto sopra ad ulteriore riprova di quanto asserito.
A conclusione, si riporta un unico grafico che sintetizza quanto sopra ponendo a zero il saggio e con tutte le ipotesi semplificative (grafico 5)
Tale grafico sintetizza, in funzione dell’anzianità contributiva
a 65 anni, il rapporto delle prestazioni attese da “B” rispetto
a quelle attese da chi raggiunge a 65 anni l’anzianità di 30 anni
“A”.
Esempio: un iscritto che a 65 anni ha 10 anni di iscrizione, a parità
di capitale versato deve aspettarsi una prestazione corrispondente al 18,8%
(o meno) di quella attesa da “A”.
Se è logico che con il sistema retributivo si abbiano prestazioni di
importo superiore rispetto al contributivo, una differenza da tre a quattro,
sino a dieci volte superiore è eccessiva.
I fautori della proposta, circa quanto illustrato, sostengono che “B”
sarà trattato correttamente, in quanto le prestazioni saranno calcolate
col metodo contributivo, unico sostenibile. Inarcassa in sostanza non avrebbe
ritorni economici dall’operazione.
Se ciò fosse vero, perché non lasciare agli interessati la scelta,
piuttosto che obbligarli ad un trattamento risibile?
Viene piuttosto da pensare che si preveda, in ipotesi, l’impossibilità
di mantenere in futuro il sistema retributivo per i vecchi iscritti e, piuttosto
che prendere i provvedimenti conseguenti a tale ipotesi, si cerchi di addossare
ad altri l’onere di tale insostenibilità.
Ma poi chi sono gli iscritti “B” contribuenti di Inarcassa per un
congruo periodo (almeno 5 anni) obiettivo della proposta avanzata?
Si può fare la seguente distinzione: iscritti pensionati o non pensionati
di altro ente. (Meglio sarebbe una distinzione in base al reddito, ma in tutti
gli atti preparatori tale distinzione non è mai comparsa).
Gli iscritti “B” che, al 65° anno di età, non hanno maturato
la pensione presso alcun ente previdenziale, se hanno redditi minimi o inferiori
ai minimi, non sono forse un categoria ancora più debole degli iscritti
“A”?
Perché Inarcassa dovrebbe accanirsi con gli iscritti “B”,
o almeno con quelli che non godono di trattamento pensionistico?
Se lo scopo della cassa è quello di dare una pensione dignitosa a chi
non l’ha, perché a tale categoria non si vuole dare una prestazione
in linea con gli altri?
Un ente che pretende di avere una funzione sociale ha il dovere di tutelare
il più debole, non di tartassarlo.
Gli iscritti “B” che, al 65° anno di età, hanno maturato
la pensione con altri enti previdenziali, sono in migliori condizioni (godono
di pensione) ma in genere, non saranno agiatissimi perché avranno la
pensione minima (dati i tempi tecnici di laurea e di reperimento del posto di
lavoro, se hanno iniziato a lavorare a 27 anni, a 57 anni ne avranno 30 di anzianità
contributiva, appunto il minimo; se poi col minimo il trattamento fosse buono,
certamente non abbandonerebbero il posto di lavoro per andare alla ricerca,
presso Inarcassa, del misero trattamento contributivo o di una seconda pensione
che otterrebbero, o meglio non otterrebbero, all’età di 87 anni,
e neppure della potenziale restituzione al 95% dei futuri versamenti).
Dato che non rientra tra gli scopi statutari la prestazione di seconda pensione,
perché Inarcassa vuole obbligatoriamente dare ai già pensionati
una seconda pensione? Perché negare la restituzione a soggetti che, in
fin dei conti, non abbisognano di pensione in quanti già ne godono? Per
Inarcassa non è forse economicamente indifferente?
Con l’attuale normativa, tranne casi eccezionali non riconducibili a futuri
potenziali iscritti di Inarcassa, non si può andare in pensione prima
dei 57-58 anni, quindi, a regime, gli effetti economici della proposta sarebbero
nefasti per gli interessati (si rinvia al precedente grafico 5, del quale sarebbe
utilizzabile solo la parte iniziale).
Comunque, una volta fatta la norma, i destinatari dovranno rispettarla, con
la conseguenza che i futuri potenziali iscritti si comporteranno in maniera
economicamente conseguente, cioè non si iscriveranno ad Inarcassa, con
conseguente aumento del lavoro in nero e con risvolti decisamente negativi anche
per l’ente.
Tale elementare comportamento sarebbe negato agli attuali iscritti, con il risultato
che chi avrà 62 anni o più si affretterà a chiedere la
restituzione, gli altri resterebbero invischiati nel meccanismo illustrato che,
di fatto, impone una norma illegalmente retroattiva. Ne scaturirà un
contenzioso dagli effetti certamente negativi anche per Inarcassa.
Altro bersaglio del provvedimento può essere il pensionato di altro ente
cosiddetto pensionato “baby”, categoria in via di estinzione come
detto.
Ma proprio questa categoria (il “baby” pensionato) è quella
che si difenderebbe meglio, ed al solito un esempio anche per utilizzare le
tabelle sopra esposte:
Il laureato 25enne “B” avendo lavorato per 15 anni e riscattato
5 anni di laurea si è iscritto ad Inarcassa a 40 anni ed a 65 anni ha
25 anni di anzianità. Ovvio che, se già iscritto, si comporterà
come da tabella 19 ottenendo in media prestazioni pari al 75% di “A”.
Viene da chiedersi il perché di tale proposta, il perché di tanta
fretta, il perché dell’ampio consenso etc. se è vero, com’è
vero (si rinvia al punto precedente ed al relativo allegato) che la proposta
non ha alcuna logica previdenziale.
Tanto vale dire le cose come stanno.
A parere del sottoscritto la proposta eccede le competenze di Inarcassa, infatti,
camuffata da proposta previndenziale, è un tentativo di regimentare la
professione.
Infatti Inarcassa, nata come Cassa per soli liberi professionisti (tanto da
assumere anche la denominazione di C.N.P.A.I.A.L.P. Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), proprio perché
composta quasi esclusivamente da liberi professionisti da lunga data, opera
con la logica di questi ultimi, che hanno sempre visto il loro colleghi ingegneri
ed architetti, dipendenti, pensionati etc. come indesiderati.
A più riprese i predetti liberi professionisti hanno tentato, in varie
sedi, di impedire, boicottare o limitare l’attività di tale concorrenza.
L’influenza di Inarcassa può, oggi, estendersi su chi ha svolto
altre attività, ed in prospettiva su chi la sta svolgendo.
L’obiettivo non dichiarato è di disincentivante, rendere in qualche
modo più difficile la possibile concorrenza, con un trattamento pensionistico
fortemente disincentivante.
La decisione politica di impedire o limitare la professione a dipendenti di
altro ente, pensionati etc. non è certo di competenza di Inarcassa che,
così operando, invade, di fatto, un campo di evidente competenza Ministeriale.
Allegato al punto 5)
Da quanto detto sembra più logico l’indirizzo della Cassa Ragionieri,
che propende per la cessazione dei supplementi di pensione a favore dei pensionati
attivi che pagherebbero, in futuro, solo il contributo integrativo.
A riprova di quanto affermato si propone un esempio numerico frequente: un iscritto
ultrasessantacinquenne si iscrive per la prima volta ad Inarcassa e compie modeste
prestazioni.
Si supponga che il suo reddito sia mediamente di mille euro l’anno (un
modesto reddito per alleviare una situazione economica magari non brillante)
con conseguente versamento di cento euro l’anno (10%).
Ai 70 anni, dopo cinque anni di adempimenti, l’iscritto chiede il trattamento
di prestazione di anzianità contributiva, ed ecco il conteggio (ipotesi
di assenza di interessi etc. come all’allegato al punto 4).
Versamento anni 5 x 100 = 500 euro che produce una prestazione contributiva
(calcolo in proporzione fatto con le tabelle Inarcassa a corredo della proposta
di modifica statutaria) pari a 31,45 euro l’anno, circa 2,50 euro al mese.
Se si considerano i tempi tecnici di lavorazione della pratica, le spese connesse
etc. si comprende facilmente come tale prestazione sia antieconomica per tutti.
NOTIZIE 6/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Chiusura estiva
• Periodico Inarcassa
• Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25/6/2004
• Comunicazioni del Presidente
• Bilancio
=====================================================
• Chiusura estiva
Inarcassa comunica che gli uffici di segreteria osserveranno la chiusura estiva
dal 9 al 20 agosto compresi
• Periodico Inarcassa
Il periodico Inarcassa dovrebbe essere arrivato a tutti per cui faccio solo
una segnalazione:
è presente il calcolo della pensione aggiornato e chiaro, basta leggere
con attenzione.
Rammento comunque che il calcolo della pensione si può fare (personalizzato)
via internet (vedansi comunicazioni 6/2001 per l’accesso a Inarcassa On
line e del 6/2003.
Interessante l'articolo sulla totalizzazione, la materia tuttavia è in
evoluzione e certamente si riparlerà dell’argomento, dal momento
che si è in attesa dei decreti attuativi
• Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25/6/2004
Il Comitato Nazionale dei Delegati (C.N.D.) tenutosi a Roma si è aperto,
come al solito, con le comunicazione del Presidente (arch. Paola Muratorio,
delegata di Imperia).
I ministeri vigilanti hanno approvato la polizza assicurativa che è stata anche ampliata (polizza sanitaria, gratuita per gli iscritti, a pagamento per i familiari vedansi comunicazione del marzo 2002)
Concordato
Inarcassa non condivide l’impostazione dello stesso
Riguardo il 2% (eccedenza dei minimi, in quanto è pacifico che i minimi
sono dovuti) non si tratta, in definitiva, di contributi a carico del cliente,
per cui Inarcassa li richiede (non dovrebbero esserci problemi da parte ministeriale)
Circa il 10% o il supero dei massimi la faccenda è più complicata,
alcuni sostengono che la normativa si riferisca solo alle casse pubbliche (Inps
per es.), quindi ritengono che Inarcassa possa comportarsi autonomamente, altri
sostengono che la normativa valga anche per Inarcassa invocando il sostengono
della legge, che dovrebbe essere universale
Inarcassa ha approvato documento in cui riafferma la sua autonomia (quindi tutti
i contributi andrebbero versati) ed ora si è in attesa di chiarimenti
ministeriali.
E’ ora possibile effettuare, oltre che la dichiarazione circa i redditi 1993, anche eventuali rettifiche on line (termine 31 ottobre ma occorre munirsi del codice di accesso; chi ne è sprovvisto può richiederlo con un certo anticipo, 20 gg. Circa).
La prescrizione quinquennale approvata; è stata tolta, per volere ministeriale la retroattività decennale anche per le pratiche precedenti.
Riguardo l’argomento ricongiunzioni, il 39% delle stesse viene effettuato
gratuitamente; per chi ricongiunge in maniera onerosa ha un onere medio di 21.781
euro.
Attenzione comunque in quanto un collega ha versato quasi 15.000 euro per ricongiungere
anni senza poi avere alcun aumento di pensione, dato che ricongiungeva solo
anni con versamenti minimi (quanto meno consultare su internet la simulazione)
E’ stato stabilito un nuovo tetto per l’indennità di maternità
(euro 4.075 min., euro 20.375 max).
E’ stato stabilito un nuovo importo nuovi mutui (min 20.000, max 200.000
euro)
E’ stata potenziata la comunicazione con gli iscritti, ad esempio le telefonate con risposta operatore sono aumentate del 19,5% nell’anno (+66% nel biennio) per un totale di 7.800 telefonate al mese; meglio ancora la comunicazione via internet che negli ultimi due anni è passata da 13.500 a 29.000 a 40.000 accessi mensili (2002-2004).
Sono state superate le 3000 “inarcassa card” con largo anticipo sulle previsioni (tra l’altro inarcassa card può risultare utile per rateizzare in qualche modo i contributi da versare ad Inarcassa; attenzione non rateare i minimi in quanto solo il costo dei “rib” supera il 10%, quanto meno attendere che Inarcassa riesca a passare da rate mensili a rate semestrali proprio nell’intento di ridurre i costi).
L’argomento principe della riunione comunque era il bilancio consuntivo,
approvato a larga maggioranza.
La redditività nella gestione inarcassa è stata del 6.32% (media
quinquennale 5 57%) quasi il doppio redditivita della cassa forense che pure
ha pubblicizzato con toni trionfalistici il suo bilancio sui maggiori giornali
specializzati.
Vi è stato un ulteriore incremento degli iscritti che sono ora circa
111.000 (più che raddoppiati negli ultimi otto anni); il rapporto iscritti
pensionati è arrivato a 9,6 nel 2003 (era 9,2 nel 2002 ed ora è
ormai a 10, cioè lavoratori per ogni pensionato a testimonianza che la
cassa è un ente giovane)
Le pensioni sono aumentate del 2.2%, le entrate sono incrementate del 7,5%
Una buona estate a tutti, in attesa del prossimo incontro.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
NOTIZIE 7/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Modifica contributo di maternità 2004
• Periodico InArSind
• Periodico Inarcassa
=====================================================
• Modifica contributo di maternità 2004
Inarcassa informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 23 luglio
2004, ha comunicato che il contributo di maternità deve essere rettificato
in 77 euro per assicurare il raggiungimento di una situazione di pieno equilibrio
tra contributi versati e prestazioni erogate, come previsto dall' art. 83, comma
3, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, modificato dal D.Lgs. n. 115 del 23
aprile 2003.
Pertanto, l'importo della seconda rata a saldo del contributo per l'anno 2004
sarà di 44 euro.
Analoghe notizie sono reperibili sul sito dell' Associazione www.inarcassa.it.
Chi con solerzia ha preso nota delle due rate di 33 euro ciascuna (66 euro il precedente valore comunicato, erano 60 euro nel 2003) prenda ora nota che la seconda rata passa da 33 a 44 euro (le sanzioni sono sempre in agguato).
Personalmente ritengo estemporaneo che i Ministeri, come nel caso degli interessi
sulle sanzioni che Inarcassa avrebbe voluto eliminare, vada ad imporre ad Inarcassa
dei balzelli che Inarcassa non propone (e non gradisce -in fin dei conti da
60 a 77 euro l’aumento è di oltre il 28%- come nel caso degli interessi
sulle sanzioni che Inarcassa avrebbe voluto eliminare) quando poi impone (o
vorrebbe imporre) dei tagli nelle entrate come nel caso del concordato;
Ricordi che Inarcassa, nel caso del concordato, non condivide, anzi contesta
l’imposizione ministeriale (cioè pretende, oltre al sacrosanto
2%, anche il 10% su tutte le entrate dichiarate).
• Periodico InArSind
L’ing. Marcello Conti - Presidente InArSind (ex SNILPI) già presidente
Inarcassa per tanti anni, ha scritto sul quindicinale InArSind il seguente articolo
di fondo che condivido e riporto integralmente.
Sempre in gamba il nostro ex presidente!
Ordinanza Sismica
In merito all’Ordinanza n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata sulla G.U. n. 105 del 08-05-2003, recante "Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale
e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" e in particolare
alle nuove Norme Tecniche approvate e ad essa allegate, lo scrivente Sindacato
- in rappresentanza dei liberi professionisti che quotidianamente applicano
le norme e progettano strutture - ritiene doveroso esprimere le seguenti osservazioni.
Come esposto al comma 2 dell’articolo 2 dell’Ordinanza, le Norme
Tecniche vigenti sopravviveranno per 18 mesi dall’entrata in vigore della
medesima. Trascorso detto periodo la progettazione dovrà essere svolta
esclusivamente utilizzando le prescrizioni contenute nell’ordinanza. Nel
prendere atto che l’adozione in via esclusiva del metodo illustrato nella
ordinanza risponde anche a una necessita di adeguamento agli altri Paesi comunitari,
e osservando preliminarmente che la emanazione della Ordinanza - accompagnata
da ulteriori Ordinanze che hanno, tra l’altro, apportato oltre cento correzioni
al testo originario e ingenerato un clima mai riscontrato di grande confusione
- non ci si può esimere dal segnalare una forte preoccupazione per le
reali difficoltà che si prospettano agli operatori che operano in un
settore ove primaria e la sicurezza di tutti i cittadini.
E’ bene chiarire che si esprimono tali perplessità non per avvallare
posizioni di conservazione o di pigrizia mentale - non certamente ascrivibili
alla nostra categoria professionale, al contrario sempre protesa all’innovazione
progettuale - ma semplicemente per la necessita di realismo culturale e quindi
di concretezza, requisiti questi sì che da sempre contraddistinguono
la nostra professione.
Nel nostro Paese operano decine di migliaia di ingegneri che, per formazione
universitaria e per pratica professionale ultradecennale, hanno assimilato un
metodo, acquisendo con esso una sensibilità progettuale, che non può
essere sostituito da un semplice adeguamento normativo.
Alla maggiore complicazione di calcolo e al maggior onere economico di realizzazione
delle opere conseguente alle nuove norme, non corrisponde un sostanziale beneficio
in termini di accresciuta sicurezza del le costruzioni.
Anzi, a parere dello scrivente Sindacato, le nuove norme tecniche così
come emanate, per la complicazione che comporteranno in tutti gli atti tecnici
e amministrativi costituiranno un serio ostacolo alla concreta realizzazione
del Programma delle Grandi -Opere del Governo.
E' chiaro che l'adozione dal nuovo metodo ha un logico nesso con il sistema
di norme per la progettazione antisismica, ma è proprio questo collegamento
che dovrebbe suggerire una certa prudenza nell’innovazione: gli Ingegneri
raccolti nel Sindacato osservano che non è certo il riferimento al metodo
degli stati limite ciò che preoccupa i professionisti italiani, essendo
esso, come è noto, gia previsto in forma sostanzialmente uguale dalle
Norme Italiane da circa 30 anni, bensì la prescrizione impositiva di
un unico metodo, che peraltro e tarato sui risultati e sull’esperienza
centenaria derivanti dall’applicazione dell’altro metodo (messo
ora fuori legge), mortificando in questo modo la libertà di scelta e
la professionalità degli ingegneri italiani, ben nota e apprezzata in
tutto il mondo!
Occorre ribadire che l’adozione paritetica di più metodi di calcolo,
prevista dalla attuale normativa, così come da altre normative internazionali
di sicuro prestigio scientifico, quali ad esempio le norme vigenti negli Stati
Uniti d’America, consente di trarre vantaggio dalle informazioni che si
ricavano dalla osservazione del comportamento in servizio delle costruzioni
esistenti, realizzate per la maggior parte in Italia, come altrove, applicando
il metodo delle tensioni ammissibili.
Inoltre la imposizione di un unico metodo di calcolo contrasta con il tradizionale
atteggiamento di apertura della Normativa Italiana che consente ai Progettisti
di applicare il metodo di calcolo da loro giudicato più adeguato al problema
specifico, facendo anche eventualmente ricorso a metodi assolutamente innovativi,
salvo dimostrarne l'efficacia al fine di garantire la salvaguardia della pubblica
incolumità.
In aggiunta a quanto sopra vi e un ulteriore aspetto da considerare, relativo alla sproporzionata brevità del periodo di tempo nel quale e previsto che il nuovo metodo sostituisca quello esistente: proprio il Gruppo di Lavoro che ha redatto il "Documento esplicativo" della norma approvata con l’Ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, nella Premessa di detto documento, al punto 9), così si esprime:
"La corretta applicazione di norme tecniche moderne è favorita
da un adeguato livello di razione dei tecnici del settore.
- E' quindi opportuno prendere in esame l'emanazione di norme che consentano
la creazione di albi speciali di professionisti competenti nelle attività
progettuali su strutture importanti in Zona sismica.
- Tali norme dovrebbero comprendere ad esempio indicazioni sul necessario curriculum
-degli studi o dei corsi post-laurea, sugli eventuali esami da sostenere, sulla
durata dell'abilitazione e sugli obblighi di aggiornamento, sugli eventuali
obblighi di continuità nella pratica dell'esercizio della professione.
- Anche in relazione a questo problema è necessario considerare l’opportunità
di prevedere norme transitorie".
Gli Ingegneri si interrogano sulla ponderatezza di questo aspetto della ordinanza,
che di fatto cancella, a decorrere dal giorno 8 Novembre 2004, conoscenze durevolmente
sperimentate, che formano il bagaglio tecnico-conoscitivo di larghissima parte
dei professionisti italiani.
Si chiedono inoltre, con grave preoccupazione, se sia ragionevole prevedere
che entro un termine così immediato trovino "la diffusione delle
conoscenze", così da garantire la sicurezza delle costruzioni, cioè
la sicurezza dei cittadini, ponendo la nostra categoria nelle condizioni di
svolgere con efficacia la propria attività, che e di pubblico interesse.
Le risposte a tali quesiti non possono che essere negative e determinano pertanto
un grave stato di incertezza.
Sembrerebbe molto più appropriato e saggio consentire l’utilizzazione
di entrambi i metodi, con le opportune limitazioni e graduazioni, assicurando
ai giovani un’adeguata e mirata istruzione universitaria e permettendo
ai professionisti che gia operano con serietà e scrupolo, di acquisire
le dovute conoscenze e sensibilità progettuali, maturate in parallelo
e attraverso un costruttivo confronto con il metodo fino ad oggi adottato, così
come avviene nel quadro internazionale dei paesi dotati di normative organiche.
In definitiva nell’affermare, e non potrebbe essere altrimenti, la condivisione
di un’impostazione di progetto moderna e in linea con le altre realtà
internazionali, lo scrivente Sindacato ritiene sia proprio precipuo dovere,
nell’interesse superiore della sicurezza delle costruzioni e del buon
andamento di un settore fondamentale dell’economia nazionale, proporre
di ritirare l’Ordinanza o in subordine di modificarla, per consentire
a tutti gli operatori del settore di assimilare, con piena consapevolezza, costi
e vantaggi del nuovo metodo, garantendo così la permanenza nel tempo
dell’elevato livello di sicurezza dei cittadini così come è
gia stato garantito con successo in passato dal preesistente organico quadro
normativo.
Ing. Marcello Conti - Presidente InArSind
• Periodico Inarcassa
alcuni appunti al volo:
- pag. 17 (articolo attività istituzionali) rammento che si da come in itinere l’approvazione della prescrizione quinquennale mentre la stessa è stata approvata dai Ministeri (vedansi artt. precedenti), tra l’altro con obbligo di quinquennale pura (la decennale non esiste più).
- pag. 63 (spazio aperto a cura del vice-presidente)
Nella risposta finale si dà per scontata l’avvenuta trasformazione
della restituzione dei contributi (a 65 anni per chi non raggiunge la pensione)
in mini-pensione (metodo contributivo).
Rammento che contro tale provvedimento ho presentato ricorso ai Ministeri e
spero proprio che Di Martino non sia più informato di me (l’approvazione
in tempi così brevi ed in questo periodo peraltro sembra cosa strana).
- pag. 43-54 l’inserto (rosa) sempre ben curato
- pag. 80-82 l’interessante articolo di Marco Agiata sui supporti informatici.
Colgo l' occasione per porgerVi cordiali saluti.
NOTIZIE 8/2004
DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it
• Proroga per ricorsi amministrativi
• Modifiche statutarie
• Prossimo Comitato Nazionale dei Delegati (7-8 ottobre)
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• Proroga per ricorsi amministrativi
Inarcassa, in relazione all’attività sanzionatoria più
o meno normale (rammento che nel corso dell’anno solare mediamente invia
notifiche di possibili sanzioni per circa 50.000 posizioni) ha inviato notifiche
di “aggiornamento posizioni previdenziali” (leggasi potenziali sanzioni)
anche nei mesi di luglio ed agosto 2004.
Il normale termine (in genere 30 gg. dal ricevimento come indicato nelle notifiche)
visto il periodo, è apparso ridotto per cui, in ogni caso, non saranno
arigettati (per decadenza dei termini) tutti quei ricorsi che perverranno entro
il 31.10.2004.
Sul sito Internet (www.inarcassa.it) Inarcassa dovrebbe già pubblicizzare
tale proroga di termini (purtroppo non sono riuscito a collegarmi recentemente
-domenica 26/9- con il sito e non so se tale aggiornamento è riportato).
• Modifiche statutarie
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, hanno approvato (Decreti Interministeriali del 12 e 25 agosto
2004) le modifiche proposte agli art. 3, 29, 37 e 42 proposte.
Non sono riuscito a verificare (vedi prima) se lo statuto presente sul sito
Internet di Inarcassa (www.inarcassa.it) riporta il testo aggiornato, di certo
tale modifica sarà introdotta a breve.
L’argomento, tanto perché ciascuno possa capire se di interesse,
è
- art. 3 provvidenze in favore degli iscritti in caso di inabilità temporanee
- art. 29 in caso di inabilità temporanee si prescinde da eventuali risarcimenti
corrisposti da altre assicurazioni
- art. 37 in caso di comunicazione del reddito Irpef e del volume d’affari
irregolare (omissione, ritardo ...) viene eliminato l’addebito degli interessi
di mora sulla sanzione
- art. 25 e 42 modifiche al calcolo dei supplementi di pensione (diventano reversibili
e con aggiornamento quinquennale, non più biennale) e regolamentazione
del periodo transitorio tra vecchie e nuovo regolamento.
Sul sito Internet (www.inarcassa.it) Inarcassa rammenta che sono reperibili
tali notizie con più particolari.
• Prossimo Comitato Nazionale dei Delegati
Si terrà a Roma (7-8 ottobre) il prossimo CND.
Tra i vari argomenti, trascurando quelli tecnici non di interesse per gli iscritti,
vi sarà la proposta di modifica dell’art. 7 dello statuto (Iscrizione
ad Inarcassa) comma 5 (sarebbero esclusi dall'iscrizione ad Inarcassa gli ingegneri
e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di
un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.).
La proposta nasce dalla constatazione che i pensionati di altro ente, con le
normative proposte da Inarcassa (ma non ancora approvate), potrebbero iscriversi
alla gestione separata INPS (in molti casi lo stesso Ente previdenziale di provenienza)
mantenendo un percorso previdenziale unico piuttosto che frammentario (INPS
- Inarcassa).
D’altra parte il metodo di calcolo contributivo si sta uniformando (anche
Inarcassa per i supplementi di pensione è passata o sta passando o cercando
di passare al metodo di calcolo contributivo) quindi per il pensionato il ritorno
pensionistico dovrebbe essere lo stesso in ogni caso, con la differenza che
si avrebbe a che fare con un unico Ente.
In teoria tutto bene, in pratica restano forti dubbi sull’effettiva eguaglianza
di trattamento, ma soprattutto forti dubbi sulla gestione del transitorio.
Ancora non si hanno notizie dell’esito del ricorso da me presentato (vedasi
comunicazione di giugno 2004) che interferisce con la modifica proposta, quindi
a mio parere l’argomento non è ancora maturo per la delibera, anche
perché
- non è ancora noto il riflesso economico immediato su Inarcassa (probabilmente
verrà illustrato al prossimo CND) mentre in futuro l’impatto dovrebbe
essere nullo (il metodo contributivo dovrebbe garantire un equilibrio di cassa)
- non si conosce il parere dell’INPS e degli altri Enti direttamente interessati
- non è chiara la gestione del pregresso (restituzione dei contributi?
accantonamento per una futura mini pensione Inarcassa? trasferimento delle somme
versate all’INPS? o anche permanenza o meno in Inarcassa dei già
iscritti? su base volontaria o coattiva?.... altre ipotesi?)
- in caso di restituzione dei contributi quale sarà l’impatto sul
bilancio Inarcassa.
Certo è sconfortante pensare come vengono trattati i pensionati di altro
ente che, indipendentemente dalla loro volontà sono stati dapprima estromessi
dalla Cassa (alla nascita della allora CNPAIA) né iscrivibili neanche
su base volontaria, poi iscritti obbligatoriamente, poi ancora cancellati infine
reiscritti con la beffa dell’effetto retroattivo (con squilibrio di versamenti
ed altri effetti collaterali negativi) pensionati che ora si propone di ricancellare.
Anche i contributi versati, a suo tempo previsti in restituzione in caso di
non conseguimento di trattamento previdenziale (interesse composto del 5%) dal
2001, vengono restituiti al 95% (più interessi insignificanti) ed ora
non si sa se verranno trasformati in mini pensione (come vorrebbe Inarcassa)
o meno.
Una cosa è certa: l’arroganza dei liberi professionisti cosiddetti
puri (li chiamo di serie “A”) che a loro piacimento decidono della
sorte previdenziale degli altri, applicando la democrazia in modo “sui
generis”, decidendo “democraticamente” in un’assemblea
(CND) in cui i liberi professionisti di serie “B” sono inesistenti
o quasi.
Vi terrò informati, perché ho il dovere di aggiornare i colleghi
di serie “B” che vengono ad apprendere del loro destino a giuochi
fatti.
Come ciliegina sulla torta i liberi professionisti di serie “A”
pretendano di applicare l’assurdo principio di retroattività delle
loro decisioni ai colleghi di serie “B”.
Un esempio paradossale ma tipico: il cosiddetto “baby” pensionato,
e vengo ad un caso pratico frequente.
Ipotizziamo un architetto o ingegnere che negli anni ’60-’70, scelta
n. 1 logica con la legislazione dell’epoca, cominciò col fare un
pò di libera professione ed un pò di altra attività (ad
esempio supplenze, ripetizioni etc.), con conseguente iscrizione ad Inarcassa.
Dopo un periodo più o meno breve, scelta n. 2 (logica come sopra), ebbe
modo di diventare insegnante scuola (o altro impiego equivalente ai fini pensionistici),
con conseguente cancellazione dalla cassa (magari con restituzione dei contributi
e perdita dell’anzianità, ma nulla cambia in sostanza se i contributi
sono rimasti presso Inarcassa) .
Negli anni ‘80 (quando era sempre più concreta la possibilità
di eliminazione del pensionamento “baby”) optò, scelta n.
3 (logica come sopra), per il pensionamento trovandosi nuovamente nella condizione
di libero professionista, ma, anche volendo, non poteva iscriversi alla cassa.
Data la misera pensione “baby” e l’impossibilità di
crearsi un futuro previdenziale con Inarcassa, si rivolse, scelta n. 4 (logica
come sopra), si rivolse ad una compagnia di assicurazione per poter versare
somme che gli garantissero, a suo tempo, di ottenere un’altra (magari
piccola) pensione.
Alla fine degli anni ‘80 cambio di direzione: Iscrizione obbligatoria
alla cassa con effetto retroattivo (con pagamento immediato di tutti gli arretrati
etc.). Il pensionato magari ha opposto anche resistenza, ma gli avvocati della
cassa sono stati efficienti ed la reiscrizione è cosa “forzosamente”